IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del Sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la
circolare  ministeriale  del  1°  dicembre  2003,  n.  89;  la  legge
17 luglio  2006,  n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007,
n. 206;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione,
nonche', la conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella per la quale la persona
interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Visto  il  decreto direttoriale prot. n. 3575 datato 12 aprile 2007
che  subordina  al  superamento  di  precise  misure compensative, il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota prot. n. 3491/a/C1/1 del 19 marzo 2008 con la quale
l'ufficio  scolastico  regionale  per  il Piemonte ha fatto conoscere
l'esito   favorevole   della   misura   compensativa:   tirocinio  di
adattamento;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Licenciado  en Psicologia»,
rilasciato il 15 marzo 1989 dall' Universitat de Valencia;
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud
Pedagogica», rilasciato il 9 marzo 2006 dalla Universidad Complutense
di  Madrid, posseduto dalla sig.ra Maria Cristina Gimeno Blas, nata a
Calatayud  Spagna,  il 1° febbraio 1965, di cittadinanza spagnola; ai
sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto
direttoriale   citato   in   premessa,   e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione di docente nelle scuole italiane di
istruzione  secondaria  nella  classe  di concorso: 36/A: «Filosofia,
psicologia e scienza dell'educazione».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato   decreto   legislativo  n.  206,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2008
                                         Il direttore generale: Dutto