IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007  registrato  dalla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007  col  quale,  nelle  more  della  revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera  b),  della legge n. 296/2006, sono
state  attribuite  all'Ispettorato  generale  di Finanza, nell'ambito
della   Ragioneria   generale  dello  Stato,  le  competenze  atte  a
valorizzare  sollecitamente  il  processo  di consegna delle gestioni
liquidatorie  degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956,
nonche'  quelle  necessarie  a  assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa  per la gestione corrente ed il compimento di atti non
differibili;
  Vista  la  legge 6 ottobre 1998, n. 353, con la quale l'Ente per le
Scuole  Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.) e' stato soppresso e posto
in  liquidazione  con  le  modalita'  previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404;
  Visto  il  decreto interministeriale Pubblica istruzione/Tesoro del
21  gennaio  1999,  con  il  quale, ai sensi dell'art. 4 della citata
legge  n.  1404/1956,  e'  stata  disposta  la nomina del commissario
liquidatore nonche' del Collegio dei revisori;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state  ultimate  e  che  tutti gli atti della liquidazione sono stati
consegnati  all'Ispettorato  generale  di  Finanza,  settore  enti in
liquidazione, Ufficio II;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 248.377,96;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Ente  per le Scuole Materne
della Sardegna (E.S.Ma.S.) e' chiusa a tutti gli effetti.