IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2007,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli
eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;
  Considerato  che  nei  giorni  6  e  7 ottobre 2007 la provincia di
Ascoli  Piceno  e'  stata colpita da eccezionali eventi meteorologici
che  hanno  determinato  interruzioni  della  viabilita'  stradale  e
danneggiamenti alle infrastrutture;
  Considerato che i predetti eventi hanno causato nei territori delle
suddetta  provincia  l'innesco  di  fenomeni franosi, con conseguente
inondazione di alcune porzioni di centri abitati;
  Considerato,  inoltre,  che  i  fenomeni meteorologici in argomento
hanno  determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Vista  la  nota del 7 aprile 2008 del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
  Acquisita l'intesa della regione Marche;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. Il  Presidente  della  regione  Marche  e'  nominato Commissario
delegato  per  gli  eventi  meteorologici in rassegna e provvede alla
realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra, nei comuni
individuati nella nota del 6 novembre 2007 citata in premessa
  2. Per  l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  predetto  Commissario  delegato si puo' avvalere
dell'opera  di  uno  o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare  determinati settori di intervento, sulla base di specifiche
direttive  ed  indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici
regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi
d'acqua  ed  alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di
adeguati  interventi  ed opere di prevenzione dei rischi ivi comprese
quelle infrastrutturali necessarie a garantire le comunicazioni radio
di  emergenza e il monitoraggio meteo-idropluviometrico ed alla messa
in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla  realizzazione di adeguati
interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi
idrogeologici  ed  idraulici  in  attuazione del piano generale delle
acque;
    c) all'individuazione  di  appositi siti di stoccaggio temporaneo
ove  ubicare  i  fanghi,  i  detriti  ed i materiali rivenienti dalla
situazione  emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui
all'art.   4,   definendo,   d'intesa  con  gli  enti  ordinariamente
competenti, le modalita' per il definitivo smaltimento;
    d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del
rischio    conseguente   all'inadeguatezza   dei   sistemi   preposti
all'allontanamento  e allo scolo delle acque superficiali in eccesso,
al  fine  della  riduzione  definitiva  degli  effetti  dei  fenomeni
alluvionali.
  4. Il  Dipartimento  della  protezione  civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui
alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.
  5. Il  commissario  delegato  provvede, altresi', al rimborso delle
spese  sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni
impegnate nelle fasi della prima emergenza.
  6. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal
Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli
eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.