LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252 recante la
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
  Visto  l'art.  19 comma 5, del citato decreto legislativo, ai sensi
del  quale  i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP
nell'esercizio  delle  proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (di  seguito  legge n.
241/1990),  e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e in particolare le disposizioni
del titolo V sull'accesso ai documenti amministrativi;
  Vista  la  legge  11  febbraio  2005,  n.  15 (di seguito: legge n.
15/2005)  recante  «Modifiche  e integrazioni alla legge n. 241/1990,
concernenti norme generali sull'azione amministrativa»;
  Visto in particolare l'art. 23, comma 4, della legge n. 15/2005 che
prevede   che  ciascuna  pubblica  amministrazione  adegua  i  propri
regolamenti   alle   modifiche  apportate  dalla  stessa  legge  alla
disciplina  del  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,
nonche' al Regolamento governativo di attuazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184 con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, recante
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
  Visto  l'art.  24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive
modifiche  e  integrazioni,  il  quale  prevede,  tra l'altro, che ai
procedimenti   della  COVIP  volti  all'emanazione  di  provvedimenti
individuali   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  i  principi
dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge n. 241/1990,
e  successive modificazioni, e stabilisce che la COVIP disciplina con
propri  regolamenti  l'applicazione  di  tali  principi  e  i casi di
necessita'  e  di  urgenza  o  le  ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi;
  Vista la deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999 con la quale sono
state  dettate  disposizioni  concernenti  misure  organizzative  per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista  la  deliberazione  COVIP  del  3  febbraio  1999  recante il
«Regolamento   per  l'individuazione  delle  categorie  di  documenti
sottratti all'accesso»;
  Rilevata  l'opportunita' di adeguare alla nuova normativa le misure
organizzative  per  l'esercizio  del  diritto di accesso ai documenti
amministrativi adottate con deliberazione del 10 febbraio 1999;

                             A d o t t a

                      il seguente Regolamento:


                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi tenuti dalla COVIP.
  2. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22,
comma  1,  lettera d) della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione
grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica o di qualunque altra
specie,  del  contenuto  di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico  procedimento,  detenuti  da una pubblica amministrazione e
concernenti  attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura   pubblicistica   o   privatistica   della   loro   disciplina
sostanziale».