IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria in data 18 luglio 1989 e 27 ottobre 1989; del consiglio di amministrazione in data 19 settembre 1989 e 31 ottobre 1989; del senato accademico in data 19 settembre 1989 e 31 ottobre 1989, che hanno approvato la modifica di statuto per il riordinamento dello statuto della facolta' di ingegneria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 19 ottobre 1989; Rilevata la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli da 19 a 30, relativi alla facolta' di ingegneria, sono soppressi. Dopo l'art. 18, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento dello statuto della facolta' di ingegneria: Capitolo IV FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 19. - L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato dalle disposizioni di legge. La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cassino conferisce la laurea in: 1) ingegneria elettrica; 2) ingegneria meccanica. In conformita' all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, i predetti corsi di laurea appartengono al settore industriale. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenza di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. 1) Corso di laurea in ingegneria elettrica. Indirizzi: 1) automazione industriale; 2) energia. 2) Corso di laurea in ingegneria meccanica. Indirizzi: 1) automazione industriale e robotica; 2) energia. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria..." con la specificazione del corso di laurea seguito. Art. 20. - La durata degli studi e' di cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, e' prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attivita' didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attivita' didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). L'attivita' didattico-formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare e' costituito da 80-120 ore di attivita' didattiche. Per motivate necessita' didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituito da 40-60 ore di attivita' didattiche corrispondenti a mezza annualita'. Il corso di insegnamento integrato e' costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al piu', tre professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da piu' insegnamenti distinti con la stessa denominazione e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I e II, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalita' esterne, nella predisposizione dei curricula, i singoli consigli di corso di laurea possono inoltre utilizzare anche altri moduli didattici, quali corsi intensivi brevi, seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualita', sino ad una concorrenza massima di due annualita' per l'intero corso di studi. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, e superato i relativi esami per un numero di ventinove annualita' per il corso di laurea in ingegneria elettrica e di ventinove annualita' per il corso di laurea di ingegneria meccanica. Sino alla concorrenza massima di due annualita', gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici, di cui al comma precedente, specificatamente indicati dal competente consiglio di corso di laurea, e dalle prove di accertamento relative. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver superato il seguente numero di esami: tre per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, dieci per l'iscrizione al quarto anno (di cui almeno otto del biennio), sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso. Durante il primo triennio lo studente dovra' inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o piu' relatori, di regola scelti tra i docenti della facolta', e con le modalita' stabilite dal competente consiglio del corso di laurea. Art. 21. - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea ed indirizzo, i piani di studio comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare nel rispetto dei raggruppamenti stabiliti per ciascun corso di laurea negli articoli seguenti. In particolare il consiglio stabilisce i corso ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita', scegliendo le relative discipline tra quelle che, riportate nell'art. 27 afferiscono ai raggruppamenti indicati dal presente statuto per ciascun corso di laurea. Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualita' integrata e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui al precedente articolo. Le rimanenti annualita' necessarie al raggiungimento delle ventinove annualita' prescritte vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti (sia singoli, sia raggruppati in orientamenti) indicati dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruita' del piano proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso di laurea, tenendo nella necessaria considerazione i criteri generali indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989. Art. 22. - Secondo quanto disposto dalla tabella B allegata alla tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, i corsi di laurea della facolta' devono prevedere nove annualita' scelte nel modo conseguente: quattro annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: A012. Geometria; A021. Analisi matematica; A022. Calcolo delle probabilita'; A030. Fisica matematica; A041. Analisi numerica e matematica applicata; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: B011. Fisica generale; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: B011. Fisica generale; B030. Struttura della materia; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I250. Sistemi di elaborazione delle informazioni; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: C060. Chimica; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: H150. Estimo; I270. Ingegneria economico-gestionale. Art. 23. - Secondo quanto disposto dalla tabella C.3 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, tutti i corsi di laurea della facolta', appartenenti al settore industriale, devono prevedere almeno sei annualita' scelte nel modo seguente: un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: H071. Scienza delle costruzioni; H072. Tecnica delle costruzioni; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I070. Meccanica applicata alle macchine; I090. Disegno industriale; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I050. Fisica tecnica; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche; I180. Macchine ed azionamenti elettrici; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I042. Macchine e sistemi energetici; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione; I140. Chimica applicata, scienza e tecnologie dei materiali; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I210. Elettronica; I240. Automatica. Art. 24. - Secondo quanto disposto dalla tabella D.3.4 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, il corso di laurea in ingegneria elettrica deve prevedere cinque annualita' scelte nel modo seguente: un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I180. Macchine ed azionamenti elettrici; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I210. Elettronica; I240. Automatica; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I200. Misure elettriche ed elettroniche; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I190. Sistemi elettrici per l'energia; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine; I090. Disegno industriale. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della suddetta tabella XXIX, ciascun indirizzo deve prevedere un numero di annualita' non inferiore a tre, scelte all'interno dei seguenti raggruppamenti disciplinari: Automazione industriale: I180. Macchine ed azionamenti elettrici. I190. Sistemi elettrici per l'ernergia. I200. Misure elettriche ed elettroniche. I240. Automatica. Energia: I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche. I180. Macchine ed azionamenti elettrici. I190. Sistemi elettrici per l'energia. Art. 25. - Secondo quanto disposto dalla tabella D.3.5 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, in sede di predisposizione del manifesto annuale degli studi, il corso di laurea in ingegneria meccanica deve prevedere sei annualita' scelte nel modo seguente: un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I090. Disegno industriale; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: H011. Idraulica; I030. Fluidodinamica; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti al seguente raggruppamento: I110. Impianti industriali meccanici; un'annualita' da attingere tra le discipline di cui al successivo art. 27, appartenenti ai seguenti raggruppamenti: I042. Macchine e sistemi energetici; I060. Misure meccaniche e termiche; I070. Meccanica applicata alle macchine. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della succitata tabella XXIX, ciascun indirizzo deve prevedere un numero di annualita' non inferiore a tre, scelte all'interno dei seguenti raggruppamenti disciplinari: Automazione industriale e robotica: I070. Meccanica applicata alle macchine. I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine. I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione. Energia: I042. Macchine e sistemi energetici. I050. Fisica tecnica. Art. 26. - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, stabilisce per ciascun corso di laurea: a) quali indirizzi, tra quelli previsti nell'art. 19 del presente statuto e quali orientamenti attivare; b) il piano di studio ufficiale con i relativi indirizzi e orientamenti; c) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 22, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' comuni a tutti i corsi di laurea; d) nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 23, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' comuni a tutti i corsi di laurea afferenti al settore industriale; e) nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 24 e 25, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' caratterizzanti ciascun corso di laurea; f) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le annualita' caratterizzanti ciascun indirizzo di ciascun corso di laurea; g) i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) caratterizzanti ciascun eventuale orientamento di ciascun corso di laurea. Il consiglio di facolta' definisce, infine, le annualita' rimanenti (monodisciplinari o integrate) a completamento delle ventinove previste per ciascun corso di laurea, unitamente all'utilizzo degli eventuali altri moduli didattici di cui al precedente art. 20. Per ciascun eventuale corso integrato, il consiglio di facolta' fissa la frazione temporale competente a ciascuna delle discipline che concorrono alla sua formazione. Per tutte le annualita' deliberate viene indicata la collocazione negli anni di corso e, eventualmente, nei semestri, nonche' gli eventuali vincoli di propedeuticita'. L'identita' di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identita' di programma, di trattazione o di docente. Art. 27. - Gli insegnamenti, suddivisi per raggruppamento disciplinare, che possono essere impartiti nella facolta' a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella F del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 sono i seguenti: A012. Geometria: 1) geometria; 2) geometria e algebra. A021. Analisi matematica: 1) analisi matematica; 2) metodi matematici per l'ingegneria. A022. Calcolo delle probabilita': 1) calcolo delle probabilita'. A030. Fisica matematica: 1) fisica matematica; 2) meccanica razionale. A041. Analisi numerica e matematica applicata: 1) calcolo numerico e programmazione numerica; 2) metodi numerici per l'ingegneria. A042. Ricerca operativa: 1) ottimizzazione; 2) ricerca operativa. B011. Fisica generale: 1) fisica (limitatamente a: ingegneria). B030. Struttura della materia: 1) struttura della materia. C060. Chimica: 1) chimica (limitatamente a: ingegneria). H011. Idraulica: 1) idraulica; 2) meccanica dei fluidi. H071. Scienza delle costruzioni: 1) scienza delle costruzioni. H072. Tecnica delle costruzioni: 1) costruzioni in acciaio; 2) tecnica delle costruzioni. H110. Disegno: 1) disegno. H150. Estimo: 1) economia ed estimo industriale. I030. Fluidodinamica: 1) fluidodinamica. I042. Macchine e sistemi energetici: 1) conversione dell'energia; 2) dinamica e controllo delle macchine; 3) fluidodinamica delle macchine; 4) macchine; 5) motori a combustione interna; 6) progetto di macchine; 7) turbomacchine; 8) centrali termiche; 9) generatori di vapore; 10) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico; 11) interazioni fra le macchine e l'ambiente; 12) sistemi propulsivi. I050. Fisica tecnica: 1) energetica; 2) fisica tecnica; 3) impianti termotecnici; 4) misure e regolazioni termofluidodinamiche; 5) trasmissione del calore; 6) acustica applicata; 7) gestione delle risorse energetiche nel territorio; 8) impianti speciali di climatizzazione; 9) tecnica del controllo ambientale. I060. Misure meccaniche e termiche: 1) misure e strumentazioni industriali; 2) misure meccaniche, termiche e collaudi. I070. Meccanica applicata alle macchine: 1) automazione a fluido; 2) diagnostica dei sistemi meccanici; 3) meccanica applicata alle macchine; 4) meccanica dei robot; 5) meccanica delle vibrazioni; 6) meccatronica; 7) progettazione meccanica funzionale; 8) regolazione e controllo dei sistemi meccanici; 9) teoria e tecnica della lubrificazione; 10) tribologia. I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine: 1) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici; 2) costruzione di macchine; 3) elementi costruttivi delle macchine; 4) analisi sperimentale delle tensioni; 5) costruzione di autoveicoli; 6) costruzione di macchine movimento terra. I090. Disegno industriale: 1) disegno assistito dal calcolatore; 2) disegno di impianti e di sistemi industriali; 3) disegno di macchine. I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione: 1) gestione industriale della qualita'; 2) macchine utensili; 3) processi di produzione robotizzati; 4) programmazione e controllo della produzione meccanica; 5) tecnologia meccanica; 6) tecnologie dei materiali non convenzionali; 7) tecnologie generali dei materiali. I110. Impianti industriali meccanici: 1) gestione degli impianti industriali; 2) gestione della produzione industriale; 3) impianti meccanici; 4) servizi generali di impianto. I130. Metallurgia: 1) impianti metallurgici; 2) scienza dei metalli. I140. Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali: 1) chimica applicata; 2) corrosione e protezione dei materiali. I153. Impianti chimici: 1) combustione; 2) impianti chimici. I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche: 1) compatibilita' elettromagnetica per l'ingegneria industriale; 2) elettromeccanica dei sistemi continui; 3) elettrotecnica; 4) plasmi e fusione termonucleare controllata; 5) principi di ingegneria elettrica; 6) teoria delle reti elettriche; 7) tecnologie elettriche. I180. Macchine ed azionamenti elettrici: 1) azionamenti elettrici; 2) conversione statica dell'energia elettrica; 3) elettronica industriale di potenza; 4) macchine elettriche; 5) sensori ed attuatori elettrici. I190. Sistemi elettrici per l'energia: 1) affidabilita' dei sistemi elettrici; 2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia; 3) impianti di produzione dell'energia elettrica; 4) impianti elettrici; 5) impianti elettrici a media e bassa tensione; 6) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia; 7) sistemi elettrici industriali; 8) sistemi elettrici per i trasporti; 9) sistemi elettrici per l'energia; 10) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici; 11) tecnica della sicurezza elettrica; 12) tecnica ed economia dell'energia elettrica. I200. Misure elettriche ed elettroniche: 1) misure di compatibilita' elettromagnetica; 2) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici; 3) misure elettriche; 4) misure elettroniche; 5) misure per l'automazione e la produzione industriale; 6) misure su sistemi di trasmissione e telemisure. I210. Elettronica: 1) elettronica applicata; 2) elettronica di potenza; 3) elettronica industriale. I220. Campi elettromagnetici: 1) campi elettromagnetici; 2) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica. I230. Telecomunicazioni: 1) comunicazioni elettriche; 2) telematica. I240. Automatica: 1) automazione industriale; 2) controlli automatici; 3) controllo dei processi; 4) elementi di automatica; 5) robotica industriale; 6) teoria dei sistemi. I250. Sistemi di elaborazione delle informazioni: 1) basi di dati; 2) fondamenti di informatica; 3) informatica industriale; 4) informatica medica; 5) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti; 6) sistemi di elaborazione. I261. Bioingegneria elettronica: 1) bioelettronica. I262. Bioingegneria meccanica: 1) biomacchine; 2) biomeccanica. I270. Ingegneria economico-gestionale: 1) economia applicata all'ingegneria; 2) economia ed organizzazione aziendale. N140. Materie giuridiche (ingegneria, architettura,...): 1) disciplina giuridica delle attivita' tecnico-ingegneristiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cassino, addi' 31 ottobre 1989 Il pro-rettore