IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto   il   decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n. 385,  e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:
    a) l'art.  128-bis,  in  base al quale i soggetti di cui all'art.
115  TUB  aderiscono  a  sistemi  di risoluzione stragiudiziale delle
controversie  in  possesso  dei  requisiti  disciplinati dal CICR, su
proposta  della  Banca  d'Italia,  in modo da assicurare che l'organo
giudicante  sia  imparziale  e  rappresentativo  e  che  le procedure
assicurino    rapidita',   economicita'   della   risoluzione   delle
controversie ed effettivita' della tutela;
    b) gli   articoli 53,   comma 1,   lettera d),  107,  comma 2,  e
114-quater,  secondo  cui  la  Banca  d'Italia,  in conformita' delle
deliberazioni  del  CICR,  emana  disposizioni  di carattere generale
aventi  a  oggetto  l'organizzazione  amministrativa  e contabile e i
controlli interni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144,  «Regolamento  recante norme sui servizi di bancoposta» e, in
particolare,  l'art.  2,  comma 3,  che  dichiara applicabili a Poste
Italiane   S.p.A.  talune  disposizioni  del  TUB,  ivi  inclusi  gli
articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attivita' di bancoposta;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante
«Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
  Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione
stragiudiziale  delle controversie costituisce un utile strumento per
migliorare  i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei
prestatori  di  servizi  bancari  e  finanziari, con effetti positivi
anche  sul  piano  del contenimento dei rischi legali e reputazionali
delle banche e degli intermediari finanziari;
  Ritenuto  che  la  rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della
tutela  nei  sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
siano   assicurate   da   regole   procedimentali   uniformi   e  che
l'imparzialita'   e  la  rappresentativita'  degli  organi  decidenti
richiedano   una   composizione   dei  medesimi  rimessa  a  soggetti
riconosciuti   come   effettivamente   rappresentativi   dei  diversi
interessi coinvolti;
  Ritenuto  che,  ai  predetti  fini,  siano  attribuiti  alla  Banca
d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;
  Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:
    a) «cliente»,  il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario
un  rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi
bancari  e  finanziari.  Per le operazioni di factoring, si considera
cliente il cedente, nonche' il debitore ceduto con cui il cessionario
abbia  convenuto  la  concessione  di una dilazione di pagamento. Non
rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via
professionale  l'attivita'  di  intermediazione nei settori bancario,
finanziario, assicurativo e previdenziale;
    b) «controversia»,  una  contestazione  relativa  a  operazioni e
servizi   bancari  e  finanziari,  con  l'esclusione  di  quelli  non
assoggettati  al  titolo  VI  del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4,
decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, recante «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);
    c) «intermediari»,   le   banche,   gli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  106 del TUB che operano nei
confronti  del  pubblico,  gli  istituti di moneta elettronica, Poste
Italiane S.p.A. in relazione all'attivita' di bancoposta, le banche e
gli  intermediari  esteri  che  svolgono  in Italia nei confronti del
pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;
    d) «sistema  di  risoluzione  stragiudiziale delle controversie»,
l'insieme  formato  dall'organo decidente, composto in funzione degli
interessi   degli   intermediari   e   dei  clienti  coinvolti  nella
controversia,   dal   procedimento   e   dalle   relative   strutture
organizzative regolati dalla presente delibera.