IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  i  Regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Visto  il  decreto  26 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 130 del
7 giugno  2006,  con  il quale il laboratorio «Agenzia delle Dogane -
Laboratorio  chimico di Verona», ubicato in Verona, via Sommacampagna
n.  61/a, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi
nel  settore  oleicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale, aventi
valore ufficiale;
  Considerato che il citato laboratorio, con nota del 26 giugno 2008,
comunica  di  aver  variato  la denominazione e di aver revisionato i
metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto in data 3 marzo 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuta   la   necessita'   di   variare  la  denominazione  del
laboratorio  da:  «Agenzia  delle  Dogane  -  Laboratorio  chimico di
Verona»  in:  «Ufficio  delle  Dogane  di  Verona - Sezione operativa
laboratorio chimico» e di sostituire le prove di analisi;
    Ritenuta,  pertanto, la necessita' di modificare la denominazione
del predetto laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 26 maggio 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    Nel  decreto  26 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006
relativo  all'autorizzazione  al  laboratorio «Agenzia delle Dogane -
Laboratorio chimico di Verona», per l'intero territorio nazionale, al
rilascio   dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  la
denominazione  varia  in:  «Ufficio  delle Dogane di Verona - Sezione
operativa laboratorio chimico».