IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  20  settembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con
il  quale  l'organismo  «Is.Me.  Cert.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione   agroalimentare"»,   con   sede   in   Napoli,  corso
Meridionale  n.  6,  e'  stato  autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  20  settembre 2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  consorzio di tutela dell'olio extravergine di
oliva  «Penisola  Sorrentina»  D.O.P.,  non  ha  ancora  provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Penisola
Sorrentina»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 20 settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione   a   «Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare»  oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert".
-   Istituto   mediterraneo   di  certificazione  agroalimentare»  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione
(CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.