IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  9 novembre  2007,  n.  206,  di  attuazione  n.
2005/36/CE   del   7 settembre,   relativa   a  riconoscimento  delle
qualifiche professionale;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto
1983,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16
del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio
titolo  svizzero  di  «Mechanical  Engineering»  ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che l'istante ha conseguito la laurea di tre anni nella
classe  ingegneria  industriale, presso il «Politecnico di Torino» in
data  22  dicembre  2004,  e  il  «Master  of  Science  MSc  en Genie
mecanique»  conseguito  presso  l'«Ecole  Polytechnique  Federale  de
Lausanne» in data 31 agosto 2006;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita'
svizzera  nel  caso  del  sig.  Belviso  Luciano,  si  configura  una
formazione  regolamentata  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, lettera b
della direttiva 2001/19/CE;
  Visto  il  conforme parere delle conferenze di servizi del 14 marzo
2008 e del 23 maggio 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza di cui sopra;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere sezione A settore industriale - e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta pertanto opportuno
richiedere  misure  compensative,  nelle  seguenti materie (scritte e
orali):  1) Impianti termoidraulici, 2) Impianti chimici, 3) Impianti
industriali, 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale,
oppure,  a  scelta  dell'istante  nel  superamento di un tirocinio di
diciotto mesi;
  Visto  l'art.  6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/03 di cui sopra;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto 1983, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez.
A-settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.