L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 15 ottobre 2008;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  legge  3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge
18 giugno  2007,  n.  73,  recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni  comunitarie  in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007
recante   «Modalita'   e   criteri  per  assicurare  il  servizio  di
salvaguardia  di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito:
decreto ministeriale 23 novembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  9 giugno  2006,  n.  111/06  (di seguito:
deliberazione n. 111/06);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge
18 giugno  2007,  n.  73,  approvato con deliberazione dell'Autorita'
27 giugno   2007,   n.  156/07,  come  successivamente  modificato  e
integrato (TIV);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  31 ottobre  2007,  n.  278/07
(TILP);
    la  deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07 come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
337/07);
    la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2008, VIS 68/08;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 1° ottobre 2008, ARG/elt 143/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);
    la  comunicazione  della  societa'  ENEL S.p.A. per conto di ENEL
Distribuzione S.p.A. (di seguito: ENEL) del 15 ottobre 2008, prot. n.
154 (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2008).
  Considerato che:
    la  deliberazione  ARG/elt  143/08  stabilisce  tra  l'altro  che
l'impresa   distributrice   verifichi   se,   in   conseguenza  della
risoluzione  di  un  contratto  di trasporto, i punti di prelievo che
dovrebbero  essere  serviti da un esercente la salvaguardia non siano
inseriti  in alcun contratto di trasporto e che tale verifica avvenga
entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente
alla  data  di  efficacia  della risoluzione; e che entro il medesimo
termine  l'impresa distributrice comunichi all'Autorita' gli esiti di
tale verifica;
    con   comunicazione   del  15 ottobre  2008,  ENEL  ha  segnalato
all'Autorita' di aver provveduto a revocare il contratto di trasporto
nei  confronti  della  societa'  Exergia  S.p.A. con efficacia dal 1°
di novembre  ma  ha altresi' comunicato sono in corso «trattative con
Exergia per un piano di rientro che possa consentire di annullare gli
effetti della risoluzione contrattuale»;
    nella   medesima  comunicazione  del  15 ottobre  2008,  ENEL  ha
evidenziato  come  «Al  fine del raggiungimento del predetto accordo,
che  siamo  decisamente determinati a perseguire» si rende necessario
prorogare,   per   il   caso  specifico,  i  termini  previsti  dalla
deliberazione  ARG/elt  143/08  nonche'  i termini di cui all'art. 37
della deliberazione n. 111/06 e di cui all'art. 16 del TILP.
  Ritenuto che sia opportuno:
    prorogare  i  termini  di  cui alla deliberazione ARG/elt 143/08,
limitatamente al mese di ottobre 2008;
    prevedere,  limitatamente  al mese di ottobre 2008, che i termini
per le comunicazioni che l'impresa distributrice deve effettuare agli
utenti  del  dispacciamento  ai sensi della deliberazione n. 111/06 e
del  TIV,  che  comprendono  anche punti di prelievo in salvaguardia,
siano prorogati;
                              Delibera:

  1. Di  prevedere  che,  limitatamente  al  mese di  ottobre 2008, i
termini  di  cui  alla  deliberazione  ARG/elt 143/08 siano prorogati
fino:
    a) al  giorno  21 ottobre  2008 per quanto indicato ai commi 3.1,
3.2 e 4.3;
    b) al giorno 26 ottobre 2008 per quanto indicato al comma 4.2.
  2. Di  prevedere  che,  limitatamente al mese di ottobre 2008 e con
riferimento alle comunicazioni relative agli utenti di dispacciamento
che servono anche punti di prelievo in salvaguardia, i termini di cui
all'art.  37,  comma 4,  della deliberazione n. 111/06 e all'art. 16,
comma 1 del TILP siano prorogati al 29 ottobre 2008.
  3.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento al Ministero dello
sviluppo  economico,  a Terna, all'Acquirente unico, all'Enel S.p.A.,
all'Enel Distribuzione S.p.A. e ad Exergia S.p.A.
  4. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima comunicazione.
    Milano, 15 ottobre 2008
                                                 Il presidente: Ortis