IL DIRETTORE GENERALE
  dello sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore

    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visti  i  decreti  di  attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
    Vista  la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione   di   origine   controllata   del  vino  «Barbera  del
Monferrato»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
    Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Piemonte  in data
28 marzo  2007,  su istanza del Consorzio di Tutela Vini d'Asti e del
Monferrato,  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di  origine  controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato
Superiore», gia' tipologia della denominazione di origine controllata
«Barbera del Monferrato»;
    Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
    Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Barbera del Monferrato Superiore»
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 56 del
6 marzo 2008;
    Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e nei modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
    Ritenuto  pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di origine controllata e garantita «Barbera del
Monferrato  Superiore»  ed all'approvazione del relativo disciplinare
di  produzione  del  vino  in  argomento,  in  conformita'  al parere
espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La denominazione di origine controllata del vino «Barbera del
Monferrato  Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica  9 gennaio  1970,  e'  riconosciuta  come denominazione di
origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» ed
e'  approvato,  nel  testo  annesso  al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
    2.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Barbera
del  Monferrato  Superiore»  e'  riservata  al vino che risponde alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
    3.  La tipologia «Barbera del Monferrato» superiore facente parte
della  denominazione  di origine controllata «Barbera del Monferrato»
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 deve
intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.