IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' dei servizi»; Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che l'Autorita' di regolamentazione del settore postale stabilisce, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio postale universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 di conferma della concessione del servizio postale universale alla Societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 2000, n. 102; Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 febbraio 2004, n. 38; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2007, concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi; Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato decreto legislativo le prestazioni del servizio postale universale sono fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) del menzionato decreto legislativo, «la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso»; Rilevata la necessita' di definire i menzionati criteri di ragionevolezza che presiedono all'identificazione del congruo numero di punti di accesso; Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente provvedimento definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Ai fini del presente decreto, sono «punti di accesso» alla rete postale pubblica: a) gli uffici postali; b) le cassette postali. 3. I punti di accesso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 esulano dal campo di applicazione del presente decreto. 4. E' fatta salva l'applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2007 citato in premessa.