IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 marzo 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreti ministeriali 22 febbraio e 7 marzo 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 febbraio 1988 e 9,15% emessi con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1986, n. 60 del 13 marzo 1986, n. 48 del 27 febbraio 1988 e n. 50 del 2 marzo 1987); Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% nominativi; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 marzo 1994 per un importo di lire 6.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 98,85% da destinare a sottoscrizioni in contanti e per un ulteriore importo fino ad un ammontare di L. 278.200.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1 marzo 1990 nominativi. L'assegnazione dei buoni avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo di lire 6.000 miliardi e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralita' posticipate al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno di durata dei titoli. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1 marzo 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con decorrenza degli interessi dal 1 marzo 1990, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti.