IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il  decreto  30 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 246 del
21 ottobre  2005  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a
livello  nazionale  alla denominazione «Colline Pontine» per la quale
e'   stata   inviata   istanza   alla   Commissione  europea  per  la
registrazione come denominazione di origine protetta;
  Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura
a  livello  nazionale  per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerato  che  la  protezione  transitoria  accordata  a livello
nazionale alla denominazione «Colline Pontine» con decreto 10 ottobre
2005  e'  stata  revocata  ai  sensi dell'art. 10, comma 4 del citato
decreto 21 maggio 2007;
  Considerato  che  con  istanza  del  1° ottobre 2008 l'Associazione
provinciale  produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don
Minzoni   n.   1,  ha  chiesto  nuovamente  la  protezione  a  titolo
transitorio della denominazione «Colline Pontine», ai sensi dell'art.
5,  comma 6  del  predetto  regolamento  (CE) 510/2006, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole   alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Vista la nota protocollo n. 6638 del 3 ottobre 2008 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, con la
quale  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ha  trasmesso  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Colline  Pontine»  modificato  in accoglimento delle richieste della
Commissione UE;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento   dell'istanza   avanzata  dall'Associazione
provinciale  produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don
Minzoni n. 1, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale   della   denominazione   «Colline   Pontine»,  secondo  il
disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Pontine».