IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Visto l'art. 14, terzo comma, della citata legge n. 46/1982 che demanda al CIPI la determinazione delle direttive sulle condizioni di ammissibilita' agli interventi del Fondo e sulle priorita' di questi, avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale, e la determinazione dei criteri per le modalita' dell'istruttoria; Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 3 maggio 1982, del 4 febbraio 1983 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1983, del 20 dicembre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985, e del 10 luglio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, di determinazione dei settori prioritari ai fini dell'ammissibilita' agli interventi del Fondo; Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106, del 7 maggio 1988, di modifica ed integrazione alle direttive gia' emanate relative alla gestione del Fondo; Considerata l'opportunita' che siano incentivate le innovazioni industriali finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Sono ammissibili ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge n. 46 del 1982 quei programmi che, anche se vengono realizzati in settori diversi da quelli gia' indicati nelle delibere CIPI del 30 marzo 1982', 4 febbraio 1983, 20 dicembre 1984 e 10 luglio 1985, rientrino nelle tematiche indicate di seguito: a) innovazioni di processo finalizzate a ridurre l'impiego di materia prima e a limitare la quantita' e pericolosita' dei rifiuti prodotti; b) innovazioni di processo finalizzate a limitare la quantita' e la pericolosita' delle emissioni inquinanti di natura o di origine chimica, fisica e biologica, nell'aria, nell'acqua e nel suolo; c) innovazioni finalizzate all'ottenimento di prodotti che, a parita' di valutazione tecnica, economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante; d) innovazioni finalizzate all'ottenimento di prodotti che presentino migliori caratteristiche in termini di possibilita' di recupero, riciclo e riutilizzo; e) tecnologie comportanti la riduzione degli scarichi termici; f) tecnologie innovative per il trattamento dei residui al fine di smaltirli, recuperarli o riciclarli; g) tecnologie innovative ad elevata efficienza depurativa per il trattamento degli scarichi liquidi e delle emissioni in atmosfera e comportanti, ove possibile, un loro recupero, riciclo e migliore valorizzazione. Roma, addi' 16 febbraio 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO