IL direttore generale DEL TESORO
  Visto  il  decreto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30
dicembre  2003,  n.  398,  recante  il testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  debito pubblico, e in
particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso
articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
direzione II del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto ministeriale  17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e del
bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  22  settembre, 23 ottobre e 20
novembre  2008, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
sei  tranches  dei  certificati  di  credito del Tesoro «zero coupon»
della  durata  di  ventiquattro  mesi  («CTZ-24»)  con  decorrenza 30
settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta   l'emissione  di  una  settima  tranche  di  «CTZ-24»,  con
decorrenza  30  settembre  2008  e  scadenza  30 settembre 2010, fino
all'importo  massimo  di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del
22   settembre   2008,   altresi'   citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per  quanto  espressamente  disposto  dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.