L'accordo tessile tra la CEE e l'U.R.S.S., concluso a Bruxelles in data 11 dicembre 1989, recepito con decisione del Consiglio CEE del 18 dicembre 1989, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 397 del 30 dicembre 1989, prevede delle facilitazioni di approvvigionamento per le industrie tessili produttrici e trasformatrici comunitarie. L'art. 2 dell'accordo stabilisce che l'U.R.S.S. si impegna a riservare alle predette industrie il 25% dei limiti quantitativi fissati annualmente per le categorie 1, 2, 2A e 3 per un periodo dal 1 febbraio al 20 marzo ed un altro 25% degli stessi limiti quantitativi relativi alle citate categorie per un periodo dal 1 settembre al 15 ottobre di ciascun anno di validita' dell'accordo in parola. Trascorsi i termini indicati, le quantita' di riserva non utilizzate saranno rese disponibili da parte delle autorita' sovietiche per tutti gli operatori indistintamente. L'art. 12 dell'accordo prevede, inoltre, che l'U.R.S.S. si impegni a prendere in favorevole considerazione le richieste delle industrie tessili comunitarie produttrici e trasformatrici per quanto concerne la fornitura di materie prime tessili (cotone, seta greggia, peli fini di animali: angora e cachemire). Ai soli fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni, la CEE sottoporra' alle competenti autorita' sovietiche, prima della fine di ogni anno, una lista delle imprese interessate a beneficiare della riserva dei predetti quantitativi relativi alle categorie indicate, ovvero alla fornitura delle materie prime tessili sopracitate. Onde poter provvedere alla tempestiva segnalazione, nel senso sopraindicato, le ditte interessate che si trovino nella condizione di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovranno far pervenire per il 1990 entro e non oltre il 10 marzo 1990 e per gli anni successivi entro il 31 ottobre dell'anno precedente, una domanda in carta intestata (dalla quale risultino: l'indirizzo completo e gli eventuali numeri di Telex Fax) per l'inserimento negli elenchi che verranno poi trasmessi - tramite la CEE - alle competenti autorita' sovietiche, specificando, ove possibile, il quantitativo di prodotti, che per ciascuna categoria e per ciascun periodo, le ditte sono interessate ad importare. Per l'anno in corso, quale primo anno di applicazione dell'accordo tessile, la notifica della CEE sara' effettuata entro i primi giorni del prossimo mese di aprile. Al riguardo fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della stessa al Ministero. La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione III - Viale America n. 342 - 00144 Roma EUR, e corredata da un certificato in originale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale l'impresa richiedente e' iscritta, da cui risulti che la stessa opera nel settore tessile come impresa produttrice-trasformatrice. Le imprese che saranno incluse nella lista dovranno poi mettersi in contatto diretto con gli organismi sovietici competenti entro i due periodi dell'anno sovrariportati. Il Ministro: RUGGIERO