IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria
in  data  18  luglio  1989  e  27  ottobre  1989;  del  consiglio  di
amministrazione  in  data  19  settembre  1989 e 31 ottobre 1989; del
senato accademico in data 19 settembre 1989 e 31  ottobre  1989,  che
hanno  approvato  la  modifica  di statuto per il riordinamento dello
statuto della facolta' di ingegneria;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 19
ottobre 1989;
  Rilevata  la  particolare  necessita'  di  approvare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 19 a 30, relativi alla facolta' di ingegneria, sono
soppressi.
  Dopo  l'art.  18,  con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi al riordinamento dello statuto della facolta' di ingegneria:
                             Capitolo IV
                        FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art.  19. - L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato
dalle disposizioni di legge.
  La  facolta'  di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cassino
conferisce la laurea in:
   1) ingegneria elettrica;
   2) ingegneria meccanica.
  In  conformita'  all'art.  1 della tabella XXIX allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, i predetti  corsi  di
laurea appartengono al settore industriale.
  Allo  scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo
sia di competenza di tipo metodologico, sia di tecniche  progettuali,
realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere
articolati negli indirizzi sottoindicati e in  orientamenti  definiti
annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.
1) Corso di laurea in ingegneria elettrica.
  Indirizzi:
   1) automazione industriale;
   2) energia.
2) Corso di laurea in ingegneria meccanica.
  Indirizzi:
   1) automazione industriale e robotica;
   2) energia.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in
ingegneria..." con la specificazione del corso di laurea seguito.
  Art.  20.  -  La durata degli studi e' di cinque anni. Ciascuno dei
cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi  didattici
(semestri)  della  durata  di  almeno  tredici settimane di effettiva
attivita'. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo
semestre dell'anno accademico successivo, e' prevista una sessione di
esami della durata di almeno quattro settimane.
  Ciascun  anno  di  corso  comporta  un  totale di almeno 600 ore di
attivita' didattico-formativa, teorica, teorico-pratica,  comprensiva
delle  attivita'  didattiche  integrative (esercitazioni, laboratori,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
progetti ed elaborati, ecc.).
  L'attivita'   didattico-formativa  e'  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite   da   corsi   ufficiali   di    insegnamento
monodisciplinari    o    integrati.    Il   corso   di   insegnamento
monodisciplinare e' costituito da 80-120 ore di attivita' didattiche.
  Per  motivate  necessita' didattiche possono essere istituiti corsi
di insegnamento monodisciplinare di  durata  ridotta,  costituito  da
40-60  ore di attivita' didattiche corrispondenti a mezza annualita'.
  Il  corso  di insegnamento integrato e' costituito come un corso di
insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono  svolte  in  moduli
coordinati  di  almeno  venti  ore  ciascuno  da  due, o al piu', tre
professori di ruolo che faranno  tutti  parte  della  commissione  di
esame.
  Qualora  l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono
essere  costituiti  da  piu'  insegnamenti  distinti  con  la  stessa
denominazione  e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I e
II, ecc., all'atto della  definizione  del  manifesto  annuale  degli
studi.
  Nell'ambito   della  sperimentazione  didattica  e  allo  scopo  di
utilizzare   esperienze    e    professionalita'    esterne,    nella
predisposizione  dei curricula, i singoli consigli di corso di laurea
possono inoltre utilizzare anche altri moduli didattici, quali  corsi
intensivi  brevi,  seminari  e  laboratori, quotandoli in frazioni di
annualita', sino ad una concorrenza massima  di  due  annualita'  per
l'intero corso di studi.
  Per  essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve
aver seguito insegnamenti ufficiali,  scelti  sulla  base  di  quanto
stabilito nei successivi articoli, e superato i relativi esami per un
numero di ventinove annualita' per il corso di laurea  in  ingegneria
elettrica  e  di  ventinove  annualita'  per  il  corso  di laurea di
ingegneria  meccanica.  Sino  alla   concorrenza   massima   di   due
annualita',  gli  insegnamenti  e  gli esami relativi potranno essere
sostituiti  dai  moduli  didattici,  di  cui  al  comma   precedente,
specificatamente  indicati  dal  competente  consiglio  di  corso  di
laurea, e dalle prove di accertamento relative.
  Per  l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra'
aver superato il seguente numero di esami: tre  per  l'iscrizione  al
secondo  anno,  cinque  per  l'iscrizione  al  terzo  anno, dieci per
l'iscrizione al quarto anno (di cui almeno otto del biennio),  sedici
per  l'iscrizione  al  quinto  anno.  In  caso di non superamento del
previsto numero minimo di esami, lo studente dovra'  iscriversi  come
fuori  corso.  Durante  il  primo triennio lo studente dovra' inoltre
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua   straniera,  superando  una  prova  di  accertamento  le  cui
modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente
alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno  o
piu'  relatori,  di regola scelti tra i docenti della facolta', e con
le modalita' stabilite dal competente consiglio del corso di  laurea.
  Art.  21.  -  All'atto  della predisposizione del manifesto annuale
degli studi, il consiglio di  facolta'  definisce,  su  proposta  del
competente  consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea
ed indirizzo, i piani di studio comprendenti le  denominazioni  degli
insegnamenti  da  attivare  nel rispetto dei raggruppamenti stabiliti
per ciascun corso di laurea negli articoli seguenti.  In  particolare
il   consiglio   stabilisce   i   corso   ufficiali  di  insegnamento
(monodisciplinari  o  integrati)   che   costituiscono   le   singole
annualita',   scegliendo  le  relative  discipline  tra  quelle  che,
riportate nell'art. 27 afferiscono  ai  raggruppamenti  indicati  dal
presente statuto per ciascun corso di laurea.
  Nella  stessa  occasione  il  consiglio fissa la frazione temporale
delle discipline afferenti  ad  una  stessa  annualita'  integrata  e
l'eventuale  utilizzo  di altri moduli didattici di cui al precedente
articolo.
  Le   rimanenti   annualita'   necessarie  al  raggiungimento  delle
ventinove  annualita'  prescritte  vengono  scelte   dallo   studente
nell'ambito  degli  insegnamenti  (sia  singoli,  sia  raggruppati in
orientamenti) indicati dal manifesto annuale degli studi quale  piano
di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969, n. 910 e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studi  diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea
valuta la  congruita'  del  piano  proposto  dallo  studente  con  il
raggiungimento  degli  obiettivi  didattici  formativi  del  corso di
laurea, tenendo nella necessaria considerazione  i  criteri  generali
indicati  dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989.
  Art.  22.  -  Secondo quanto disposto dalla tabella B allegata alla
tabella XXIX del decreto del Presidente della  Repubblica  20  maggio
1989, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
corsi di laurea  della  facolta'  devono  prevedere  nove  annualita'
scelte nel modo conseguente:
   quattro  annualita'  da  attingere  tra  le  discipline  di cui al
successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  A012. Geometria;
  A021. Analisi matematica;
  A022. Calcolo delle probabilita';
  A030. Fisica matematica;
  A041. Analisi numerica e matematica applicata;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  B011. Fisica generale;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  B011. Fisica generale;
  B030. Struttura della materia;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I250. Sistemi di elaborazione delle informazioni;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  C060. Chimica;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  H150. Estimo;
  I270. Ingegneria economico-gestionale.
 Art.  23.  - Secondo quanto disposto dalla tabella C.3 della tabella
XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio  1989,  in
sede  di  predisposizione  del manifesto annuale degli studi, tutti i
corsi di laurea della facolta', appartenenti al settore  industriale,
devono prevedere almeno sei annualita' scelte nel modo seguente:
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  H071. Scienza delle costruzioni;
  H072. Tecnica delle costruzioni;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I070. Meccanica applicata alle macchine;
  I090. Disegno industriale;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I050. Fisica tecnica;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche;
  I180. Macchine ed azionamenti elettrici;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I042. Macchine e sistemi energetici;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione;
  I140. Chimica applicata, scienza e tecnologie dei materiali;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I210. Elettronica;
  I240. Automatica.
  Art.  24.  -  Secondo  quanto  disposto  dalla  tabella D.3.4 della
tabella XXIX del decreto del Presidente della  Repubblica  20  maggio
1989,  in  sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il corso di laurea in  ingegneria  elettrica  deve  prevedere  cinque
annualita' scelte nel modo seguente:
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I180. Macchine ed azionamenti elettrici;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I210. Elettronica;
  I240. Automatica;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I200. Misure elettriche ed elettroniche;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I190. Sistemi elettrici per l'energia;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
  I090. Disegno industriale.
  Secondo  quanto  disposto  dall'art. 5 della suddetta tabella XXIX,
ciascun  indirizzo  deve  prevedere  un  numero  di  annualita'   non
inferiore  a  tre,  scelte  all'interno  dei  seguenti raggruppamenti
disciplinari:
Automazione industriale:
  I180. Macchine ed azionamenti elettrici.
  I190. Sistemi elettrici per l'ernergia.
  I200. Misure elettriche ed elettroniche.
  I240. Automatica.
Energia:
  I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche.
  I180. Macchine ed azionamenti elettrici.
  I190. Sistemi elettrici per l'energia.
  Art.  25.  -  Secondo  quanto  disposto  dalla  tabella D.3.5 della
tabella XXIX del decreto del Presidente della  Repubblica  20  maggio
1989,  in  sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il corso  di  laurea  in  ingegneria  meccanica  deve  prevedere  sei
annualita' scelte nel modo seguente:
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I090. Disegno industriale;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  H011. Idraulica;
  I030. Fluidodinamica;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento:
  I110. Impianti industriali meccanici;
   un'annualita'  da attingere tra le discipline di cui al successivo
art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti:
  I042. Macchine e sistemi energetici;
  I060. Misure meccaniche e termiche;
  I070. Meccanica applicata alle macchine.
  Secondo  quanto  disposto dall'art. 5 della succitata tabella XXIX,
ciascun  indirizzo  deve  prevedere  un  numero  di  annualita'   non
inferiore  a  tre,  scelte  all'interno  dei  seguenti raggruppamenti
disciplinari:
Automazione industriale e robotica:
  I070. Meccanica applicata alle macchine.
  I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
  I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Energia:
  I042. Macchine e sistemi energetici.
  I050. Fisica tecnica.
  Art.  26.  -  All'atto  della predisposizione del manifesto annuale
degli studi il consiglio di  facolta',  su  proposta  dei  competenti
consigli  di corso di laurea, stabilisce per ciascun corso di laurea:
    a) quali indirizzi, tra quelli previsti nell'art. 19 del presente
statuto e quali orientamenti attivare;
    b)  il  piano  di  studio  ufficiale  con  i relativi indirizzi e
orientamenti;
    c) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 22, i corsi ufficiali
di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che  costituiscono  le
singole annualita' comuni a tutti i corsi di laurea;
    d) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 23, i corsi ufficiali
di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che  costituiscono  le
singole  annualita'  comuni  a  tutti  i corsi di laurea afferenti al
settore industriale;
    e) nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 24 e 25, i corsi
ufficiali  di  insegnamento  (monodisciplinari   o   integrati)   che
costituiscono  le singole annualita' caratterizzanti ciascun corso di
laurea;
    f)  nel  rispetto  di quanto prescritto dall'art. 5 della tabella
XXIX allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  20  maggio
1989,   i   corsi   ufficiali   (monodisciplinari  o  integrati)  che
costituiscono le  annualita'  caratterizzanti  ciascun  indirizzo  di
ciascun corso di laurea;
    g)    i    corsi   ufficiali   (monodisciplinari   o   integrati)
caratterizzanti ciascun eventuale orientamento di  ciascun  corso  di
laurea.
  Il consiglio di facolta' definisce, infine, le annualita' rimanenti
(monodisciplinari  o  integrate)  a  completamento  delle   ventinove
previste  per  ciascun corso di laurea, unitamente all'utilizzo degli
eventuali altri moduli didattici di cui al precedente art. 20.
  Per  ciascun  eventuale  corso  integrato, il consiglio di facolta'
fissa la frazione temporale competente a  ciascuna  delle  discipline
che concorrono alla sua formazione.
  Per  tutte  le annualita' deliberate viene indicata la collocazione
negli anni di corso  e,  eventualmente,  nei  semestri,  nonche'  gli
eventuali vincoli di propedeuticita'.
  L'identita'  di  denominazione di insegnamenti impartiti in diversi
corsi di laurea o in diversi indirizzi non  comporta  necessariamente
identita' di programma, di trattazione o di docente.
  Art.   27.   -   Gli  insegnamenti,  suddivisi  per  raggruppamento
disciplinare, che possono essere impartiti  nella  facolta'  a  norma
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989 e inclusi nella tabella F  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 maggio 1989 sono i seguenti:
  A012. Geometria:
    1) geometria;
    2) geometria e algebra.
  A021. Analisi matematica:
    1) analisi matematica;
    2) metodi matematici per l'ingegneria.
  A022. Calcolo delle probabilita':
    1) calcolo delle probabilita'.
  A030. Fisica matematica:
    1) fisica matematica;
    2) meccanica razionale.
  A041. Analisi numerica e matematica applicata:
    1) calcolo numerico e programmazione numerica;
    2) metodi numerici per l'ingegneria.
  A042. Ricerca operativa:
    1) ottimizzazione;
    2) ricerca operativa.
  B011. Fisica generale:
    1) fisica (limitatamente a: ingegneria).
  B030. Struttura della materia:
    1) struttura della materia.
  C060. Chimica:
    1) chimica (limitatamente a: ingegneria).
  H011. Idraulica:
    1) idraulica;
    2) meccanica dei fluidi.
  H071. Scienza delle costruzioni:
    1) scienza delle costruzioni.
  H072. Tecnica delle costruzioni:
    1) costruzioni in acciaio;
    2) tecnica delle costruzioni.
  H110. Disegno:
    1) disegno.
  H150. Estimo:
    1) economia ed estimo industriale.
  I030. Fluidodinamica:
    1) fluidodinamica.
  I042. Macchine e sistemi energetici:
    1) conversione dell'energia;
    2) dinamica e controllo delle macchine;
    3) fluidodinamica delle macchine;
    4) macchine;
    5) motori a combustione interna;
    6) progetto di macchine;
    7) turbomacchine;
    8) centrali termiche;
    9) generatori di vapore;
   10) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
   11) interazioni fra le macchine e l'ambiente;
   12) sistemi propulsivi.
  I050. Fisica tecnica:
    1) energetica;
    2) fisica tecnica;
    3) impianti termotecnici;
    4) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
    5) trasmissione del calore;
    6) acustica applicata;
    7) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
    8) impianti speciali di climatizzazione;
    9) tecnica del controllo ambientale.
  I060. Misure meccaniche e termiche:
    1) misure e strumentazioni industriali;
    2) misure meccaniche, termiche e collaudi.
  I070. Meccanica applicata alle macchine:
    1) automazione a fluido;
    2) diagnostica dei sistemi meccanici;
    3) meccanica applicata alle macchine;
    4) meccanica dei robot;
    5) meccanica delle vibrazioni;
    6) meccatronica;
    7) progettazione meccanica funzionale;
    8) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
    9) teoria e tecnica della lubrificazione;
   10) tribologia.
  I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine:
    1) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
    2) costruzione di macchine;
    3) elementi costruttivi delle macchine;
    4) analisi sperimentale delle tensioni;
    5) costruzione di autoveicoli;
    6) costruzione di macchine movimento terra.
  I090. Disegno industriale:
    1) disegno assistito dal calcolatore;
    2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
    3) disegno di macchine.
  I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione:
    1) gestione industriale della qualita';
    2) macchine utensili;
    3) processi di produzione robotizzati;
    4) programmazione e controllo della produzione meccanica;
    5) tecnologia meccanica;
    6) tecnologie dei materiali non convenzionali;
    7) tecnologie generali dei materiali.
  I110. Impianti industriali meccanici:
    1) gestione degli impianti industriali;
    2) gestione della produzione industriale;
    3) impianti meccanici;
    4) servizi generali di impianto.
  I130. Metallurgia:
    1) impianti metallurgici;
    2) scienza dei metalli.
  I140. Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:
    1) chimica applicata;
    2) corrosione e protezione dei materiali.
  I153. Impianti chimici:
    1) combustione;
    2) impianti chimici.
  I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche:
    1) compatibilita' elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
    2) elettromeccanica dei sistemi continui;
    3) elettrotecnica;
    4) plasmi e fusione termonucleare controllata;
    5) principi di ingegneria elettrica;
    6) teoria delle reti elettriche;
    7) tecnologie elettriche.
  I180. Macchine ed azionamenti elettrici:
    1) azionamenti elettrici;
    2) conversione statica dell'energia elettrica;
    3) elettronica industriale di potenza;
    4) macchine elettriche;
    5) sensori ed attuatori elettrici.
  I190. Sistemi elettrici per l'energia:
    1) affidabilita' dei sistemi elettrici;
    2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
    3) impianti di produzione dell'energia elettrica;
    4) impianti elettrici;
    5) impianti elettrici a media e bassa tensione;
    6)   pianificazione   ed  esercizio  dei  sistemi  elettrici  per
l'energia;
    7) sistemi elettrici industriali;
    8) sistemi elettrici per i trasporti;
    9) sistemi elettrici per l'energia;
   10) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
   11) tecnica della sicurezza elettrica;
   12) tecnica ed economia dell'energia elettrica.
  I200. Misure elettriche ed elettroniche:
    1) misure di compatibilita' elettromagnetica;
    2) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
    3) misure elettriche;
    4) misure elettroniche;
    5) misure per l'automazione e la produzione industriale;
    6) misure su sistemi di trasmissione e telemisure.
  I210. Elettronica:
    1) elettronica applicata;
    2) elettronica di potenza;
    3) elettronica industriale.
  I220. Campi elettromagnetici:
    1) campi elettromagnetici;
    2) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.
  I230. Telecomunicazioni:
    1) comunicazioni elettriche;
    2) telematica.
  I240. Automatica:
    1) automazione industriale;
    2) controlli automatici;
    3) controllo dei processi;
    4) elementi di automatica;
    5) robotica industriale;
    6) teoria dei sistemi.
  I250. Sistemi di elaborazione delle informazioni:
    1) basi di dati;
    2) fondamenti di informatica;
    3) informatica industriale;
    4) informatica medica;
    5) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
    6) sistemi di elaborazione.
  I261. Bioingegneria elettronica:
    1) bioelettronica.
  I262. Bioingegneria meccanica:
    1) biomacchine;
    2) biomeccanica.
  I270. Ingegneria economico-gestionale:
    1) economia applicata all'ingegneria;
    2) economia ed organizzazione aziendale.
  N140. Materie giuridiche (ingegneria, architettura,...):
    1)  disciplina giuridica delle attivita' tecnico-ingegneristiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cassino, addi' 31 ottobre 1989
                                                       Il pro-rettore