IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n.
194/1995,  che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che
possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze
attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n.
290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  i  decreti  di  autorizzazione all'immissione in commercio e
all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato  al  presente  decreto, contenenti almeno una
sostanza  attiva  che  e'  stata  iscritta  in  allegato I del citato
decreto   legislativo   n.   194/1995   al  termine  della  revisione
comunitaria;
  Viste  in particolare le scadenze delle autorizzazioni dei prodotti
di cui trattasi, scadenze che cadono entro il 31 dicembre 2008;
  Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al  presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle
verifiche  previste  per  l'adeguamento  dei  prodotti fitosanitari a
seguito  dell'iscrizione  in  allegato I di almeno una delle sostanze
attive componenti;
  Considerato  inoltre  che  per  alcuni  dei  prodotti  fitosanitari
riportati  in allegato al presente decreto e' attualmente in corso di
valutazione  la documentazione predisposta conformemente all'allegato
III  del decreto legislativo n. 194/1995 in applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo;
  Considerato  che  e'  attualmente  in corso una ricognizione legata
alla  tipologia  dei prodotti fitosanitari (monocomposti e miscele di
sostanze  attive)  e ai fini del pagamento delle tariffe previste dal
decreto   ministeriale   9 luglio   1999   per   il   rinnovo   delle
autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio
fino al 30 giugno 2009 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato  al  presente  decreto,  al fine di portare a
termine  detta ricognizione alla luce delle sopra citate precisazioni
assicurando  nel  contempo  la  legittima  continuita' delle relative
autorizzazioni al commercio e all'impiego;
                              Decreta:

  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al presente decreto,
contenenti  almeno  una  sostanza  attiva  che  e'  stata iscritta in
allegato  I  del decreto legislativo n. 194/1995, sono prorogate fino
al 30 giugno 2009.
  Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  stabiliti in applicazione dei
principi  uniformi  di cui all'allegato VI del decreto legislativo n.
194/1995  con  le  modalita'  che  verranno  definite  dalle  singole
direttive d'iscrizione delle sostanze attive componenti.
  Per  i  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato al presente
decreto  contenenti  anche  sostanze  attive  non  ancora iscritte in
allegato  I sono altresi' fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni
che verranno stabilite per tali sostanze attive al termine della loro
revisione comunitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 30 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello