Gli  allegati  ai  decreti  citati  in  epigrafe  e qui di seguito
elencati sono cosi' rettificati.
   Nelle  istruzioni  allegate al decreto di approvazione del modello
di  certificato  per  l'attestazione  dell'ammontare  dei redditi dei
lavoratori  dipendenti nell'anno 1989 (Mod. 101 Integrato), alla pag.
8, seconda colonna, del supplemento ordinario suddetto, al "Rigo 44",
dopo  le  parole: "... importo che non puo' mai essere superiore a L.
4.000.000;",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "in  caso di concorso di
interessi  deducibili  e  di interessi per i quali e' riconosciuta la
detrazione,  l'importo  complessivo degli interessi non puo' comunque
superare il limite di L. 4.000.000;".
                             ----------
   Nelle   "Note"   riportate  alle  pagine  18  e  20  del  suddetto
supplemento  ordinario,  relative  al  decreto  di  approvazione  del
modello 102 per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli
altri  soggetti  eroganti,  dell'ammontare  delle  indennita' di fine
rapporto  di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennita'
stesse  per  le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute
dall'anno   1974   in  poi  corrisposte  nell'anno  1989  soggette  a
tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate:
    il primo rigo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
      "c)  l'ammontare netto e' determinato rispettivamente, ai sensi
dell'art. 4, commi 3-ter e...";
    dopo  la  lettera f) delle note medesime, e' aggiunto il seguente
periodo:
      "N.B. - Il rigo 11 va compilato solo se nell'anno 1988 sono
      stati corrisposti per la prima   volta   un   acconto   o   una
                              anticipazione". ----------
  Nelle  istruzioni  allegate  al decreto di approvazione dei modelli
740  concernenti  la  dichiarazione  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche  e  dell'imposta  locale  sui redditi, da presentare
nell'anno   1990,   sono   apportate   le   seguenti   rettifiche  in
corrispodenza  delle  sotto  indicate  pagine  del  sopra  menzionato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  33, seconda colonna, al paragrafo 11 e' aggiunto alla
fine  il seguente capoverso: "In caso di disponibilita' di aeromobili
da  turismo,  cavalli  da  corsa o da equitazione e riserve di caccia
dovra'  essere  barrata l'apposita casella. Qualora, pur ricorrendo i
presupposti,  non venga barrata la casella si rendera' applicabile la
pena  pecuniaria  da  L.  600.000  a L. 6.000.000 prevista in caso di
omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti." ;
   alla  pag.  42,  seconda  colonna, punto 3) " INTERESSI PASSIVI ",
lettera  b)  Mutui  garantiti da ipoteca su immobili, dopo le parole:
"...  di mutui garantiti da ipoteca su immobili...", sono aggiunte le
seguenti:  " - anche se non di proprieta' del soggetto che contrae il
mutuo (ipoteca su beni del terzo: art. 2808 codice civile) - " ;
   alla  pag. 44, prima colonna, lettera f), dove e' scritto: " f) le
spese  per  la  conservazione  del  patrimonio  storico  artistico  e
archivistico  e  le erogazioni a fini culturali e precisamente:... ",
si  legga:  " f) le spese per la conservazione del patrimonio storico
artistico e archivistico e precisamente:... ";
    alla  stessa  pagina, seconda colonna, al periodo che inizia "Per
quanto  riguarda  gli  interessi  passivi  il  dichiarante",  dopo le
parole:  "importo  che non puo' mai essere superiore a L. 4.000.000",
sono aggiunti i seguenti periodi: "; in caso di concorso di interessi
deducibili  e di interessi per i quali e' riconosciuta la detrazione,
l'importo  complessivo  degli interessi non puo' comunque superare il
limite  di  L. 4.000.000; se il predetto limite viene superato dovra'
essere operata la conseguente riduzione." ;
    alla  pag. 48, prima colonna, nelle istruzioni sulla compilazione
del  QUADRO  N  "CALCOLO  DELL'IRPEF" , relative al "rigo N19" , alla
quarta  riga,  le  parole "rigo N17", sono sostituite dalle seguenti:
"rigo N18";
   alla  pag. 50, paragrafo 23 " PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A
CONTABILITA'   ORDINARIA   NON   COMPENSATE  NELL'ANNO  ",  al  terzo
capoverso,  le  parole  "reddito  complessivo  (  rigo  N1  )",  sono
sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo aumentato dei crediti
di imposta sui dividendi ( rigo N3 )";
    alla   pag.  60,  seconda  colonna,  nella  SEZIONE  I  "Riquadro
identificativo",  nelle  istruzioni  relative  alla  compilazione del
"rigo E6, colonne 3 e 4" , e' soppressa la frase: "... risultante dai
modelli DM10 relativi al 1989";
    alla  pag.  61,  prima  colonna,  sotto  la  SEZIONE  I  PARTE  A
"Determinazione  ordinaria  dei  redditi  derivanti dall'esercizio di
arti  e  professioni", nelle istruzioni per la compilazione del "rigo
E14"  ,  alla  quarta  riga, dove e' scritto: "... il cui acquisto e'
avvenuto  prima  del 2.3.1989... ", si legga: "... il cui acquisto e'
avvenuto  prima  del  1.1.1989...  "  e  alla  settima  riga, dove e'
scritto:   "...  se  trattasi  di  beni  strumentali  acquistati  dal
2.3.1989)...  ",  si  legga:  "...  se  trattasi  di beni strumentali
acquistati dal 1.1.1989)... ";
    alla pag. 63, seconda colonna, al paragrafo 2 " ISTRUZIONI COMUNI
AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G", sotto la voce "Impresa familiare"
,  alla  lettera  c), dove e' scritto: "... l'indicazione, eventuale,
che  l'imprenditore  ha  adottato  il  regime  forfetario  al fine di
consentire,  al  collaboratore,  di  fruire  della  detrazione di cui
all'art.  13,  comma  4,  del testo unico n. 917 del 1986, che spetta
soltanto ai titoli di reddito di impresa determinato in base all'art.
2,   comma   9,   della  legge  n.  17  del  1985",  si  legga:  "...
l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime di
contabilita'  semplificata,  con  determinazione del reddito ai sensi
dell'art.  79 del T.U.I.R., al fine di consentire al collaboratore di
fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.";
    alla  pag.  71,  seconda colonna, sotto la voce "PROSPETTO DATI E
NOTIZIE"  ,  nelle  istruzioni  relative  alla compilazione del "rigo
F144,  colonne  3  e  4"  , sono eliminate le parole: "risultante dai
modelli DM10 relativi al 1989" ;
    alla pag. 73, alla fine della prima colonna, nelle istruzioni per
la  compilazione  del  "rigo  G7,  colonne 3 e 4" , sono eliminate le
parole: "risultante dai modelli DM10 relativi al 1989" ;
    alla  pag.  74,  prima  colonna,  nelle  istruzioni relative alla
compilazione  del "rigo G17", al terzo capoverso, penultima riga, tra
le  parole  "per  l'intero ammontare" e "nell'esercizio stesso", sono
inserite  le  seguenti  parole:  "nell'esercizio  in  cui  sono state
realizzate o in quote costanti" ;
    alla  pag.  75,  prima  colonna,  nelle  istruzioni relative alla
compilazione  del  "rigo  G29",  e'  aggiunto  alla  fine il seguente
periodo:
"In  questo rigo va altresi' indicato ogni altro provento, diverso da
quelli  indicati  nei  precedenti  righi,  conseguito  nell'esercizio
dell'impresa" ;
    alla   pag.   76,   seconda  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del  "rigo  G47", al quinto capoverso, dove e' scritto:
"Qualora  i  beni strumentali provenienti dal patrimonio personale...
",  si  legga: "Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio
personale nell'anno 1988... ";
    alla   pag.   77,   seconda  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del  "rigo  G54"  ,  dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:  "d) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati
nell'anno  se,  al  netto  del  relativo  credito  di imposta, non e'
superiore   a  L.  1.500.000  e  se  non  si  e'  proceduto,  in  via
alternativa,  all'ammortamento.  Se  detto importo di L. 1.500.000 e'
superato,  il costo puo' essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento
del costo del registratore di cassa, al netto del relativo credito di
imposta  e  degli  eventuali  interessi  passivi  corrisposti  per il
pagamento  differito  del  prezzo, e' calcolato in ragione del 25%, a
partire  dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalita' di
cui  all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n.
18)" ;
    alla   pag.  78,  prima  colonna,  le  istruzioni  relative  alla
compilazione  del  "rigo  G65"  sono sostituite dalle seguenti: " Nel
rigo G65 va riportato l'importo del rigo G56 ";
    alla pag. 78, seconda colonna, nelle istruzioni relative:
     alla  compilazione  del  "rigo  G66"  sono eliminate le seguenti
parole:  "Questo  rigo  non  va  compilato dai contribuenti che hanno
indicato nel rigo G56 un importo inferiore a quello del rigo G59" ;
     alla  compilazione  del  "rigo  G68"  sono eliminate le seguenti
parole:  "Per  la  compilazione  di  questo  rigo  si vedano anche le
istruzioni al rigo G65";
     alla  compilazione  del  "rigo G70" , sono eliminate le seguenti
parole:  "Questo  rigo  non  va  compilato dai contribuenti che hanno
indicato nel rigo G56 un importo inferiore a quello di rigo G59" ;
     alla  compilazione  del  "rigo G72" , nella decima riga, dove e'
scritto:  "... dei canoni di locazione degli immobili strumentali per
natura  all'impresa.",  si  legga: "... dei canoni di locazione degli
immobili strumentali per natura relativi all'impresa.";
    alla stessa pag. 78, seconda colonna, dopo le istruzioni relative
al "rigo G73" il periodo: "La differenza tra il totale dei componenti
positivi (rigo G69) e il totale dei componenti negativi (rigo G74) va
indicata  nel successivo rigo G75; se il risultato di tale differenza
e'  negativo  in  detto rigo si dovra' indicare zero.", e' sostituito
dai seguenti:
"  Al rigo G75, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra
il  totale  dei  componenti  positivi  (rigo  G69)  ed  il totale dei
componenti  negativi  (rigo  G74)  qualora  detto  importo sia pari o
superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:
    a)  67  per  cento  (per le imprese che effettuano prestazioni di
servizi)  ovvero  50  per  cento (per le imprese che esercitano altre
attivita')  dell'ammontare  dei  ricavi  di  cui  al  rigo G16 che si
considerano  conseguiti  nel  territorio dello Stato; l'ammontare dei
ricavi  sul  quale va applicato il coefficiente non puo' superare, in
ogni caso, il limite di 18 milioni;
    b)  ammontare  delle  plusvalenze  di  cui  al  rigo  G17  che si
considerano realizzate nel territorio dello Stato.
Qualora  invece l'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare
di  rigo  G69  e  quello  di  rigo G74 sia inferiore alla somma degli
importi  indicati  nelle  precedenti lettere a) e b), nel rigo G75 va
indicata quest'ultima somma";
    alla  stessa  pag. 78, seconda colonna, nelle istruzioni relative
alla compilazione del "rigo G77", dove e' scritto: "... da computare,
nelle percentuali ivi previste nell'ammontare di reddito indicato nel
rigo  G77  al  netto  delle  erogazioni  stesse",  si legga: "... (da
indicare  nel  rigo  G78).  Si  precisa  che le menzionate erogazioni
liberali  sono  ammesse  in  deduzione  nella  misura  corrispondente
all'importo  risultante  dall'applicazione delle relative percentuali
sul  reddito  di  rigo  G77  al  netto delle erogazioni stesse. Si fa
presente  che  l'importo  da indicare nel rigo G78 non puo' risultare
superiore  alla differenza tra l'importo di rigo G75 e la somma degli
importi  indicati  nelle  lettere a) e b), contenute nelle istruzioni
per la compilazione del rigo G75.".
                             ----------
   Nel  fac-simile  del  Mod.  740/G  relativo alla dichiarazione dei
redditi  1989 per imprese in contabilita' semplificata sono apportate
le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:
    alla  pag. 94, al "rigo G59" dove e' scritto: "L. 12.090.000", si
legga: "L. 12.060.000";
    alla  pag. 95, in corrispondenza del "rigo G65", dove e' scritto:
"Riportare  il  maggiore  importo  tra quello di rigo G56 e quello di
rigo  G59  (vedere istruzioni)...", si legga: "Riportare l'importo di
rigo G56";
    in corrispondenza del "rigo G75" dove e' scritto: "Differenza tra
il totale componenti positivi e totale componenti negativi (sottrarre
l'importo  di  rigo  G74  e  quello  di rigo G69 indicando zero se il
risultato   e'   negativo)...",  si  legga:  "Differenza  tra  totale
componenti    positivi   e   totale   componenti   negativi   (vedere
istruzioni)".
                            ------------
   Nelle  istruzioni  allegate al decreto di approvazione dei modelli
750,  concernenti  la  dichiarazione  dell'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche,  di quella delle persone giuridiche e dell'ILOR, da
presentare  nell'anno 1990 dalle societa', sono apportate le seguenti
rettifiche  in  corrispondenza  delle sotto indicate pagine del sopra
menzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  128,  seconda colonna, nelle istruzioni al "rigo A136
colonne  3  e  4"  ,  sono  eliminate le parole: "..., risultante dai
modelli DM10 relativi al 1989,";
   alla  pag. 130, nelle istruzioni al "rigo B7, colonne 3 e 4", sono
eliminate  le  parole:  "..., risultante dai modelli DM10 relativi al
1989, ... ";
    alla  pag.  131,  seconda colonna, nelle istruzioni relative alla
compilazione  del rigo "B17", nel terzo capoverso tra le parole: "...
per  l'intero  ammontare  "  e le parole "nell'esercizio stesso e nei
successivi ma non oltre il quarto. ", sono inserite le seguenti: "...
nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti.";
    alla  pag.  132,  nelle  istruzioni  relative  al  "rigo B29", e'
aggiunto  alla  fine il seguente periodo: "In questo rigo va altresi'
indicato   ogni  altro  provento,  diverso  da  quelli  indicati  nei
precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa";
    alla  pag.  136,  prima  colonna, nelle istruzioni al "rigo B53",
sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:
" d) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno
se,  al  netto  del relativo credito d'imposta, non e' superiore a L.
1.500.000   e   se   non   si   e'  proceduto,  in  via  alternativa,
all'ammortamento.  Se  detto  importo di L. 1.500.000 e' superato, il
costo puo' essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei
registratori  di  cassa,  al  netto  del relativo credito d'imposta e
degli  eventuali  interessi  passivi  corrisposti  per  il  pagamento
differito  del  prezzo,  e'  calcolato  in  ragione del 25% a partire
dall'anno  di  acquisto  dell'apparecchio  e  con le modalita' di cui
all'art.  67  del  T.U.I.R.  (art.  3 della legge 26 gennaio 1983, n.
18).";
    alla  stessa  pag.  136,  seconda colonna, le istruzioni al "rigo
B59"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  " Nel rigo B59 va riportato
l'importo di rigo B55. ";
    alla pag. 137, prima colonna, nelle istruzioni relative:
     al  "rigo  B60"  sono eliminate le seguenti parole: "Questo rigo
non  va  compilato  dalle societa' che hanno indicato nel rigo B55 un
importo inferiore a quello di rigo B58;
     al  "rigo  B62"  sono  eliminate  le seguenti parole: "... (vedi
anche istruzioni al rigo B59)";
     al  "rigo  B64"  sono eliminate le seguenti parole: "Questo rigo
non  va  compilato  dalle societa' che hanno indicato nel rigo B55 un
importo inferiore a quello di rigo B58";
    alla  stessa pag. 137, prima colonna, dopo le istruzioni relative
al  "rigo  B67",  il  periodo:  "La  differenza  tra  il  totale  dei
componenti  positivi  (rigo  B63) e il totale dei componenti negativi
(rigo  B68)  va  indicata nel successivo rigo B69; se il risultato di
tale  differenza e' negativo in detto rigo si dovra' indicare zero.",
e' sostituito dai seguenti:
 "  Al rigo B69 va indicato l'importo risultante dalla differenza tra
il  totale  dei  componenti  positivi  (rigo  B63)  ed  il totale dei
componenti  negativi  (rigo  B68)  qualora  detto  importo sia pari o
superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:
   a)  67%  (per  le  imprese  che effettuano prestazioni di servizi)
ovvero   50%   (per   le  imprese  che  esercitano  altre  attivita')
dell'ammontare  dei  ricavi  di  cui  al  rigo B16 che si considerano
conseguiti  nel  territorio  dello  Stato; l'ammontare dei ricavi sul
quale  va  applicato il coefficiente non puo' superare, in ogni caso,
il limite di 18 milioni;
   b)  ammontare  delle  plusvalenze  di  cui  al  rigo  B17  che  si
considerano realizzate nel territorio dello Stato.
Qualora  invece l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare
di  rigo  B63  e  quello  di  rigo B68 sia inferiore alla somma degli
importi  indicati  nelle  precedenti lettere a) e b), nel rigo B69 va
indicata quest'ultima somma.";
   alla  stessa pag. 137, prima colonna, nelle istruzioni relative al
"rigo  B71"  le  parole:  "...  da  computare,  nelle percentuali ivi
previste,  sull'ammontare  di  reddito indicato nel rigo B71 al netto
delle  erogazioni  stesse.", sono sostituite dalle seguenti: "... (da
indicare  nel  rigo  B72).";  e  sono  aggiunti,  inoltre, i seguenti
periodi:
 "Si  precisa  che  le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in
deduzione   nella   misura   corrispondente   all'importo  risultante
dall'applicazione  delle relative percentuali sul reddito di rigo B71
al netto delle erogazioni stesse.
Si  fa  presente  che  l'importo  da  indicare  nel rigo B72 non puo'
risultare  superiore  alla differenza tra l'importo del rigo B69 e la
somma  degli  importi indicati nelle lettere a) e b), contenute nelle
istruzioni per la compilazione del rigo B69.";
   alla  pag.  140,  nelle istruzioni al "rigo C7, colonne 3 e 4", e'
soppresso  l'inciso:  "...,  risultante  dai modelli DM10 relativi al
1989,...";
    alla   pag.   153,   nelle  istruzioni  relative  al  "rigo  35",
all'undicesima  riga,  la  locuzione:  "...  nella  distinta  innanzi
richiamata.",  e'  sostituita dalla seguente: "... nella distinta dei
prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 750/90".
                             ----------
   Nel fac-simile del Mod. 750/B relativo all'impresa in contabilita'
semplificata sono apportate le seguenti rettifiche:
    alla pag. 177:
     al  "rigo  B58",  l'importo  "L.  12.090.000"  e' sostituito dal
seguente: "L. 12.060.000";
     al  "rigo  B59", dove e' scritto: "riportare il maggiore importo
tra quello di rigo B55 e quello di rigo B58 (vedere istruzioni).", si
legga: "riportare l'importo di rigo B55.";
     al  "rigo  B66", dove e' scritto: "Redditi degli immobili di cui
al  rigo  B24", si legga: "Redditi degli immobili di cui al rigo B24,
con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura";
     al   "rigo   B69",  dove  e'  scritto:  "DIFFERENZA  TRA  TOTALE
COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sottrarre l'importo
di  rigo B68 da quello di rigo B63, indicando zero se il risultato e'
negativo)",  si  legga:  "DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI" (vedere istruzioni)".
                              ---------
   Nelle  istruzioni  allegate al decreto di approvazione dei modelli
760,  concernenti  la  dichiarazione  dell'imposta  sul reddito delle
persone  giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi, da presentare
nell'anno  1990  dalle  societa'  ed enti, sono apportate le seguenti
rettifiche  in  corrispondenza  delle sotto indicate pagine del sopra
menzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  211,  seconda  colonna,  nelle istruzioni al "rigo 07
colonne 3 e 4", sono eliminate le parole: "... risultante dai modelli
DM10 relativi al 1989...";
    alla  pag.  213,  prima  colonna,  nelle  istruzioni al "rigo D7,
colonne 3 e 4", sono eliminate le parole: "... risultante dai modelli
DM10 relativi al 1989...";
    alla pag. 215, prima colonna, nelle istruzioni al "rigo D55" sono
eliminate  le  parole:  "Gli  enti  non commerciali non residenti che
hanno  indicato  al  rigo D54 il reddito risultante dal computo sopra
illustrato dovranno riportare al rigo D55 quest'ultimo reddito.";
    alla pag. 215, seconda colonna, le istruzioni al "rigo D66" vanno
integrate  con  le  seguenti:  "Per  gli  enti  non  commerciali  non
residenti  la  predetta  differenza  va confrontata con l'importo che
risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi
di  imprese  aventi  per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per
cento  se  trattasi di imprese aventi per oggetto altre attivita') ai
ricavi di cui ai righi da D9 a D13 (tenendo presente che se l'importo
dei  predetti  ricavi  e'  superiore  al limite di lire 18 milioni, i
ricavi  stessi  vanno  assunti  nel predetto limite), aumentato delle
plusvalenze  di  cui al rigo D14. Al rigo D66 va pertanto indicato il
maggiore  importo  fra  quello risultante dalla predetta differenza e
quello determinato applicando il computo sopra menzionato.";
    alla  pag.  215, seconda colonna, alla fine della Sezione I, sono
aggiunte   le  seguenti  istruzioni:  "Relativamente  agli  enti  non
commerciali  non  residenti  si fa presente che l'importo da indicare
nel  rigo  D69 non puo' tuttavia eccedere la differenza tra l'importo
indicato  al  rigo  D66  e  quello  che risulta dall'applicazione dei
coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto
prestazioni  di  servizi  ovvero  50 per cento se trattasi di imprese
aventi per oggetto altre attivita') ai ricavi di cui ai righi da D9 a
D13  (tenendo  presente  che  se  l'importo  dei  predetti  ricavi e'
superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti
    nel  predetto  limite) aumentato delle plusvalenze di cui al rigo
    D14";
alla pag. 224, prima colonna, nelle "Istruzioni ai prospetti
delle  perdite",  all'undicesima riga, dove e' scritto: "... ritenute
alla  fonte  a  titolo  di  acconto  e dalle eccedenze del precedente
periodo  di imposta.", si legga: "... ritenute alla fonte a titolo di
acconto,  versamenti  in  acconto  e  dalle  eccedenze del precedente
periodo di imposta.".
                             ----------
   Nel  fac-simile  del  Mod.  760/D relativo ai redditi di impresa a
contabilita'  semplificata, alla pag. 251, nel "rigo D55" e nel "rigo
D60"  va  eliminata  la  dicitura:  "...  (per gli enti non residenti
vedere istruzioni)".
                             ----------
  Nelle  istruzioni  allegate  al decreto di approvazione dei modelli
770,   concernenti   la  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  da
presentare  nell'anno  1990, sono apportate le seguenti rettifiche in
corrispondenza  delle  sotto  indicate  pagine  del  sopra menzionato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  264,  prima colonna, sotto il titolo "Adempimenti dei
sostituti  d'imposta  operanti  nei  comuni  alluvionati" , alla nona
riga, dove e' scritto: "Le citate ordinanze hanno inoltre stabilito i
sottoindicati   nuovi  termini...",  si  legga:  "Con  ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1678/FPC del
31 marzo 1989 sono stati stabiliti i sottoindicati nuovi termini...";
i  termini  riportati  nei  successivi alinea sono da rettificare nel
senso  che  dove  e'  scritto:  "31 marzo 1989", si legga: "31 maggio
1989", dove e' scritto: "30 giugno 1989", si legga: "31 agosto 1989",
dove e' scritto: "17 luglio 1989", si legga: "31 ottobre 1989";
    alla  stessa  pag. 264, nella seconda colonna, in calce al titolo
Mod.  770/B,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  punto  25 va
compilato  solo se nell'anno 1988 sono stati corrisposti per la prima
volta un acconto o un'anticipazione".
                             -----------
   Alla pag. 320, nel riquadro riportante le "AVVERTENZE GENERALI PER
LA  COMPILAZIONE  del  Mod. 770/Bis-90", sotto il titolo "Adempimenti
dei  sostituti d'imposta operanti nei comuni alluvionati" , alla nona
riga, dove e' scritto: "Le citate ordinanze hanno inoltre stabilito i
sottoindicati   nuovi  termini...",  si  legga:  "Con  ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1678/FPC del
31 marzo 1989 sono stati stabiliti i sottoindicati nuovi termini...";
i  termini  riportati  nei  successivi alinea sono da rettificare nel
senso  che  dove  e'  scritto:  "31 marzo 1989", si legga: "31 maggio
1989", dove e' scritto: "30 giugno 1989", si legga: "31 agosto 1989",
dove e' scritto: "17 luglio 1989", si legga: "31 ottobre 1989".
  Nel  Mod.  770/  ter-90  relativo  alla dichiarazione dei sostituti
d'imposta,  alla  pag.  328,  in  luogo  della  tabella dei codici di
attivita', si intende riprodotta la pagina di seguito riportata:

         ---->  Vedere Tabella a Pag. 46 della G.U.   <----