IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno  1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e,  in  particolare,  l'art.  2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 12 agosto 2008 dall'impresa
CEREXAGRI   ITALIA   S.r.l.   intesa   ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
GYRO  uguale  al prodotto di riferimento denominato GRINGO registrato
al  n.  12649  con  decreto  direttoriale  in  data  16  aprile  2008
dell'impresa Chemia S.p.a. con sede in S. Agostino (Ferrara);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
   il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato GRINGO
dell'impresa Chemia S.p.a.;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato GYRO e'
conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Bifentrin;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 16 aprile
2013  l'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. con sede in via Terni, 275 S.
Carlo  di  Cesena  (Forli'  Cesena)  e'  autorizzata  ad immettere in
commercio   il   prodotto  fitosanitario  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE
denominato  GYRO  con  la  composizione  e  alle  condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dalle imprese: CEREXAGRI S.A. - Bassens (Francia): - UNITED
PF-IOSPHORUS  LTD - Sandbach (Gran Bretagna) nonche' preparato presso
lo  stabilimento  dell'impresa:  - CHEMIA S.p.A. S.Agostino (Ferrara)
autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre l994.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. l4455.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
   Roma, 20 novembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello