IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
  Visto  l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che
stabilisce   che,  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, si provvede alle
occorrenti  modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
  Considerato  che  gli enti pubblici, di cui all'art. 40 della legge
30 marzo   1981,   n.   119,  che  gestiscono  fondi  direttamente  o
indirettamente  interessanti  la  finanza  pubblica  che  abbiano  un
bilancio  di  entrata  superiore  ad  un miliardo di lire non possono
detenere  disponibilita'  depositate  a  qualunque  titolo  presso le
aziende  di  credito  per  un  importo superiore al 3 per cento delle
entrate correnti di competenza;
  Considerato  che,  ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge
n. 720 del 1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n.
119  del  1981  si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti
nella tabella B allegata alla citata legge n. 720 del 1984;
  Visto  l'art.  22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300  che ha istituito l'Agenzia industrie difesa, ente di diritto
pubblico   che,   per   lo   svolgimento   delle   proprie   funzioni
istituzionali,  si  avvale  dei  contributi finanziari da parte dello
Stato;
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'Agenzia  Industrie Difesa e' inserita nella tabella B allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 aprile 2008

                                                 Il Presidente: Prodi