L'accordo  tessile tra la CEE e l'U.R.S.S., concluso a Bruxelles in
data 11 dicembre 1989, recepito con decisione del Consiglio  CEE  del
18   dicembre  1989,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  della
Comunita' europea n. L  397  del  30  dicembre  1989,  prevede  delle
facilitazioni   di   approvvigionamento   per  le  industrie  tessili
produttrici e trasformatrici comunitarie.
  L'art.  2  dell'accordo  stabilisce  che  l'U.R.S.S.  si  impegna a
riservare alle predette industrie  il  25%  dei  limiti  quantitativi
fissati  annualmente per le categorie 1, 2, 2A e 3 per un periodo dal
1› febbraio  al  20  marzo  ed  un  altro  25%  degli  stessi  limiti
quantitativi  relativi  alle  citate  categorie per un periodo dal 1›
settembre al 15 ottobre di ciascun anno di validita' dell'accordo  in
parola.
  Trascorsi   i   termini  indicati,  le  quantita'  di  riserva  non
utilizzate  saranno  rese  disponibili  da  parte   delle   autorita'
sovietiche per tutti gli operatori indistintamente.
  L'art.  12 dell'accordo prevede, inoltre, che l'U.R.S.S. si impegni
a prendere in favorevole considerazione le richieste delle  industrie
tessili  comunitarie produttrici e trasformatrici per quanto concerne
la fornitura di materie prime tessili  (cotone,  seta  greggia,  peli
fini di animali: angora e cachemire).
  Ai  soli fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni, la
CEE sottoporra' alle competenti  autorita'  sovietiche,  prima  della
fine  di ogni anno, una lista delle imprese interessate a beneficiare
della riserva  dei  predetti  quantitativi  relativi  alle  categorie
indicate,   ovvero   alla   fornitura  delle  materie  prime  tessili
sopracitate.
  Onde  poter  provvedere  alla  tempestiva  segnalazione,  nel senso
sopraindicato, le ditte interessate che si trovino  nella  condizione
di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovranno
far pervenire per il 1990 entro e non oltre il 10 marzo  1990  e  per
gli  anni  successivi  entro  il 31 ottobre dell'anno precedente, una
domanda  in  carta  intestata  (dalla  quale  risultino:  l'indirizzo
completo e gli eventuali numeri di Telex Fax) per l'inserimento negli
elenchi che verranno poi trasmessi - tramite la CEE - alle competenti
autorita' sovietiche, specificando, ove possibile, il quantitativo di
prodotti, che per ciascuna categoria e per ciascun periodo, le  ditte
sono interessate ad importare.
  Per  l'anno in corso, quale primo anno di applicazione dell'accordo
tessile, la notifica della CEE sara' effettuata entro i primi  giorni
del prossimo mese di aprile.
  Al  riguardo  fara' fede la data risultante dal timbro a calendario
apposto all'atto dell'arrivo della stessa al  Ministero.  La  domanda
dovra'  essere  indirizzata al Ministero del commercio con l'estero -
Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni  Divisione
III  -  Viale  America  n.  342  -  00144 Roma EUR, e corredata da un
certificato  in  originale  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  presso la quale l'impresa richiedente e'
iscritta, da cui risulti che la stessa opera nel settore tessile come
impresa  produttrice-trasformatrice.  Le  imprese che saranno incluse
nella lista  dovranno  poi  mettersi  in  contatto  diretto  con  gli
organismi   sovietici   competenti  entro  i  due  periodi  dell'anno
sovrariportati.
                                                Il Ministro: RUGGIERO