IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  indicazione  geografica  protetta  «Mela  Alto Adige o
Südtiroler Apfel»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  21  dicembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2006, con il
quale  l'organismo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare
Boidrini  n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  5  dicembre  2005,  data  di  entrata  in  vigore del
regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005;
  Considerato   che   il  Consorzio  Mela  Alto  Adige  -  Südtiroler
Apfelkconsortium, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta «Mela Alto
Adige  o  Südtiroler  Apfel»  anche  nella  fase intercorrente tra la
scadenza  della  predetta  autorizzazione  e  il rinnovo della stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  21 dicembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  a «Check Frut S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «Check Frut
Srl»  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Mela  Alto  Adige  o Südtiroler Apfel» registrata con il Regolamento
della  Commissione  (CE)  n.  1855/2005  del  14  novembre  2005,  e'
prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto  di  rinnovo  dell'
autorizzazione     all'organismo    stesso    oppure    all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.