Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 8835 del 23 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente
Panna  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  lungarno  A. Vespucci, 68, e
stabilimento  di  produzione  in  localita'  Panna  nel   comune   di
Scarperia,  provincia  di  Firenze, e' stata autorizzata a variare la
denominazione dell'acqua minerale naturale di cui alla delibera della
giunta  regionale  Toscana  n. 6389 dell'11 luglio 1988 ed alle altre
deliberazioni della  giunta  regionale  Toscana  citate  nella  parte
motiva  della  sopracitata  delibera  n. 8835 del 23 ottobre 1989, da
"Panna" a "Sorgente Panna".
   La  Sorgente  Panna  S.p.a.  e'  stata autorizzata a modificare le
etichette  dell'acqua  minerale  naturale  "Panna"  autorizzate   con
delibere della giunta regionale Toscana n. 6389 dell'11 luglio 1988 e
n. 10755 del 28 novembre 1988 ed a riportare sulle etichette medesime
la  nuova  denominazione  "Sorgente  Panna"  dell'acqua  minerale  in
sostituzione di "Panna"; le nuove etichette e gli stampati  accessori
devono  essere  conformi  agli  esemplari  di  cui  all'allegato alla
sopraindicata deliberazione n. 8835 del 23 ottobre 1989  della  quale
l'allegato medesimo e' parte integrante.
   I  recipienti  dell'acqua  minerale  "Sorgente  Panna"  non devono
essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.
   Il   confezionamento  dell'acqua  minerale  "Sorgente  Panna"  nei
contenitori di PET (polietilentereftalato) sara' effettuato nei nuovi
locali   derivanti  dall'ampliamento  dello  stabilimento  esistente,
l'esercizio dei quali dovra'  essere  autorizzato  con  provvedimento
della  giunta regionale Toscana; i contenitori di PET della capacita'
di 25, 50, 100, 150, 200 centilitri  saranno  contrassegnati  con  le
etichette  autorizzate  a contrassegnare i contenitori di vetro della
capacita' di 90 centilitri, sia per il tipo di acqua "Sorgente Panna"
come  sgorga  dalle  sorgenti  che per quello addizionata di anidride
carbonica,   opportunamente   rettificate   nell'indicazione    delle
capacita'.
   Le etichette e gli stampati accessori destinati a contrassegnare i
recipienti di vetro dell'acqua minerale "Sorgente Panna", per uso  di
bevanda,   per  il  tipo  addizionata  di  anidride  carbonica  della
capacita' di 180 e di 25 centilitri, dovranno essere autorizzati  con
successivo provvedimento della giunta regionale Toscana.
   Le autorizzazioni sanitarie di cui alle deliberazioni della giunta
regionale Toscana n. 8835 del 23 ottobre 1989, n. 6389 dell'11 luglio
1988,  n.  9950  del  3  ottobre 1983, n. 7435 del 16 luglio 1984, n.
12485 del 22 dicembre 1986, n. 4494 del 19 maggio 1986, n. 10539  del
21  novembre  1988,  n.  8804  del  21 settembre 1987, n. 5112 del 30
maggio 1988, sono  da  considerarsi  trasferite  ed  intestate  dalla
Sorgente  Panna  S.p.a.  alla  Panna  S.p.a.  appena  che  l'apposito
provvedimento del consiglio regionale toscano ed il relativo  decreto
del   presidente   della   giunta   regionale   Toscana,  concernenti
l'intestazione  alla  Panna  S.p.a.   della   concessione   mineraria
denominata "Acqua Panna" di cui alla delibera del consiglio regionale
della Toscana n. 372 del 3 luglio 1979, siano  divenuti  esecutivi  e
siano stati notificati alla Panna S.p.a. A partire dalla data di tale
notifica  la  Panna  S.p.a.  titolare  della  concessione   mineraria
denominata  "Acqua  Panna"  e' stata autorizzata e tenuta a riportare
sulle etichette dell'acqua minerale  "Sorgente  Panna"  l'indicazione
del  nuovo  titolare del provvedimento di autorizzazione alla vendita
di cui all'art. 8 del  decreto  ministeriale  1›  febbraio  1983,  in
sostituzione di quella vigente.
   L'autorizzazione  sanitaria di cui alla precitata delibera n. 8835
del 23 ottobre 1989 e quelle specificate al punto 6)  della  delibera
stessa,  potranno essere revocate o sospese oltre che nei casi di cui
alle autorizzazioni stesse ed alle  disposizioni  di  legge  vigenti,
qualora:
     a)   non  siano  ottemperate  le  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni stesse;
     b)   dagli  accertamenti  analitici,  batteriologici  e  chimici
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare che l'acqua minerale "Sorgente Panna"  non  e'  accettabile
per l'uso al quale e' autorizzata;
     c)  non  siano  ottemperate  le  eventuali  future  prescrizioni
impartite dal servizio igiene pubblica e del  territorio  dell'U.S.L.
competente  per  territorio  o  disposte  dal  componente  la  giunta
regionale incaricato di seguire le questioni attinenti  all'attivita'
regionale relativa all'ambiente.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 8824 del 23 ottobre 1989 esecutiva ai sensi di legge, la  societa'
per  azioni  Ente  valorizzazione  acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) -
Sorgenti e terme del Monte Belvedere  -  Alpi  Apuane,  Massa  (Massa
Carrara),  con  sede e stabilimento di produzione in Massa, localita'
Prati della Ciocca Canevara, provincia di  Massa  Carrara,  e'  stata
autorizzata  alla  vendita,  per  uso di bevanda, dell'acqua minerale
naturale nazionale denominata "Fonteviva" di cui  alla  deliberazione
della  giunta  regionale  Toscana  n.  3701  del  26  aprile 1988, in
recipienti di vetro anche della capacita' di  25  centilitri,  per  i
tipi  come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica,
oltre che nei recipienti di  vetro  della  capacita'  di  920  e  460
millilitri di cui alla predetta delibera.
   Le  nuove  etichette  devono essere conformi agli esemplari di cui
all'allegato alla sopracitata delibera n. 8824 del  23  ottobre  1989
della  quale l'allegato stesso e' parte integrante ed i recipienti di
vetro dell'acqua minerale "Fonteviva" della capacita' di 25 cl, per i
tipi  come  sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica
non  devono  essere  contrassegnati  con  altri  stampati  oltre   ai
predetti.
   I  recipienti  di  vetro  dell'acqua  minerale  "Fonteviva"  della
capacita' di 25 cl, di 460 e di 920 ml, per i tipi come sgorga  dalla
sorgente  e  addizionata di anidride carbonica, possono essere chiusi
sia con tappi a corona che con tappi a vite.