IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti; Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), del predetto decreto con il quale e' sostituita la lettera a) dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 1, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 90, secondo il quale devono essere iscritte al catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 1993, le costruzioni rurali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del predetto testo unico n. 917, nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone; Considerato che l'ultima parte del predetto art. 1, comma 5, stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze devono essere emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1 e per le procedure di iscrizione al catasto; Decreta: Le caratteristiche dell'immobile si considerano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate, quando le costruzioni sono destinate, compatibilmente con la loro tipologia o dimensione, all'abitazione delle persone e dei loro familiari indicati al primo comma, lettera f), dell'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, addette all'attivita' agricola. Le costruzioni indicate al comma 5 dell'art. 1, del predetto decreto-legge devono essere iscritte al catasto edilizio urbano a norma degli articoli 3, 6, commi 1 e 2, e 7 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dell'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 1991 Il Ministro: FORMICA