IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno  1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e,  in  particolare,  l'art.  2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  che ha trasferito al Ministro del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la domanda presentata in data 19 settembre 2008 dall'impresa
DIACHEM  S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del prodotto fitosanitario denominato FLUX 50 EC uguale al
prodotto  di  riferimento  denominato  INDACO  registrato al n. 12623
con decreto  direttoriale in  data  5 marzo 2008 dell'impresa Tecomag
S.r.l. con sede in Modena;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
   il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato INDACO
dell'impresa Tecomag S.r.l.;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato FLUX 50
EC  e'  conforme  a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Flufenoxuron;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 marzo 2013
l'impresa  DIACHEM  S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo)
via  Tonale,  15 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario  IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato FLUX 50
EC  con  la  composizione  e  alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
50-100-200-250-500-750 e litri 1-2-2,5-3-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso  lo stabilimento
dell'impresa:   -   DIACHEM   S.p.a.UP-SIFA  -  Caravaggio  (Bergamo)
autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14470.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
   Roma, 20 novembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello