IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  della U.S.L. n. 6 de
L'Aquila,   in   data   12   gennaio   1988,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di  prelievo  e
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio 1987 per le sale
operatorie di chirurgia generale
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 21 novembre 1989;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del  prelievo  di  cornea  ai  fini  di  trapianto
terapeutico a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La divisione di oculistica dell'ospedale "S. Salvatore" dell'Aquila
e' autorizzato alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.