IL DIRETTORE GENERALE
                            della ricerca
  Visto  il  decreto  legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con
modificazione  dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra
l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca (MIUR);
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2001);
  Visto  l'art.  104,  commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti
della  Ricerca  di  Base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Vista  la  legge  23  dicembre  2005,  n. 266: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2006);
  Visto  l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che
istituisce  il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e
Tecnologica  (FIRST)  nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse
del FIRB;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004,
registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri
e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del  FIRB  -  Fondo  per  gli  Investimenti  della  Ricerca di Base»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale Prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre
2007,  con  cui  e' stata nominata la Commissione incaricata ai sensi
dell'articolo  3  comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric.
del   26   marzo  2004,  di  valutare  i  progetti  da  ammettere  al
finanziamento (Commissione FIRB);
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 992 del 6 ottobre 2008, con il
quale  sono state destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere
sulle  risorse  FIRST  2008  per  interventi  relativi  a progetti di
ricerca presentati da giovani ricercatori;
  Ritenuta  la  necessita'  di  favorire  il  ricambio  generazionale
all'interno  degli  atenei e degli enti di ricerca pubblici afferenti
al  MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di
ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati;
  Considerato   che   nell'ambito   di  tale  sperimentazione  assume
particolare  significato  la  definizione  di  procedure di selezione
meritocratiche   basate   sulla   effettiva  eccellenza  scientifica,
misurata   sul   campo   e  connessa  anche  con  la  gestione  e  il
coordinamento  di progetti di ricerca a rete (community network), che
consenta  di  superare  i  tradizionali  limiti  della frammentazione
disciplinare;
  Considerato   che  in  quest'ottica  appare  altresi'  fondamentale
garantire  il  necessario  sostegno  economico  anche alle eccellenze
scientifiche  emergenti  e gia' presenti presso gli atenei e gli enti
di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al
finanziamento  di progetti di ricerca coordinati da giovani docenti o
ricercatori strutturati;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui
all'articolo  6  comma  1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26
marzo 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                    Programma «Futuro in ricerca»
  1.  Questo  Ministero  intende  favorire,  attraverso  un  apposito
programma   denominato   «Futuro   in   ricerca»,   sia  il  ricambio
generazionale  sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti
e  gia'  presenti  presso  gli  atenei e gli enti pubblici di ricerca
afferenti  al  MIUR,  destinando adeguate risorse al finanziamento di
progetti di ricerca fondamentale.
  Il programma «Futuro in ricerca» e' pertanto rivolto:
   a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani, o comunque
comunitari,  di  eta' non superiore a 32 anni, non ancora strutturati
presso  gli  atenei  italiani,  statali  o  non  statali,  e gli enti
pubblici di ricerca afferenti al MIUR;
   b)  Linea  d'intervento 2: a giovani docenti o ricercatori di eta'
non  superiore  a  38  anni,  gia'  strutturati  presso  le  medesime
istituzioni.
  3.  Il  programma  si concretizza nella presentazione, da parte dei
soggetti  di  cui  alle  linee  d'intervento  1  e  2, in qualita' di
responsabili  di  progetto  e  secondo  le  modalita'  e  nei termini
successivamente  indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche
a rete, di durata almeno triennale.
  4.  La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale
finanziamento  ministeriale, e' effettuata separatamente per ciascuna
linea  di intervento da una specifica commissione di esperti anche di
nazionalita'  non  italiana, nominata dal Ministero su proposta della
Commissione  di  cui  all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric.
del  26  marzo  2004,  sia  mediante valutazione della documentazione
presentata sia mediante apposite audizioni.
  5.  Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento
1,  l'ammissione  al  finanziamento comporta, a pena di decadenza, il
conferimento,   da   parte   delle   istituzioni   partecipanti  alla
sperimentazione, di appositi contratti di durata almeno triennale, ai
sensi della normativa vigente.
  6.  Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore,
anche  di  nazionalita'  non  italiana, procedera' ad una valutazione
ex-post incentrata sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti,
fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.