IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale; Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto 1983, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Mechanical Engineering» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito la laurea di tre anni nella classe ingegneria industriale, presso il «Politecnico di Torino» in data 22 dicembre 2004, e il «Master of Science MSc en Genie mecanique» conseguito presso l'«Ecole Polytechnique Federale de Lausanne» in data 31 agosto 2006; Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' svizzera nel caso del sig. Belviso Luciano, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE; Visto il conforme parere delle conferenze di servizi del 14 marzo 2008 e del 23 maggio 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) Impianti termoidraulici, 2) Impianti chimici, 3) Impianti industriali, 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di diciotto mesi; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/03 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Al sig. Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto 1983, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A-settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.