IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e
integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4,
comma 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero
della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo
articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2006;
Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento
di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti
in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio
2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4,
l'art. 4 comma 4 e l'art. 7, comma 8;
Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa
alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del
21 dicembre 2007, n. 260;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare
alla contrattazione;
DECRETA
Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)
1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici
Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre
2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22 gennaio 2008, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica
istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Umbria, di
livello dirigenziale generale, con sede in Perugia, quale autonomo
centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e
sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di
servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole,
denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei
Capoluoghi di Provincia.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle
province e della regione nell'esercizio delle competenze loro
attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove
la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa
offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e
gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per
l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti
scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui
all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della
segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.lgs. 30
giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per
l'Umbria si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e in 8
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l'USR per l'Umbria sono individuati dal successivo
art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del
Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale:
i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze
dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito
WEB regionale; i rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto Nazionale di
valutazione (INVALSI); la gestione e la vigilanza dei fondi europei e
di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al
settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo
626/94; l'attivita' di supporto ai revisori dei conti
dell'istruzione; le relazioni sindacali; il monitoraggio dei servizi
dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.