IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'  imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma  6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista la domanda presentata in data 14-09-2005 dall'Impresa DIACHEM
S.p.a  con  sede  legale  in  via  Tonale,  15,  Albano S. Alessandro
(Bergamo)   diretta   ad   ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: DRIBBLING;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla
Commissione  Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: OXIFLUORFEN;
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 ottobre 2008 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  21  ottobre 2008 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello  stabilimento  dell'impresa:  DIACHEM  S.p.a.  -  U.P.  SIFA  -
Caravaggio (Bergamo);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 1999;
                              Decreta:
  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
cinque  l'Impresa  DIACHEM  S.p.a.  con sede legale in via Tonale, 15
Albano S. Alessandro (Bergamo) e' autorizzata a porre in commercio il
prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato DRIBBLING
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nelle etichette
allegate al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,250-0,5-0,750-1-2-3-5-10-20.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:  DIACHEM  S.p.a.  -  U.P.  SIFA - Caravaggio (Bergamo),
autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12910.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
   Roma, 19 novembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello