IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261, recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' dei servizi»;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   12   del  menzionato  decreto
legislativo, il quale dispone che l'Autorita' di regolamentazione del
settore  postale  stabilisce,  sentito  il  Consiglio  nazionale  dei
consumatori  e  degli  utenti,  gli standard qualitativi del servizio
postale universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 aprile  2000 di conferma della
concessione  del  servizio  postale  universale  alla  Societa' Poste
Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 maggio 2000, n. 102;
  Vista  la  deliberazione  del  CIPE  del  29 settembre 2003, n. 77,
recante  «Linee  guida  per  la  regolazione  del  settore  postale»,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
16 febbraio 2004, n. 38;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 giugno 2007, concernente i nuovi
standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del menzionato
decreto  legislativo  le  prestazioni del servizio postale universale
sono   fornite  permanentemente  in  tutti  i  punti  del  territorio
nazionale,  incluse  le  situazioni  particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane;
  Considerato,   altresi',   che   ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3,
lettera c)  del  menzionato decreto legislativo, «la dizione "tutti i
punti  del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri
di  ragionevolezza  attraverso  l'attivazione di un congruo numero di
punti di accesso»;
  Rilevata   la  necessita'  di  definire  i  menzionati  criteri  di
ragionevolezza  che presiedono all'identificazione del congruo numero
di punti di accesso;
  Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
                              Decreta:

                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

  1.  Il  presente provvedimento definisce i criteri di distribuzione
dei punti di accesso alla rete postale pubblica ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  2.  Ai fini del presente decreto, sono «punti di accesso» alla rete
postale pubblica:
    a) gli uffici postali;
    b) le cassette postali.
  3.  I  punti  di accesso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro
delle  comunicazioni 12 maggio 2006 esulano dal campo di applicazione
del presente decreto.
  4. E' fatta salva l'applicazione del decreto ministeriale 28 giugno
2007 citato in premessa.