IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto   4 luglio  2006  relativo  all'autorizzazione
all'organismo  denominato  «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione   «Casatella  Trevigiana»  protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  487/2008 del 2 giugno 2008 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;
  Considerato  che  l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»,
ha  adeguato  il  piano  gia'  predisposto  per  il  controllo  della
denominazione  «Casatella  Trevigiana»  apportando  le modifiche rese
necessarie  dalla  registrazione a livello europeo come denominazione
di  origine  protetta  mediante  il  gia'  citato Regolamento (CE) n.
487/2008 del 2 giugno 2008;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione   concessa   con   decreto   del   4 luglio  2006,
all'organismo  denominato  «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  protetta  transitoriamente a livello
nazionale  «Casatella  Trevigiana»  e'  da considerarsi riferita alla
denominazione  di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata
in ambito europeo con Reg. (CE) 487/2008 del 2 giugno 2008.