Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8835 del 23 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione in localita' Panna nel comune di Scarperia, provincia di Firenze, e' stata autorizzata a variare la denominazione dell'acqua minerale naturale di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6389 dell'11 luglio 1988 ed alle altre deliberazioni della giunta regionale Toscana citate nella parte motiva della sopracitata delibera n. 8835 del 23 ottobre 1989, da "Panna" a "Sorgente Panna". La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale "Panna" autorizzate con delibere della giunta regionale Toscana n. 6389 dell'11 luglio 1988 e n. 10755 del 28 novembre 1988 ed a riportare sulle etichette medesime la nuova denominazione "Sorgente Panna" dell'acqua minerale in sostituzione di "Panna"; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopraindicata deliberazione n. 8835 del 23 ottobre 1989 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante. I recipienti dell'acqua minerale "Sorgente Panna" non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Il confezionamento dell'acqua minerale "Sorgente Panna" nei contenitori di PET (polietilentereftalato) sara' effettuato nei nuovi locali derivanti dall'ampliamento dello stabilimento esistente, l'esercizio dei quali dovra' essere autorizzato con provvedimento della giunta regionale Toscana; i contenitori di PET della capacita' di 25, 50, 100, 150, 200 centilitri saranno contrassegnati con le etichette autorizzate a contrassegnare i contenitori di vetro della capacita' di 90 centilitri, sia per il tipo di acqua "Sorgente Panna" come sgorga dalle sorgenti che per quello addizionata di anidride carbonica, opportunamente rettificate nell'indicazione delle capacita'. Le etichette e gli stampati accessori destinati a contrassegnare i recipienti di vetro dell'acqua minerale "Sorgente Panna", per uso di bevanda, per il tipo addizionata di anidride carbonica della capacita' di 180 e di 25 centilitri, dovranno essere autorizzati con successivo provvedimento della giunta regionale Toscana. Le autorizzazioni sanitarie di cui alle deliberazioni della giunta regionale Toscana n. 8835 del 23 ottobre 1989, n. 6389 dell'11 luglio 1988, n. 9950 del 3 ottobre 1983, n. 7435 del 16 luglio 1984, n. 12485 del 22 dicembre 1986, n. 4494 del 19 maggio 1986, n. 10539 del 21 novembre 1988, n. 8804 del 21 settembre 1987, n. 5112 del 30 maggio 1988, sono da considerarsi trasferite ed intestate dalla Sorgente Panna S.p.a. alla Panna S.p.a. appena che l'apposito provvedimento del consiglio regionale toscano ed il relativo decreto del presidente della giunta regionale Toscana, concernenti l'intestazione alla Panna S.p.a. della concessione mineraria denominata "Acqua Panna" di cui alla delibera del consiglio regionale della Toscana n. 372 del 3 luglio 1979, siano divenuti esecutivi e siano stati notificati alla Panna S.p.a. A partire dalla data di tale notifica la Panna S.p.a. titolare della concessione mineraria denominata "Acqua Panna" e' stata autorizzata e tenuta a riportare sulle etichette dell'acqua minerale "Sorgente Panna" l'indicazione del nuovo titolare del provvedimento di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 1 febbraio 1983, in sostituzione di quella vigente. L'autorizzazione sanitaria di cui alla precitata delibera n. 8835 del 23 ottobre 1989 e quelle specificate al punto 6) della delibera stessa, potranno essere revocate o sospese oltre che nei casi di cui alle autorizzazioni stesse ed alle disposizioni di legge vigenti, qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni stesse; b) dagli accertamenti analitici, batteriologici e chimici effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare che l'acqua minerale "Sorgente Panna" non e' accettabile per l'uso al quale e' autorizzata; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. competente per territorio o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8824 del 23 ottobre 1989 esecutiva ai sensi di legge, la societa' per azioni Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) - Sorgenti e terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane, Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione in Massa, localita' Prati della Ciocca Canevara, provincia di Massa Carrara, e' stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Fonteviva" di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3701 del 26 aprile 1988, in recipienti di vetro anche della capacita' di 25 centilitri, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, oltre che nei recipienti di vetro della capacita' di 920 e 460 millilitri di cui alla predetta delibera. Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopracitata delibera n. 8824 del 23 ottobre 1989 della quale l'allegato stesso e' parte integrante ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale "Fonteviva" della capacita' di 25 cl, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. I recipienti di vetro dell'acqua minerale "Fonteviva" della capacita' di 25 cl, di 460 e di 920 ml, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, possono essere chiusi sia con tappi a corona che con tappi a vite.