IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  i  Regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  LG.P.,  per  poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
a  detto  controllo  e  tra  essi  la conformita' ai criteri generali
stabiliti  dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000
dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  24 settembre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 238 del
12 ottobre 2007 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale
per  la  prevenzione ambientale del Lazio - sede di Roma», ubicato in
Roma,  via  Saredo  n.  52  e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
  Vista   la   domanda   di   ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 luglio 2008;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 12 marzo 2008,
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo   conforme   alla  norma  TINI  CEI  EN  ISO/IEC  17011  ed
accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

                     Si rinnova l'autorizzazione

al   laboratorio   «ARPA  -  Agenzia  regionale  per  la  prevenzione
ambientale  del Lazio - sede di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n.
52,  al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 marzo  2012  data  di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre
mesi prima della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi; l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio