IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Vista  la  nota  n.  17802  del  9  ottobre  2007,  con la quale il
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  ha  trasmesso
all'organismo  comunitario  competente  la  domanda  di registrazione
della  denominazione  «Uva  di  Puglia» ai sensi dell'art. 5 del Reg.
(CE) 510/2006;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  l'Autorita' nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Considerato  che  la Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  di  Bari  ha  predisposto  il  piano di controllo per la
denominazione  «Uva  di  Puglia»  conformemente  allo  schema tipo di
controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  Camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Bari,  con  sede  in  Bari,  Corso  Cavour  n.  2, e' designata quale
autorita'  pubblica  ad  espletare le funzioni di controllo, previste
dagli  articoli  10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006 per la
denominazione «Uva di Puglia».