IL DIRETTORE GENERALE della ricerca Visto il decreto legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB; Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004; Visto il decreto ministeriale Prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB); Visto il decreto ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008, con il quale sono state destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2008 per interventi relativi a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori; Ritenuta la necessita' di favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei e degli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati; Considerato che nell'ambito di tale sperimentazione assume particolare significato la definizione di procedure di selezione meritocratiche basate sulla effettiva eccellenza scientifica, misurata sul campo e connessa anche con la gestione e il coordinamento di progetti di ricerca a rete (community network), che consenta di superare i tradizionali limiti della frammentazione disciplinare; Considerato che in quest'ottica appare altresi' fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani docenti o ricercatori strutturati; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; Decreta: Art. 1. Programma «Futuro in ricerca» 1. Questo Ministero intende favorire, attraverso un apposito programma denominato «Futuro in ricerca», sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale. Il programma «Futuro in ricerca» e' pertanto rivolto: a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani, o comunque comunitari, di eta' non superiore a 32 anni, non ancora strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; b) Linea d'intervento 2: a giovani docenti o ricercatori di eta' non superiore a 38 anni, gia' strutturati presso le medesime istituzioni. 3. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle linee d'intervento 1 e 2, in qualita' di responsabili di progetto e secondo le modalita' e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale. 4. La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, e' effettuata separatamente per ciascuna linea di intervento da una specifica commissione di esperti anche di nazionalita' non italiana, nominata dal Ministero su proposta della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, sia mediante valutazione della documentazione presentata sia mediante apposite audizioni. 5. Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento 1, l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento, da parte delle istituzioni partecipanti alla sperimentazione, di appositi contratti di durata almeno triennale, ai sensi della normativa vigente. 6. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalita' non italiana, procedera' ad una valutazione ex-post incentrata sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.