IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 15 del 5 marzo 1986, con il quale,
tra l'altro, il Presidente delegato del  CIP  e'  stato  delegato  ad
emanare  i  provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas
distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi
di cessione del metano;
  Considerato  che  a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio
registrate nel mese di febbraio si sono verificate le condizioni  per
una correlativa variazione dei prezzi del metano;
  Visti  i  provvedimenti  CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16
gennaio 1990 e n. 8 del 16 febbraio 1990, relativi  all'aggiornamento
delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;
                              Delibera:
  Con  decorrenza dal 1› marzo 1990 e con l'applicazione del criterio
stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le  tariffe
dei  gas  provenienti  da  metano  e distribuiti a mezzo rete urbana,
relative agli usi  di  riscaldamento  individuate  con  o  senza  uso
promiscuo  e  per  altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1
(cottura  cibi  e  produzione  acqua  calda),  sono  ridotte  di   22
L./m(Elevato  al  Cubo)  pari  a  2,39 L.Mcal (2,06 L./kWh) per gas a
9.200 Mcal/m(Elevato al Cubo)st.
  Nella  trasformazione  da  L./m(Elevato  al  Cubo)  a  L./Mcal ed a
L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applichera' alla seconda  cifra
decimale.
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai  comitati
provinciali  prezzi  competenti  i  valori  aggiornati  delle tariffe
conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
  I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta
applicazione delle soprarichiamate disposizioni.
  Il  prezzo  del  gasolio  cui  si  fara' riferimento nella prossima
revisione e' pari a 309,16 L./kg.
   Roma, addi' 16 febbraio 1990
                                    Il Ministro-Presidente delegato
                                                BATTAGLIA