IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,   concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006,
n.  162,  concernente  «Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
concernente la nomina dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con il quale l'on. Giuseppe Cossiga e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla difesa;
  Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione di alcune materie al
Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Cossiga;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe Cossiga e'
delegato  a  intervenire,  secondo gli indirizzi del Ministro e salvo
che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
   a)  presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per
i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti o atti di controllo e
di indirizzo parlamentare;
   b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della
Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza
unificata.
  2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe Cossiga e',
inoltre, delegato:
   a)  per  gli  atti  e  i provvedimenti, di competenza del Ministro
della  difesa,  riguardanti  il  personale  della Marina militare, ad
esclusione di quelli indicati nell'art. 3;
   b) per quanto attiene le tematiche militari di carattere generale,
con  riferimento ai Paesi dell'Europa, compresa la federazione Russa,
al Medio e vicino Oriente e all'Africa;
   c)  per  le  questioni  concernenti  i  rapporti  con gli enti del
Ministero  della  difesa  e  il  territorio, con riferimento all'area
centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con
le servitu' militari;
   d)  per  i provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa
in seno ai comitati misti paritetici previsti dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898 e di quelli nelle Commissioni tecniche provinciali sulle
materie  esplodenti,  previste dall'art. 49 del T.U.L.P.S., approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   e)  per  l'area  del  procurement  e della ricerca, concernenti il
settore  degli  armamenti terrestri, navali aeronautici e dei sistemi
di  telecomunicazione,  con particolare riferimento alla trattazione,
secondo  gli  indirizzi del Ministro, delle problematiche connesse ai
programmi  di  ammodernamento  e  rinnovamento  di  cui  alla legge 4
ottobre  1988, n. 436, e ai rapporti con l'Organismo congiunto per la
cooperazione  degli  armamenti  (O.C.C.A.R.), alla Lettera di intenti
(L.O.I.),  all'Agenzia  di  difesa  europea  (E.A.D.), nonche' con il
Ministero    dello    sviluppo   economico   e   con   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca in relazione alle
tematiche difesa-industria e difesa-ricerca;
   f)   alla   trattazione   delle  problematiche  relative  all'area
tecnico-industriale della Difesa;
   g)  per  l'area  del  personale civile, anche con riferimento alle
problematiche   concernenti:   la   cura   delle   relazioni  con  le
organizzazioni  sindacali; l'impiego del personale addetto ai servizi
generali e alle lavorazioni, nonche' di quello delle ditte assuntrici
di  servizi  generali  e  di  manutenzione  presso il Ministero della
difesa;
   h)  all'iscrizione  e  radiazione dal quadro del naviglio militare
dello  Stato  delle  unita'  navali  della  Marina  e  dal quadro del
naviglio  militare  dello  Stato  delle  unita'  navali dell'Arma dei
carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di finanza e del Corpo delle
capitanerie di porto;
   i)  per  l'area  della  Sanita'  militare  anche in relazione alle
malattie   eventualmente  contratte  dal  personale  impiegato  nelle
missioni   internazionali  di  pace,  nonche'  quelle  concernenti  i
possibili  effetti  prodotti dall'esposizione all'uranio impoverito e
all'amianto.