IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine;
  Vista la direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive bifenox, diflufenican,
fenoxaprop-P,   fenpropidim   e  quinoclamine  nell'allegato 1  della
direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che  il Belgio e' stato designato quale Stato membro
relatore  della  sostanza  attiva  bifenox ed il Regno Unito e' stato
designato   lo   Stato   membro   relatore   della   sostanza  attiva
diflufenican;
  Tenuto conto che l'Austria e' stato designato Stato membro relatore
della sostanza attiva fenoxapropo-P e la Svezia e' stato designato lo
Stato   membro   relatore   delle   sostanze   attive  fenpropidin  e
quinoclamine;
  Considerato che  gli  Stati membri relatori, ognuno per la sostanza
attiva  di  cui  avevano  ricevuto  la  domanda  di iscrizione, hanno
effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni
dell'art.   6,   paragrafi   2   e  4,  della  direttiva  91/414/CEE,
trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;
  Considerato  che  i  rapporti  di valutazione delle sostanze attive
bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono
stati  riesaminati  dagli  Stati membri e dall'Agenzia europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di
rapporti scientifici dell'EFSA;
  Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati
dagli  Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la Catena
alimentare;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox,
diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, soddisfano in
linea  di  massima  le  prescrizioni  di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto
riguarda  gli  usi presi in considerazione e specificati nei rapporti
di riesame della Commissione;
  Considerato  che  per  le sostanza attive bifenox e fenpropidin, e'
necessario   acquisire   ulteriori   informazioni   su  alcuni  punti
specifici,   a  norma  dell'art.  6,  paragrafo  1,  della  direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2008/66/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
bifenox,   diflufenican,  fenoxaprop-P,  fenpropidim  e  quinoclamine
nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/66/CE si
deve  tenere  conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate,
per  le  sostanze  attive  sopra  citate,  nei  relativi  rapporti di
riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le
modalita'  riportati  nelle  parti  A  e  B dell'allegato al presente
decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive bifenox, diflufenican,
fenoxaprop-P,  fenpropidim  e quinoclamine, per garantire il rispetto
delle  disposizioni  della  direttiva  91/414/CEE  ed  in particolare
dell'art. 13;
  Vist  il  decreto  ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.   Le   sostanze   attive  bifenox,  diflufenican,  fenoxaprop-P,
fenpropidim  e quinoclamine, sono state iscritte, fino al 31 dicembre
2018,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.