IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 6 de L'Aquila, in data 12 gennaio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio 1987 per le sale operatorie di chirurgia generale Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 21 novembre 1989; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. La divisione di oculistica dell'ospedale "S. Salvatore" dell'Aquila e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.