IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007; Considerato che nei giorni 6 e 7 ottobre 2007 la provincia di Ascoli Piceno e' stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilita' stradale e danneggiamenti alle infrastrutture; Considerato che i predetti eventi hanno causato nei territori delle suddetta provincia l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati; Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Vista la nota del 7 aprile 2008 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Acquisita l'intesa della regione Marche; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Marche e' nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra, nei comuni individuati nella nota del 6 novembre 2007 citata in premessa 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si puo' avvalere dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato in particolare provvede: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ivi comprese quelle infrastrutturali necessarie a garantire le comunicazioni radio di emergenza e il monitoraggio meteo-idropluviometrico ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque; c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il definitivo smaltimento; d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali. 4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato. 5. Il commissario delegato provvede, altresi', al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza. 6. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.