IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che il 1› marzo 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con decreti ministeriali  22  febbraio  e  7
marzo 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 febbraio 1988 e
9,15% emessi con decreto  ministeriale  24  febbraio  1987  (Gazzetta
Ufficiale  n. 47 del 26 febbraio 1986, n. 60 del 13 marzo 1986, n. 48
del 27 febbraio 1988 e n. 50 del 2 marzo 1987);
  Ritenuto  di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da
destinare a sottoscrizioni in contanti  e,  per  quanto  occorra,  al
rinnovo  dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50%
e 9,15% nominativi; detta emissione e' incrementabile per le suddette
operazioni  di  reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare
per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1›  marzo  1994  per  un  importo  di  lire  6.000  miliardi
nominali,  al  prezzo  fisso di emissione stabilito in lire 98,85% da
destinare a sottoscrizioni in contanti e  per  un  ulteriore  importo
fino  ad  un  ammontare di L. 278.200.000 da destinare al rinnovo dei
buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e  9,15%  di  scadenza  1›
marzo 1990 nominativi.
  L'assegnazione dei buoni avviene con il sistema dell'asta marginale
riferito  ad  un  "diritto  di  sottoscrizione".   Il   "diritto   di
sottoscrizione"  rappresenta  la  maggiorazione  di prezzo rispetto a
quello  di  emissione  indicato  nel   precedente   comma,   che   il
sottoscrittore   dichiara   nella  richiesta  di  essere  disposto  a
corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che
dovessero  risultare  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno
conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
  L'importo  di  lire  6.000  miliardi  e'  incrementabile di lire 10
miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego  di
titoli   nominativi   rimborsabili  o  di  investimenti  di  capitali
menzionate  nelle  premesse,  da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 1› settembre ed al 1› marzo di ogni anno
di durata dei titoli.
  I  possessori  di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e
9,15% di scadenza 1› marzo 1990  nominativi,  qualora  non  intendano
ottenere  il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo
nei nuovi titoli con decorrenza degli interessi dal 1› marzo 1990, al
prezzo  che  risultera'  per  gli  emittendi  buoni  al  portatore in
applicazione degli articoli seguenti.