IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine; Vista la direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, concernente l'iscrizione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Belgio e' stato designato quale Stato membro relatore della sostanza attiva bifenox ed il Regno Unito e' stato designato lo Stato membro relatore della sostanza attiva diflufenican; Tenuto conto che l'Austria e' stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva fenoxapropo-P e la Svezia e' stato designato lo Stato membro relatore delle sostanze attive fenpropidin e quinoclamine; Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici dell'EFSA; Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la Catena alimentare; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per le sostanza attive bifenox e fenpropidin, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/66/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Vist il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono state iscritte, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.