Alle Amministrazioni dei Comparti:
                            Agenzie fiscali
                            Enti pubblici non economici
                            Istituzioni    di   alta   formazione   e
                            specializzazione artistica e musicale
                            Istituzioni   ed   enti   di   ricerca  e
                            sperimentazione
                            Ministeri
                            Presidenza del Consiglio dei Ministri
                            Regioni ed autonomie locali
                            Servizio sanitario nazionale
                            Scuola
                            Universita'
                            Ai Comitati di settore
                            Ai Commissari di Governo per le regioni a
                            statuto ordinario
                            Al  Rappresentante  del  Governo  per  la
                            Regione Sardegna
                            Al   Commissariato  dello  Stato  per  la
                            Regione Sicilia
                            Ai Prefetti della Repubblica
                            Alle regioni
                            All'ANCI
                            All'UPI
                            All'UNCEM
                            All'UNIONCAMERE
                            Al   Ministero   dell'economia   e  delle
                            finanze  -  DAG  - Direzione centrale dei
                            sistemi  informativi e dell'innovazione -
                            SPT
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri   -   Segretariato   Generale  -
                            Dipartimento della funzione pubblica
                              e p. c.:
                            Alla   Presidenza   della   Repubblica  -
                            Segretariato   generale   -  Palazzo  del
                            Quirinale
                            Al  Consiglio  nazionale  dell'economia e
                            del lavoro
                            Al Commissario del Governo per la regione
                            Friuli-Venezia Giulia
                            Al   Presidente   della   Commissione  di
                            Coordinamento nella regione Valle d'Aosta
                            Al   Commissario   del   Governo  per  la
                            provincia di Trento
                            Al   Commissario   del   Governo  per  la
                            provincia di Bolzano
                            Alla   Conferenza  dei  Presidenti  delle
                            regioni  e  delle  province  autonome  di
                            Trento e Bolzano

  I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita'
delle  organizzazioni  sindacali  operanti  nel settore pubblico sono
disciplinati  dall'art.  43  del  decreto  legislativo  n. 165/2001 e
dall'art.  19  del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto
1998  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,  aspettative  e
permessi  nonche'  delle altre prerogative sindacali, come sostituito
dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.
  In    applicazione    delle    norme   suddette,   l'Aran   procede
all'accertamento   della   rappresentativita'   delle  organizzazioni
sindacali   in   corrispondenza   dell'inizio  di  ciascuna  stagione
contrattuale  che,  nel caso di specie, e' il primo biennio economico
2010-2011.
  Ai  fini  di  tale  accertamento  della  rappresentativita', per il
biennio  suddetto,  e'  necessario  acquisire  i  dati  relativi alle
deleghe  rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla
data del 31 dicembre 2008.
  I  dati  della  rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla
certificazione  del  Comitato  Paritetico  previsto dal summenzionato
art. 43.
  Data  la  complessita'  della  procedura,  che consente all'Aran di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la  tempestivita'  con  la  quale  questa  Agenzia  puo' adempiere al
proprio  mandato  dipende,  in grande misura, dal rispetto dei tempi,
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni
ed  Enti  nell'invio  dei  dati  richiesti. Riveste anche particolare
importanza  la  cura  nella  compilazione delle schede di rilevazione
appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.
  La   presente  nota  e'  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Aran
all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione «Relazioni sindacali»
alla  voce «Deleghe 2008» e contiene le istruzioni per procedere alla
compilazione   ed   alla   trasmissione   all'Aran  delle  schede  di
rilevazione. Alla nota sono allegati i singoli «files» con le schede,
in  formato  immediatamente  stampabile e disponibile per l'uso, gia'
predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale.
Ogni  Amministrazione  ed  Ente  dovra'  compilare  esclusivamente le
schede  relative al comparto di appartenenza, non utilizzando modelli
attinenti a precedenti rilevazioni.
  Le   schede,   compilate  in  ogni  parte,  prive  di  omissioni  o
cancellazioni,  accompagnate  da una lettera formale di trasmissione,
dovranno  essere  inviate  unicamente  per  posta  con  le  modalita'
appositamente indicate alla fine della presente nota.
  A  tutela  del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere
inviati  esclusivamente  dati  numerici,  in  modo che gli stessi non
possano  rappresentare  elementi  identificativi  dei  dipendenti che
hanno sottoscritto la delega.
  Le  schede  devono essere inviate da tutte le Amministrazioni e gli
Enti   rappresentati   dall'Aran   nella   contrattazione  collettiva
nazionale, con le seguenti eccezioni:
    Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  non  devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti
ne'  a  dipendenti  di  altri  comparti, ai quali, in base ai vigenti
statuti  regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali
di   lavoro   stipulati  dall'Aran  per  i  rispettivi  comparti.  Le
Amministrazioni  operanti  in  tali  regioni  e province autonome che
appartengono  ai  comparti  individuati  dall'Aran,  e  che non sono,
dunque,   ricomprese   nella   predetta   eccezione,   devono  invece
regolarmente inviare i dati.
    Le  Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono
privatizzate,  le  ONLUS,  e  piu'  in  generale  le istituzioni e le
fondazioni  di  natura assistenziale di carattere privato o che hanno
personalita'  giuridica  di  diritto  privato, a prescindere dal CCNL
applicato  al  personale  ivi operante, non devono trasmettere i dati
relativi  ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al decreto
legislativo  207/2001  che  hanno  personalita'  giuridica di diritto
pubblico.
    Le  Aziende  e  gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo   165/2001  non  devono  trasmettere  i  dati  in  quanto
provvedono  direttamente  all'accertamento  della  rappresentativita'
delle    organizzazioni    sindacali,   secondo   le   regole   delle
Amministrazioni   pubbliche.   Essi   si  limiteranno  a  trasmettere
ufficialmente  all'Aran  gli  esiti finali della loro rilevazione, ai
sensi dell'art. 5 del CCNQ del 27 gennaio 1999.
  Vengono  di  seguito  indicate  le  modalita' per la compilazione e
l'invio delle schede.
  Nella  presente nota con il termine «amministrazione» sono indicate
genericamente    tutte   le   Amministrazioni   pubbliche,   comunque
denominate,  mentre la dizione «comparti di contrattazione collettiva
del  pubblico  impiego  e delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza» e' semplificata in «comparti ed aree».

              AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO
                     DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE
  Come  noto,  l'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del
2001 attribuisce all'Aran la competenza in merito alla raccolta delle
deleghe   e  ad  ogni  singola  amministrazione  quella  inerente  la
rilevazione e trasmissione dei propri dati.
  La  raccolta  deve  essere  oggettiva  ed  effettuata con modalita'
uniformi  per  tutte le amministrazioni. Per cui, per la compilazione
delle  schede,  non devono essere prese in considerazione indicazioni
provenienti  da  soggetti  diversi  dall'Aran (sindacati o altro). Le
organizzazioni  sindacali,  che hanno il diritto di verificare che le
schede  di pertinenza siano esatte (a tale scopo la legge ha previsto
che  siano  sottoscritte dal sindacato interessato) nel numero, nella
denominazione  e  nell'entita'  del  contributo,  non  possono  pero'
fornire indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel
caso   in  cui  cio'  avvenga,  come  verificatosi  nelle  precedenti
rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi
scrupolosamente alle modalita' indicate nella presente nota.
  Si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita' che le schede vengano
compilate  con  particolare diligenza ed attenzione atteso che l'Aran
si  limita  a  registrare,  senza  alcuna  interpretazione  dei  dati
inviati,     le    comunicazioni    formalmente    trasmesse    dalle
amministrazioni.  Sempre  in  ragione dell'impossibilita', per questa
Agenzia,  di  operare  qualsiasi  modifica dei dati ricevuti, qualora
siano  riscontrate  omissioni o irregolarita', verra' chiesto l'invio
di  nuove  schede  a  rettifica  di  quelle errate gia' pervenute che
verranno  integralmente  sostituite. L'Aran, infatti, non gestisce le
partite  stipendiali  dei  dipendenti,  e,  in  carenza  di  elementi
formali,  non  puo' procedere a valutazioni unilaterali, ma solamente
prendere atto delle schede inviate dalle amministrazioni che ne hanno
la competenza ai sensi di legge.

  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA N. 1
  Prima  di  compilare  la  scheda n. 1, diversa per ogni comparto di
contrattazione  collettiva, va verificato che la stessa sia intestata
al  comparto  cui  appartiene  l'amministrazione (es. i Comuni devono
compilare le schede del comparto regioni e Autonomie locali, etc.).
  La  scheda  n.  1  e'  di carattere riepilogativo e non puo' essere
omessa.  Essa  riporta  i  dati  relativi al numero dei dipendenti in
servizio    al    31 dicembre   2008,   al   numero   delle   deleghe
complessivamente  rilasciate alla stessa data, nonche', per categoria
di dipendenti, l'indicazione delle relative schede da compilare.

1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2008
1.a - Colonna relativa al numero dipendenti al 31 dicembre 2008:
  In  essa  va  inserito  il  numero  di  dipendenti  in  servizio al
31 dicembre  2008.  Si  tratta  di  un  dato  di  stock che fotografa
esattamente  la situazione a tale giorno. Devono essere conteggiati i
dipendenti  a  cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro che non rientrano in
tale fattispecie alla data predetta.
  Il numero dei dipendenti, cosi' definito, non puo' essere omesso in
quanto,   indicato   nella  sola  scheda  n.  1,  non  e'  altrimenti
rilevabile.
  Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto,   nonche'  l'articolazione  specificata  per  categoria  di
dipendenti. Non puo' essere riportato un totale generico in quanto il
personale  dirigente  e  quello  del  comparto  afferiscono a diversi
contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   (comparto  e  aree
dirigenziali),  per  ognuno  dei  quali  dovra'  essere  accertata la
rappresentativita' sindacale.
  Deve  essere  rispettata la distinzione tra «tempo indeterminato» e
«tempo  determinato»  ed  anche in questo caso non si puo' effettuare
alcuna  generica  sommatoria, in quanto, ai fini della determinazione
della  rappresentativita', viene utilizzato, di norma, solo il numero
dei   dipendenti   a   tempo  indeterminato.  Il  personale  a  tempo
determinato,  invece,  viene rilevato a fini statistici, ad eccezione
dei  settori  scuola e AFAM dove lo stesso e' utilizzato anche per il
calcolo della rappresentativita'.
  La colonna dei dipendenti al 31 dicembre 2008 va compilata anche in
assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali.
In  questo  caso  deve  essere  conseguentemente annullata/barrata (o
indicato  il valore zero) la colonna relativa al numero delle deleghe
al  31 dicembre  2008.  Solo  in  tal  modo l'Aran riterra' la scheda
correttamente compilata e non chiedera' ulteriori integrazioni.
  Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando o altro
analogo  provvedimento  a  carattere  temporaneo, deve essere censito
dall'amministrazione in cui e' in ruolo. L'amministrazione presso cui
lo   stesso   presta  servizio  in  posizione  di  comando  non  deve
conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione.
  Nel caso in cui al 31 dicembre 2008 non vi siano dipendenti, ovvero
sia    in   servizio   solamente   personale   comandato   da   altra
amministrazione  e  da  quest'ultima  censito,  la scheda deve essere
ugualmente compilata annullando o barrando la colonna (o indicando il
valore  zero).  Di tale situazione dovra' essere fatta menzione nella
lettera  di  trasmissione  all'Aran,  onde  permettere all'Agenzia di
concludere  la  propria  rilevazione  senza  attendere  o sollecitare
l'invio dei dati.
  Solo  nel  caso  in  cui,  per  condizioni particolari (es. enti di
recentissima  istituzione),  il  dipendente sia retribuito totalmente
dall'amministrazione  ove opera temporaneamente in comando, in attesa
dell'inquadramento  nel  nuovo  ente,  dovra'  essere  quest'ultimo a
rilevarlo.  In  ogni  caso e' compito dell'amministrazione verificare
che non avvengano duplicazioni.
  Nella  scheda  n.  1  vanno  inseriti  sia  i  totali  parziali per
riquadri,  sia  il  totale generale. Quest'ultimo e' equivalente alla
somma  dei totali parziali e deve corrispondere al totale complessivo
dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato in
servizio al 31 dicembre 2008.
1.b - Riquadri relativi ai dirigenti:
  Anche  per  i  dirigenti  e'  prevista  una  separata rilevazione a
seconda  che  gli  stessi  siano stati assunti con contratto «a tempo
indeterminato» o con contratto a «tempo determinato».
  Negli  appositi  riquadri andranno censiti solo i dirigenti, ovvero
coloro  a  cui  si  applica  il CCNL della dirigenza. Non deve essere
inserito  il  personale destinatario del CCNL di comparto anche se si
tratta  di  posizioni  apicali  (es.  apicali  del comparto regioni e
Autonomie locali negli enti di minore dimensione).
  E'   importante   fare   attenzione   al  caso  in  cui  l'incarico
dirigenziale a tempo determinato sia stato conferito ad un dipendente
a    tempo    indeterminato    del   comparto.   In   tal   caso   il
dipendente/dirigente  dovra'  essere  rilevato  tra  il personale del
comparto, nella corrispondente categoria. Infatti, poiche' le deleghe
dei  dipendenti  a  tempo  determinato  vengono rilevate ai soli fini
statistici, ma non incidono sulla rappresentativita', laddove il dato
relativo  al  caso  in  parola  non  fosse  correttamente indicato, i
dipendenti   del  comparto  con  incarico  dirigenziale  resterebbero
esclusi dalla rilevazione.
1.c  -  Riquadro  relativo  ai  segretari  comunali e provinciali del
comparto regioni e autonomie locali:
  Questa  sezione  deve essere compilata solo dall'amministrazione in
cui  il  segretario  comunale  e' titolare di sede, anche nel caso di
utilizzo  del  medesimo segretario, a qualunque titolo (convenzione o
altro),  in  piu'  sedi.  Tutte  le  altre  amministrazioni in cui il
predetto  segretario  opera  devono,  invece,  annullare  la relativa
casella barrandola ovvero indicando il valore zero.
  La  cura  nella  esatta compilazione del riquadro e' indispensabile
onde  evitare  che  il  medesimo segretario comunale sia censito piu'
volte, alterando cosi' la rilevazione del dato.
  Anche  la  scheda n. 4 del comparto regioni e Autonomie locali deve
essere  compilata  dal  solo ente in cui il segretario e' titolare di
sede, con le modalita' di cui al successivo punto 15.
1.d   -   Riquadri   relativi  al  personale  del  comparto  a  tempo
indeterminato:
  Nel  compilare  le  schede  occorre  rispettare l'articolazione per
categoria dei dipendenti.
  Pertanto,  nella casella in cui deve essere riportato il numero dei
dipendenti  interessati  vanno compresi tutti coloro che appartengono
alla posizione indicata, a prescindere dalla denominazione utilizzata
nei vari comparti di contrattazione.
  Si rammenta che il totale del riquadro del personale del comparto a
tempo  indeterminato  relativo  all'insieme  delle posizioni indicate
deve  corrispondere  alla  somma  dei dipendenti del comparto a tempo
indeterminato in servizio al 31 dicembre 2008.
1.e   -   Riquadri   relativi  al  personale  del  comparto  a  tempo
determinato:
  In  tale fattispecie rientra esclusivamente il personale dipendente
in   servizio  al  31 dicembre  2008  a  qualsiasi  titolo  (compresi
stagionali,  contrattisti,  etc.). Sono, quindi, esclusi i lavoratori
socialmente utili (LSU), i lavoratori con contratti di lavoro di tipo
privatistico, i lavoratori a progetto, le collaborazioni coordinate e
continuative  e,  in  generale,  i  titolari  di  rapporto  di lavoro
autonomo  o  altre  forme  che non rientrano nel rapporto di pubblico
impiego.
  Le  deleghe  dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai
soli fini statistici.
1.f  -  Riquadro  relativo  al  personale  non  contrattualizzato del
comparto universita':
  Il   dato   del   comparto   Universita',  relativo  ai  docenti  e
ricercatori, viene rilevato ai soli fini statistici.

2. Indicazioni sul numero deleghe al 31 dicembre 2008
2.a Colonna relativa al numero deleghe al 31 dicembre 2008:
  Questa  colonna  accoglie  il numero delle deleghe attive alla data
del 31 dicembre 2008.
  Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore  di  lavoro affinche' questi provveda a trattenere una somma X
dal  trattamento  economico di spettanza del lavoratore e la versi ad
una  organizzazione  sindacale.  Vanno,  pertanto,  rilevate  le sole
iscrizioni   ai   sindacati   tramite  delega  con  trattenuta  sulla
retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la
rilevazione  corrisponde  alla  lettura della retribuzione nella voce
specifica).
  Non  devono  essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette
ai   sindacati   senza   delega  per  la  relativa  trattenuta  sulla
retribuzione.
  Anche  in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta
di  un  dato  di  stock  che  fotografa  esattamente la situazione al
31 dicembre 2008. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe
revocate  prima  di  tale  data ne' quelle rilasciate dopo tale data,
ovvero dal 1° gennaio 2009 in poi.
  Per  tali  ragioni  la rilevazione e' effettuata sulla retribuzione
di gennaio  2009  a  valere  sul  31 dicembre  2008,  in  quanto solo
a gennaio  sono  rilevabili  tutte le deleghe rilasciate (o revocate)
alle   organizzazioni  sindacali  entro  il  mese  di dicembre  2008,
incluse,  pertanto,  le  cosiddette  nuove  deleghe  che, seppure non
contabilizzate  nel dicembre  2008, di fatto erano gia' attive a tale
ultima  data  (art.  19,  comma 5,  del  CCNQ  del 7 agosto 1998 come
integrato dall'art. 6 comma 9 del CCNQ del 24 settembre 2007).
  Si  ribadisce  che  devono  essere  indicati  esclusivamente i dati
relativi   a   deleghe   rilasciate   dai  dipendenti  in  favore  di
organizzazioni   che   abbiano  natura  sindacale  (cfr.  anche  CCNQ
dell'8 febbraio  1996 in materia di contributi sindacali), tanto piu'
nella presente rilevazione, atteso che molte organizzazioni sindacali
hanno ceduto le proprie deleghe ad altre sigle, prevedendo, nel nuovo
statuto,  che  non effettueranno piu' attivita' sindacale (vedi punto
5.A).  E' compito delle amministrazioni verificare detta circostanza,
rilevabile  dallo statuto delle singole organizzazioni, in quanto non
devono  essere censiti dati relativi ad altre associazioni non aventi
tale  natura  (ad  es.:  associazioni  professionali, associazioni di
volontariato,  associazioni  culturali,  associazioni che si occupano
della   formazione  professionale,  etc.)  che  determinerebbero  una
alterazione  dei  dati  raccolti  ai  fini  della  rappresentativita'
sindacale e la possibile esclusione di sindacati vicini alla prevista
soglia di rappresentativita' del 5%.
  Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni  riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale
del  comparto,  tempo  indeterminato,  tempo  determinato, categorie,
senza operare artificiose sommatorie.
  Ai  fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al dipendente
e  non  il  titolo  di  studio  in  possesso  dello  stesso ovvero la
caratteristica  del  sindacato  di  categoria  a cui ha rilasciato la
delega  (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed e' iscritto
ad  un  sindacato  che  rappresenta  solo  medici,  ma  appartiene al
comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere
rilevato  nel  personale  del  comparto  sanita'  e non nel personale
dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria).
  Nel  caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e
scientifico,  il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse,
per  la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale
(e'  questo  il  caso di sindacati medici), solo queste ultime devono
essere rilevate.
  La somma delle deleghe indicata nel totale generale della scheda n.
1   deve  necessariamente  coincidere  con  la  somma  delle  deleghe
derivante dall'insieme delle singole schede successive (scheda n. 2 e
seguenti).
2.b Colonna relativa al numero schede da compilare:
  Tale colonna indica le schede, numerate per ogni comparto in ordine
progressivo  (2,  3,  4,  etc.),  da  compilare per ogni categoria di
dipendenti a cui si riferiscono.

3. Riquadro relativo al funzionario responsabile della rilevazione
  Il  comma 7  dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 prevede,
per   le   pubbliche   amministrazioni,   l'obbligo  di  indicare  il
funzionario  responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei
dati.  Nell'apposito riquadro devono essere indicati: nome e cognome,
telefono  e  fax, nonche' l'indirizzo di posta elettronica in maniera
chiara  e leggibile. Al funzionario responsabile sara' indirizzata la
successiva  corrispondenza  relativa alla rilevazione. E' compito del
funzionario  responsabile  sottoscrivere  tutte  le schede successive
alla n. 1, nelle quali e' predisposto un apposito spazio. Nel caso di
omissione  della firma le schede non saranno prese in considerazione,
non essendone attestata l'autenticita'.
  Le   schede   non   possono   contenere   omissioni,  correzioni  o
cancellazioni.  In  tale  eventualita', per poterne prendere atto, le
modifiche  devono  essere controfirmate dal funzionario responsabile.
In questo caso la firma dovra' essere nuovamente apposta a fianco del
dato che e' stato corretto o cancellato.

4. Riquadro relativo alla firma del dirigente
  La scheda n. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE N. 2 E SEGUENTI
  Le  schede  successive  alla  n.  1,  numerate per ogni comparto in
ordine  progressivo  (2, 3, 4, etc...), riportano, nell'intestazione,
il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono.
  Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede
che  le  modalita'  di rilevazione garantiscano la riservatezza delle
informazioni.  Devono  essere,  quindi, compilate schede distinte per
ognuna  delle  organizzazioni  sindacali  a cui sono state rilasciate
deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.
  Il  medesimo  articolo prevede  in  capo  alle  amministrazioni  il
compito  di  rilevare  e  trasmettere  i dati richiesti. L'Aran, come
precedentemente  chiarito,  si limitera' a prendere atto dei dati che
le  amministrazioni  inviano,  non  avendo,  ai sensi di legge, alcun
compito  di  valutazione dei dati trasmessi e d'interpretazione delle
comunicazioni    intervenute   tra   i   sindacati   e   le   singole
amministrazioni.

5.  Riquadri  relativi  alla organizzazione sindacale - denominazione
per esteso e sigla
5.a - Denominazione e sigla dell'organizzazione sindacale:
  Con  il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente
le OO.SS. di categoria.
  Le  amministrazioni  devono avere cura di compilare con esattezza i
riquadri  che  contengono  sia  l'indicazione della denominazione per
esteso  che  quella  della  sigla  dell'organizzazione  sindacale  di
categoria,  rispettando  scrupolosamente  l'intestazione della delega
come sottoscritta dal lavoratore.
  La  denominazione  per  esteso  non puo' essere omessa, non essendo
sufficiente  l'indicazione  della  sola  sigla  sindacale  sia per la
compresenza  di  organizzazioni  che  hanno  la  medesima  sigla, sia
perche' puo' trattarsi di sindacato non noto all'Aran.
  E'  esclusa  la possibilita' di utilizzare dizioni improprie ovvero
usi  lessicali  o abbreviazioni non corrispondenti alla denominazione
indicata nella delega rilasciata dal lavoratore.
  E'  parimenti  esclusa  la  possibilita'  di  indicare, anziche' la
denominazione  e  la  sigla  dell'organizzazione di categoria, quella
della  sola  confederazione  a  cui  la stessa aderisce. In tal caso,
infatti,  in  considerazione  della  coesistenza  di  piu'  e diverse
categorie  presenti  nel  pubblico  impiego  aderenti  alla  medesima
confederazione,   non   sarebbe   possibile   individuare   di  quale
organizzazione  sindacale si tratti (ad esempio la sola denominazione
UIL,  che  indica  la  confederazione, non permette di individuare di
quale   categoria   si   tratti.   La   scheda  deve  essere  percio'
correttamente  intestata  a  UIL  FPL  o UIL PA o UIL SCUOLA, etc...,
ovvero  devono essere compilate tante schede quante sono le categorie
aderenti    alla    medesima    confederazione    nel    caso   siano
contemporaneamente presenti nell'amministrazione).
  Andra', invece, indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso
in  cui  la  delega  del  lavoratore  sia  rilasciata a favore di una
confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa
che  deve  evincersi  dalla singola delega e deve essere attentamente
verificata.
  Ai  fini  della  corretta  rilevazione  della  denominazione  delle
deleghe,  si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 19 del CCNQ
del   7 agosto  1998,  come  sostituito  dall'art.  6  del  CCNQ  del
24. settembre  2007.  Tale  articolo  prevede  che  le organizzazioni
sindacali  che  hanno  dato vita, mediante fusione, affiliazione o in
altra  forma, ad una nuova aggregazione associativa, possono imputare
al   nuovo  soggetto  sindacale  le  deleghe  delle  quali  risultino
titolari,  purche'  il  nuovo  soggetto  sia succeduto effettivamente
nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le
deleghe  siano,  comunque,  confermate espressamente dai lavoratori a
favore  del  nuovo  soggetto.  In  caso di affiliazione o altra forma
aggregativa  tra  le sigle sindacali che non dia luogo alla creazione
di  un  nuovo soggetto e' sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe
delle  organizzazioni  sindacali affiliate all'affiliante. Diverso e'
il  caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in
un   soggetto   gia'   esistente  trattandosi,  in  questo  caso,  di
successione a titolo universale.
  Conseguentemente,  le  amministrazioni  dovranno censire le deleghe
attribuendole     esclusivamente     all'organizzazione     sindacale
intestataria  (e  non  anche  ad  associazioni non aventi piu' natura
sindacale  o  che hanno cessato la loro attivita' di tutela sindacale
nell'ambito  considerato),  atteso  che  le  uniche forme aggregative
possibili  ai  fini  del calcolo della rappresentativita' sono quelle
che  comportano  la successione nella titolarita' delle deleghe tra i
soggetti.  A tal fine si ribadisce che non deve essere accolta alcuna
richiesta  delle  organizzazioni  sindacali  volta  a censire, per la
rilevazione,  una  denominazione  differente  da quella risultante in
modo formale nell'intestazione della delega alla data del 31 dicembre
2008.
  Resta   nella   disponibilita'   delle   organizzazioni   sindacali
richiedere,  in  presenza  di  successione  nella  titolarita'  delle
deleghe,  la  modifica  dell'intestazione  delle  stesse ma cio' deve
avvenire  prima del 31 dicembre 2008 e puo' essere effettuata solo in
presenza  di  concreti  atti  volti  a  dimostrare l'effettivita' del
trasferimento.  In  altre  parole,  attraverso tali atti deve potersi
accertare  la  successione definitiva nella titolarita' delle deleghe
del  soggetto  cui si chiede di imputare le stesse (nuovo statuto dal
quale     emerge     la     cessazione    dell'attivita'    sindacale
dell'organizzazione  confluita  unitamente  alla  comunicazione  agli
iscritti; consenso espresso degli iscritti, ecc). E' esclusa la presa
d'atto  di  mere note di comunicazione non supportate da atti formali
di successione giuridica dei due soggetti.
  E'  evidente  che,  a  seguito  di  tale  mutamento associativo, le
deleghe cedute confluiscono irrevocabilmente ed in maniera indistinta
nel  «patrimonio  deleghe»  complessivo  della  nuova organizzazione.
Pertanto,   dovranno   essere   censite   esclusivamente  in  capo  a
quest'ultima  cosi' come individuata negli atti formali di mutamento,
indipendentemente  dalla provenienza e dall'articolazione interna che
l'organizzazione  «ricevente»  (ovvero  l'organizzazione  misurata ai
fini dell'organizzazione sindacale) si e' data.
  Il  tesseramento  successivo  alla data di confluenza potra' essere
effettuato esclusivamente in capo al nuovo soggetto. Infatti, laddove
l'organizzazione   confluita  continui  a  tesserare  lavoratori  nei
settori  ove  ha  cessato  di operare, tale iscrizione e' incongrua e
contraddittoria  e  potrebbe testimoniare che, di fatto, non e' stato
dato  seguito  ai  mutamenti associativi dichiarati. In ogni caso, le
iscrizioni  avvenute successivamente alla data di confluenza dovranno
essere censite in capo all'organizzazione che ha effettuato realmente
il  tesseramento  e  non  anche  a  quella in cui, in base agli atti,
risulta confluita.
  Analogamente  non ha ragion d'essere una ritenuta operata in favore
di  organizzazioni  gia'  aventi  natura  sindacale che a seguito del
mutamento   associativo   si   sono   trasformate   in   associazioni
scientifiche, culturali o professionali.
  In  considerazione  della complessita' della tematica, si riportano
di  seguito  alcune  casistiche,  non esaustive del panorama presente
nelle amministrazioni, al fine di meglio chiarire come operare:
    A.    Per    soggetto   intestatario   della   delega   s'intende
l'organizzazione   sindacale   autorizzata   a  riscuotere  la  quota
associativa.
    Ipotesi  1: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale
X-Y  o  e'  stampata  su  carta  intestata  X-Y. Tuttavia il disposto
letterale  del  testo  recita: «il dipendente delega L'ORGANIZZAZIONE
SINDACALE  Y  a riscuotere Euro 10 al mese». In questo caso la delega
andra'  rilevata  come intestata al sindacato Y e non a X-Y. Infatti,
indipendentemente  dalla  carta intestata o dal soggetto destinatario
della  nota  di  delega, cio' che rileva e' il contenuto della delega
stessa, ovvero la manifestazione espressa dal lavoratore.
    B.  Non  rileva  chi sia l'intestatario del conto corrente presso
cui le somme trattenute sono materialmente versate.
    Ipotesi  2: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale
X-Y,  e  il  disposto  letterale  del testo prevede che il dipendente
delega  L'ORGANIZZAZIONE  SINDACALE X-Y a riscuotere Euro 10 al mese.
Le  quote  associative vanno versate nel conto corrente intestato a Y
per  espressa  richiesta, a prescindere dalla nuova denominazione. In
questo  caso  la  delega  andra' rilevata come intestata al sindacato
X-Y.
    C.  Non  rileva  l'organizzazione  interna  della sigla sindacale
censita.
    Ipotesi  3: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale
X-  sezione  Y,  e  il  disposto  letterale  del testo prevede che il
dipendente  delega  L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE X a riscuotere Euro 10
al  mese.  In  questo  caso  non  rileva l'organizzazione interna del
sindacato e la delega andra' censita in capo al sindacato X.
    D.  Cessione  delle  deleghe  sindacali  con trasformazione della
precedente   organizzazione  sindacale  in  associazione  non  avente
finalita' sindacali.
    Ipotesi  4:  l'organizzazione sindacale X alla data del 30.9.2008
cede  le sue deleghe nel settore sanita' all'organizzazione sindacale
Y  e, contemporaneamente, si trasforma nell'associazione X non avente
finalita'  sindacali. A seguito di tale operazione l'amministrazione,
sulla  base della documentazione attestante la regolarita' dei citati
passaggi,  intesta  le  deleghe  rilasciate  al  sindacato X entro il
30.9.2008  alla  sigla Y. Laddove, tuttavia, vengano rilasciate nuove
deleghe  (successive  al  30.9.2008) all'associazione X, l'operazione
posta  in  essere e' impropria e le stesse non devono essere rilevate
in capo a Y, atteso che dal 30.9.2008 l'organizzazione sindacale X si
e' trasformata in un'associazione non avente finalita' sindacali.
5.b  -  Federazioni o organizzazioni sindacali composte da piu' sigle
(costituenti, aderenti o affiliate):
  Ai  sensi  dell'art.  19  CCNQ  del  7 agosto 1998, come sostituito
dall'art.  6 del CCNQ del 24 settembre 2007, si ribadisce che in caso
di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non
dia  luogo  alla  creazione  di  un  nuovo soggetto e' sempre esclusa
l'attribuzione  delle  deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso
e'  il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale
in  un soggetto gia' esistente trattandosi in questo caso, invece, di
successione  a  titolo  universale, che deve essere avvenuta entro il
31 dicembre  2008  e  per la rilevazione del quale si rinvia al punto
5.A.
5.c - Amministrazioni «statali»:
  Con   tale  dizione  si  intendono  le  amministrazioni  a  cui  il
competente  servizio  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
(Service  Personale Tesoro (SPT) della Direzione Centrale dei Sistemi
Informativi e dell'Innovazione trasmette le schede gia' compilate che
contengono  la  indicazione  del  codice meccanografico della singola
organizzazione  sindacale.  Tale  codice  deve  risultare anche nelle
schede  trasmesse  all'Aran, che ha predisposto il proprio modello di
informatizzazione dei dati utilizzando i medesimi codici.
  Le   amministrazioni   devono  evitare  di  ricompilare  le  schede
trasmesse dal predetto Servizio e di sommare, raggruppandole, deleghe
con  codici  diversi,  anche  se  riconducibili  alla  medesima sigla
sindacale.  In  questo  caso  non  sarebbe piu' rilevabile il diverso
contributo sindacale che sottende al diverso codice meccanografico.
  Nel  caso  in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica
del  numero  delle  deleghe  rispetto  a quelle indicate nelle schede
predisposte   dal   competente   predetto   Servizio   del  Ministero
dell'Economia  e  delle Finanze, le amministrazioni, prima di operare
qualsiasi  correzione  dei dati, devono procedere ad una verifica con
lo   stesso  Service  Personale  Tesoro,  unica  istanza  deputata  a
verificare  che  le deleghe oggetto della contestazione siano state o
meno  attivate, nonche' per le ragioni esposte ai successivi punti 7,
8 e 14.
  Il  Service  Personale  Tesoro,  una volta accertata la correttezza
delle   informazioni   fornite,   valutera'   se   trasmettere,  alle
Amministrazioni  che  ne  faranno richiesta, il dettaglio per singola
delega relativo ai dati aggregati risultanti dalle schede.

6. Riquadro relativo al numero delle deleghe al 31 dicembre 2008
  Per   l'indicazione   del   numero   delle   deleghe   valgono   le
considerazioni di cui al punto 2 al quale si rinvia.
  Nel  caso in cui la delega in favore di un'organizzazione sindacale
risulti  frazionata,  cioe'  versata  in  quote,  tutte  intestate al
medesimo  sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo e'
articolato  (ad  esempio: parte alla struttura sindacale provinciale,
parte  a  quella  regionale e parte a quella nazionale), la delega va
ritenuta  unitaria  e  conteggiata  una  sola volta nell'ambito della
stessa  scheda,  utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il
suo  valore  intero  (ovvero  la  somma di tutti i frazionamenti). Di
detta  circostanza  deve  essere  data  notizia  nello  spazio  delle
annotazioni.
  La   somma  delle  deleghe  delle  schede  relative  alla  medesima
categoria   di   dipendenti  intestate  alle  diverse  organizzazioni
sindacali  deve  essere uguale al numero delle deleghe indicate nella
scheda  n.  1  in  corrispondenza di tale categoria (es. il numero di
deleghe  indicate  nella  scheda n. 1 a fronte delle schede n. 2 deve
essere uguale alla somma delle deleghe delle singole schede n. 2).

7.  Riquadro  relativo alle deleghe espresse anche in favore di altre
organizzazioni sindacali
  Nel  riquadro  va  indicato  il caso in cui il medesimo dipendente,
alla  data  del  31 dicembre  2008,  sia contemporaneamente iscritto,
tramite  delega, a piu' e diversi sindacati: caso di deleghe doppie o
triple.
  A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato
X;  dopo  avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in
suo  favore  (ad  esempio  n.  10)  va  specificato  se i medesimi 10
dipendenti  abbiano  rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2008),
deleghe  anche in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali.
In  caso  affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in
favore  delle  altre  organizzazioni sindacali (pari a n... in favore
del  sindacato Y, n... in favore del sindacato Z e cosi' di seguito).
In  sostanza  cio'  consente  di  rilevare  che  tra  i 10 dipendenti
iscritti  al  sindacato  X  alcuni  o  tutti  sono contemporaneamente
iscritti  anche  ad altri sindacati. Deve essere fatta attenzione che
nelle  schede  dei  sindacati  Y  e  Z  si  trovi,  a  sua  volta, il
corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X.
  Nel  caso  in  cui  tutti  i  dipendenti  della  scheda  che si sta
compilando siano iscritti al solo sindacato intestatario, il riquadro
deve  essere  annullato  barrandolo  o  indicando  il valore zero. La
compilazione del riquadro non puo' essere omessa in quanto il dato in
esso contenuto rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini
del    corretto    calcolo   della   rappresentativita'.   A   fronte
dell'omissione  nella  compilazione di detto riquadro, anche nel caso
di   valore   zero,  l'Aran  procedera'  a  richiedere  le  opportune
integrazioni.
  Nel  caso  in cui si debba procedere alla modifica del numero delle
deleghe  (rettifica  di  schede), dopo avere esperito le verifiche di
competenza  circa  la  corretta  compilazione delle schede secondo le
modalita'  indicate dall'Aran, deve esser fatta attenzione anche alla
eventuale   necessita'   di  modificare  il  riquadro  relativo  alle
doppie/triple  deleghe.  Ogni  sindacato  conosce  esclusivamente  la
propria   situazione   ma  non  puo'  conoscere  quella  delle  altre
organizzazioni.
  Nel  quadro  relativo  alle  doppie  deleghe  non vanno indicate le
deleghe  espresse in favore esclusivamente delle altre organizzazioni
sindacali,  interpretando  erroneamente  che  si tratti di uno spazio
riepilogativo  del  totale  delle deleghe. In questo caso non sarebbe
rispettata la riservatezza delle informazioni che la legge prevede.

8. Riquadro relativo all'importo del contributo sindacale
  L'importo  del  contributo sindacale non puo' essere omesso. La sua
omissione  corrisponde  alla  non esistenza della delega in quanto la
rilevazione   e'   la   mera  registrazione  delle  trattenute  sulla
retribuzione dei dipendenti effettuate in favore delle organizzazioni
sindacali.
  La  disciplina  contenuta  nel  comma 9  dell'art.  43  del decreto
legislativo  n.  165/2001  prevede  che  il Comitato Paritetico possa
deliberare  che  «non  siano  prese  in considerazione, ai fini della
misurazione   del   dato   associativo,   le   deleghe  a  favore  di
organizzazioni  sindacali  che richiedano ai lavoratori un contributo
economico  inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area».
  Cio'  rende  indispensabile  l'acquisizione  del  dato, ma anche la
massima precisione nel calcolo del suo valore.
  L'entita'  del  contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del
7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio
mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo
sindacale sia versato per 13 mensilita', il valore medio mensile deve
essere ricalcolato su 12 mensilita'.
  Affinche' il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a
part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario
intero.
  Ugualmente  si  deve  procedere nel caso in cui la retribuzione non
sia  riferita  all'intero  mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il
15 dicembre 2008 o casi analoghi.
  Gli esempi che seguono sono finalizzati a facilitare il calcolo.
  Caso  n.  1: se il contributo richiesto alla data della rilevazione
e'  un  valore  fisso  mensile  su 12 mensilita', esempio 10 euro, e'
sufficiente indicare detto valore.
  Caso  n.  2: se il contributo richiesto alla data della rilevazione
e'  un  valore  fisso  mensile  su 13 mensilita', esempio 10 euro, il
valore unitario medio mensile da indicare e' pari alla quota mensile,
10  euro,  per 13 mensilita' diviso 12 mesi/anno, che nel caso e' = a
10,8333.
  Caso  n.  3:  se  il  contributo richiesto e' un valore percentuale
mensile  della retribuzione su 12 mensilita' e' necessario sommare il
valore  del contributo sindacale di ciascuno dei dipendenti per tutti
i  dipendenti  a  cui  si riferisce la scheda da compilare e dividere
tale  somma per il numero degli stessi. Ad esempio se nella scheda n.
2  intestata  al  sindacato  X  sono  indicate n. 3 deleghe si dovra'
sommare  la  trattenuta sulla retribuzione dei singoli tre dipendenti
iscritti  a tale sindacato e tale somma dovra' essere divisa per tre.
In  questo  modo si ottiene il valore unitario medio mensile (il mese
e' quello della rilevazione) da riportare sulla scheda.
  Caso  n.  4:  se  il  contributo richiesto e' un valore percentuale
mensile  della retribuzione su 13 mensilita', dopo avere calcolato il
valore unitario medio mensile di cui al caso 3 si dovra' procedere al
successivo calcolo di cui al caso 2.
  Caso  n.  5:  se  la  trattenuta  del  contributo  sindacale  sulla
retribuzione,  ovviamente  sempre tramite delega, avviene in un'unica
soluzione  annuale  ovvero  in soluzioni semestrali, il valore dovra'
essere riportato a mese.
  In  sostanza  per  valore  medio  unitario  mensile  si  intende il
contributo  versato  da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese
lavorativo  di  riferimento  della rilevazione (gennaio 2009 a valere
sul  31 dicembre  2008).  In  tal  senso  non  ha  rilievo  quanto il
lavoratore  ha  pagato  nei  mesi  precedenti  e il numero di mesi di
trattenuta della delega nel 2008.

9.   Riquadro   relativo  alla  data  di  trasmissione  della  scheda
all'organizzazione sindacale
  Al fine di garantire un'adeguata informazione le schede, dalla n. 2
e seguenti, esclusa quindi la n. 1 riepilogativa (da trasmettere solo
all'Aran),   devono   essere   inviate  all'organizzazione  sindacale
interessata.   Nel   rispetto   della   vigente   legislazione  sulla
riservatezza  delle  informazioni  ad  ogni  sindacato  vanno inviate
esclusivamente  le  schede  di propria pertinenza, vale a dire quelle
intestate   all'organizzazione   destinataria   e  non  anche  quelle
intestate alle altre organizzazioni.
  La   data  di  invio  alla  organizzazione  sindacale  deve  essere
riportata nell'apposito riquadro della scheda.

10. Riquadro relativo alla firma del rappresentante sindacale
  Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001
ogni   scheda   deve   essere   controfirmata  da  un  rappresentante
dell'organizzazione    sindacale    interessata,    intendendo   tale
l'organizzazione  cui  la  scheda  e'  intestata,  con  modalita' che
garantiscano  la  riservatezza  della  stessa.  La  firma deve essere
apposta nell'apposito riquadro.
  Va, pertanto escluso che:
    - la  firma  sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su
schede   intestate   a   differenti  organizzazioni  sindacali.  Ogni
rappresentante  sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le schede
dell'organizzazione che rappresenta;
    - la  firma  sia  apposta  dal  componente  della RSU, se non per
espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.
  Di   conseguenza,   per  rappresentante  sindacale  si  intende  il
dirigente  sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale -
provinciale  -  nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata,
ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati
per   iscritto   (in   questi   ultimi   due  casi  il  delegante  e'
l'organizzazione  sindacale  e  la  delega  deve  essere  formalmente
presentata).

11.  Riquadro  relativo  alla  motivazione  della  mancata  firma del
rappresentante sindacale
  Ove  la  scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale
interessata,  come  previsto dalla norma, il funzionario responsabile
della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare
il  motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione
da cui risulti detta circostanza.
  In  caso  di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali,
qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede devono essere ugualmente inviate all'Aran indicando i
motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.
  Nel caso in cui la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione
sindacale  interessata,  e  detta  omissione non sia motivata, l'Aran
richiedera' la regolarizzazione, ai sensi di legge.

12. Riquadro relativo alle annotazioni
  Tale  riquadro e' a disposizione per ogni eventuale chiarimento che
le amministrazioni ritengano opportuno fornire, fermo restando quanto
previsto ai precedenti punti.
  La  compilazione  della  scheda  deve  essere  completa  ed esatta.
Pertanto,  le  amministrazioni  non  possono utilizzare lo spazio per
rinviare all'Aran l'interpretazione sui dati contenuti nella stessa.

13. Riquadro relativo alla firma del funzionario responsabile
  Si  rinvia  a quanto indicato nel punto 3, con la precisazione che,
nel  caso  in  cui  la scheda contenga correzioni o cancellazioni, la
firma  del  funzionario  responsabile  deve essere apposta, oltre che
nell'apposito   riquadro,   anche   a  fianco  del  dato  corretto  o
cancellato.

14. Riquadro relativo alla distribuzione provinciale delle deleghe
  La  distribuzione provinciale delle deleghe dovra' essere compilata
dalle  sole amministrazioni distribuite sul territorio le cui schede,
gia' predisposte, prevedono tale dato. Il dato non puo' essere omesso
per  la  previsione dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001.
  Per  facilitare  il  lavoro  la scheda contiene gia' l'elenco delle
province.
  In  tutte  le province dovra' essere riportata la distribuzione dei
dipendenti   a   tempo   indeterminato,  senza  alcuna  eccezione,  a
prescindere dalla circostanza che vi siano o meno deleghe espresse in
favore della organizzazione sindacale intestataria.
  La  somma  dei  dipendenti  indicati dovra' essere uguale al totale
riportato  sulla  scheda n. 1 a fronte della corrispondente categoria
di dipendenti.
  La  somma  delle  deleghe  dovra', altresi', essere uguale a quella
indicata  nel  riquadro  della  medesima scheda di cui al punto 6. In
sintesi,  se  l'organizzazione  intestataria  ha  10 deleghe, 10 deve
essere il totale delle deleghe distribuite nelle province.
  Nel  caso  in cui in una provincia non siano indicati dipendenti ma
invece  risultino deleghe, l'Aran, rilevando l'incongruenza del dato,
ne chiedera' la regolarizzazione.
  Le  schede intestate ai dipendenti a tempo determinato, raccolte ai
soli   fini   statistici,   non   hanno  il  riquadro  relativo  alla
distribuzione  provinciale, con la sola eccezione dei comparti Scuola
e  Afam,  per  i  quali  la distribuzione provinciale viene richiesta
anche per detto personale.

15.  Scheda  n.  4 intestata al segretario comunale e provinciale del
comparto regioni e autonomie locali
  La  sezione  relativa  alla  posizione  del  segretario deve essere
sempre compilata in ogni sua parte.
  Qualora  il  segretario  sia  titolare  del  solo  incarico  presso
l'amministrazione,  deve  essere  annullata,  barrandola,  la seconda
parte ove si chiede di indicare in quali altre amministrazioni operi.
  Invece,  nel  caso  di utilizzo del segretario, a qualunque titolo,
anche in altre amministrazioni deve essere indicato il nome di queste
ultime  onde  consentire  la necessaria verifica incrociata del dato,
finalizzata  ad  evitare che il medesimo segretario sia rilevato piu'
volte.

            INDICAZIONI PER L'INVIO DELLE SCHEDE ALL'ARAN
  L'invio   delle   schede   deve   avvenire  esclusivamente  a  cura
dell'amministrazione  entro il 28 febbraio 2009. L'Aran non prendera'
in considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza.
  La  trasmissione  deve  avvenire  con  lettera di accompagnamento a
firma del dirigente del servizio, ed esclusivamente tramite posta con
Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:
ARAN  - Ufficio relazioni sindacali Via del Corso n. 476 - 00186 Roma
  Pertanto,  le amministrazioni non devono inviare le schede per fax,
posta  elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di
lavoro, in quanto l'Aran non ne terra' conto, considerandolo come non
avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.
  Tale  modalita'  (RRR  e lettera di accompagnamento) costituisce la
prova documentale dei dati trasmessi e ne attesta il mittente in caso
di  contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate
nel  corso  della  certificazione dei dati per la rappresentativita',
affidata,  come  sopra  menzionato,  al  Comitato  Paritetico  di cui
all'art. 43 del decreto legislativo 165/2001.
  Non  saranno  prese in considerazione comunicazioni che non abbiano
tali caratteristiche.
  Le  schede  trasmesse  all'Aran  devono essere in originale (in tal
caso  l'amministrazione  ne trattiene e conserva la copia) o in copia
autenticata nel caso in cui sia trattenuto e conservato l'originale.
  Poiche' le schede devono essere trasmesse anche alle organizzazioni
sindacali  nei  termini  di  cui  al  punto  9, si consiglia, qualora
l'amministrazione   non   vi   abbia   gia'   provveduto,   di  farlo
contestualmente    all'invio   all'Aran,   onde   evitare   possibili
dimenticanze.
  Nel caso in cui si presenti la necessita' di correggere schede gia'
trasmesse, l'amministrazione deve provvedervi esclusivamente mediante
l'invio   di   nuove  schede,  con  la  precisazione  che  le  stesse
sostituiscono quelle errate, onde permettere all'Agenzia di procedere
alla  sostituzione  di  quelle  gia'  in  suo  possesso.  Si  precisa
ulteriormente   che   l'Aran   non  puo'  autonomamente  compilare  o
rettificare le schede, procedura non prevista nella metodologia della
rilevazione.
  I  Ministeri,  le  Amministrazioni,  gli  Enti, le Associazioni, le
Unioni,   i  Presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province
autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono
pregati  di  portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli Enti e
degli  organismi  vigilati  o  associati,  con  l'urgenza che il caso
richiede,  la presente circolare, tenendo presente l'importanza della
rilevazione  e che, il mancato rispetto dei termini della stessa, non
consentira' a questa Agenzia di accertare la rappresentativita' delle
organizzazioni  sindacali  da ammettere alla contrattazione nazionale
nel biennio 2010-2011.
                                   Il presidente: Massella Ducci Teri