IL DIRETTORE PER LE ACCISE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  la  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, recante
l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
    Visto  il  decreto direttoriale 21 novembre 2005 che prevede, tra
l'altro, ulteriori tipi di condizionamento;
    Visto  il  decreto  direttoriale  29 settembre  2008 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2008 che fissa il prezzo
minimo di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le  istanze  con  le quali le societa' Continental Tobacco
Italy  Srl,  Italian  Collection,  Manifatture  Sigaro  Toscano  Spa,
International  Tobacco  Agency  Srl  e  Maga  Team  Srl hanno chiesto
l'iscrizione  nella  tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco
lavorato;
    Viste  le  note pervenute, in proseguio di tempo, con le quali la
Continental  Tobacco  Italy  Srl,  la Maga Team Srl, la Philip Morris
Italia  Srl  e  la  Diadema Spa hanno chiesto di variare il prezzo di
vendita'  al  pubblico  di  alcuni  dei  loro  prodotti  del  tabacco
lavorato;
    Considerata la richiesta effettuata da Manifatture Sigaro Toscano
Spa  per  l'immissione in circolazione di un nuovo condizionamento di
28 sigari;
    Considerata  la  richiesta  della International Tobacco Agency di
commercializzare  un  sigaretto al prezzo di vendita di euro 12,00 al
chilogrammo convenzionale;
    Considerate le richieste presentate dalla Diadema Spa, dalla Maga
Team Srl, dalla Philip Morris ltalia Srl, dalla Agio Cigars, dalla JT
International  Italia Srl e dalla British American Tobacco Italia Spa
di radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni prodotti
di tabacco lavorato;
    Considerato  che  la  tariffa  di  vendita  e' disciplinata dalla
citata  legge  13 luglio  1965, n. 825 e successive modificazioni, in
relazione  alle  istanze  dei produttori e secondo le ripartizioni di
cui  alla  tabella  A,  allegata al decreto direttoriale 29 settembre
2008,  alla  tabella  B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre
2001  e  successive  integrazioni,  ed  alla  tabella  C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Alla  lettera c) dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio
2002,   come   modificato   dall'art.   1  del  decreto  direttoriale
21 novembre  2005,  e'  aggiunto  il  condizionamento  in  scatole  o
involucro da 28 pezzi.