AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n.  1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ..... ))
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1989  ai  dirigenti civili (( e
militari )) dello Stato  ed  alle  categorie  di  personale  ad  essi
equiparate,  ai  dipendenti  che  godono di trattamenti commisurati o
rapportati  a  quelli  dei  dirigenti,  nonche'   al   personale   di
magistratura,  si  applica  l'articolo  15 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (a).
(( 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad          ))
(( eccezione del personale di magistratura, le misure degli        ))
(( stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore ))
(( della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono          ))
(( incrementate del 15 per cento con decorrenza 1› marzo 1989. Il  ))
(( predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori   ))
(( universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal  ))
(( 1› gennaio 1990.                                                ))
    3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo  2,  comma  4,
del   decreto-legge   28   gennaio   1986,   n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78 (b), sono  sostituite
dalle seguenti: "92 per cento".
(( 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di   ))
(( conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ))
(( ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi  ))
(( equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di  ))
(( missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.   ))
(( 88 (c) .                                                       ))
(( 4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio ))
(( del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto   ))
(( del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su       ))
(( proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla     ))
(( data di pubblicazione della legge di conversione del presente   ))
(( decreto.                                                        ))
(( )) 4-ter. (( Con le medesime procedure e con cadenza biennale a ))
(( partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui   ))
(( al comma 4- bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio      ))
(( degli stati di previsione delle singole amministrazioni         ))
(( relativi al trattamento di missione non possono essere          ))
(( aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso    ))
(( d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e    ))
(( programmatica.                                                  ))
(( )) 4-quater. (( Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi ))
(( da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto ))
(( 1988, n. 395 (d), in materia di congedo ordinario, si           ))
(( applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai         ))
(( dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato   ))
(( ed equiparato.                                                  ))
  4-quinquies.  ((  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui all'articolo  15,  secondo  e
terzo  comma,  della legge 30 luglio 1973, n. 477 (e), e all'articolo
10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 )) (f) , sono
estese ai dirigenti civili dello Stato.
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              (a)  L'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987 (Norme risultanti
          dagli accordi contrattuali definiti con  le  organizzazioni
          sindacali  per  il triennio 1985-1987 relativi al personale
          dei Ministeri, degli enti  pubblici  non  economici,  degli
          enti  locali,  delle  aziende e delle amministrazioni dello
          Stato  ad  ordinamento  autonomo,  del  Servizio  sanitario
          nazionale  e  della scuola) ha inserito l'art. 54 al D.P.R.
          n. 266/1987 (Norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo  del  26  marzo  1987 concernente il personale
          dipendente dai Ministeri) il cui testo e' il seguente:
             "Art.   54   (Conglobamento   di  quota  dell'indennita'
          integrativa speciale). - 1. Con decorrenza  dal  30  giugno
          1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello
          in godimento alla  stessa  data  una  quota  di  indennita'
          integrativa speciale pari a L.  1.081.000 annue lorde.
             2.  Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita'
          integrativa speciale spettante al personale in servizio  e'
          ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
             3.  Nei confronti del personale cessato dal servizio con
          decorrenza  successiva  al  30  giugno  1988,   la   misura
          dell'indennita'  integrativa  speciale  spettante, ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, ai titolari di
          pensione  diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente
          Direzione   provinciale   del  tesoro,  dell'importo  lordo
          mensile di L. 72.067.   Detto  importo,  nel  caso  in  cui
          l'indennita'  integrativa speciale e' sospesa o non spetta,
          e'   portato   in   detrazione   della   pensione    dovuta
          all'interessato.
             4.  Ai  titolari  di  pensione  di riversibilita' aventi
          causa del personale collocato in quiescenza successivamente
          al  30  giugno  1988  o deceduto in attivita' di servizio a
          decorrere dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo
          lordo  mensile  di  L.  72.067  va  operata  in proporzione
          dell'aliquota di riversibilita' della  pensione  spettante,
          osservando  le  stesse  modalita'  di cui al comma 3. Se la
          pensione   di   riversibilita'   e'   attribuita   a   piu'
          compartecipi,   la  predetta  riduzione  va  effettuata  in
          proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
              (b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 9/1986
          (Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4
          della  legge 11 luglio 1980, n. 312), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente: "4. Il trattamento iniziale
          della  nona  qualifica  non puo' essere superiore al 92 per
          cento del trattamento iniziale del direttore  di  divisione
          del ruolo ad esaurimento".
             (c)  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n.
          88/1989  (Ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro)  e'  il
          seguente:  "1.  L'indennita'  di  trasferta  prevista per i
          dirigenti degli enti pubblici non economici,  comandati  in
          missione,  viene  liquidata  in  misura ridotta qualora gli
          stessi chiedano  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute per il vitto e per l'alloggio".
             (d) Il testo dell'art. 4 (congedo ordinario), commi da 1
          a  8,  del  D.P.R.  n.  395/1988  (Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo intercompartimentale, di
          cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego  29
          marzo  1983,  n.  93, relativo al triennio 1988-1990) e' il
          seguente:
             "1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
          dalle  vigenti  disposizioni,  il  congedo   ordinario   e'
          stabilito  per  ciascuno  anno  solare in trenta o ventisei
          giorni lavorativi a seconda  che  l'orario  settimanale  di
          servizio  si  articoli,  rispettivamente,  in  sei o cinque
          giorni lavorativi, fermo  restando  quanto  previsto  dalla
          legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni.
          Il congedo ordinario durante l'anno di  assunzione  compete
          in  proporzione  al  servizio prestato; le stesse misure si
          applicano anche durante l'anno di cessazione  dal  servizio
          in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
             2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta
          del   dipendente   e   previa   autorizzazione   del   capo
          dell'ufficio,  compatibilmente  alle  esigenze di servizio,
          irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno  solare  anche
          in  piu'  periodi,  uno  dei quali non inferiore a quindici
          giorni.
             3.  Qualora  il  godimento  del  congedo  ordinario  sia
          rinviato o interrotto per eccezionali e  motivate  esigenze
          di  servizio,  il dipendente ha diritto di fruirlo entro il
          primo semestre dell'anno successivo.
             4.  La  fruizione  del  congedo  ordinario  puo'  essere
          rinviata anche nel secondo  semestre  dell'anno  successivo
          qualora  sussistano motivi non riferibili alla volonta' del
          dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che  non
          abbiano  consentito  il  godimento  delle ferie nei termini
          indicati nei commi 2 e 3.
             5.  Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in
          ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si
          sia  protratta  per  l'intero  anno solare. In quest'ultima
          ipotesi l'indicazione  del  periodo  durante  il  quale  e'
          possibile    godere    del    congedo    ordinario   spetta
          all'amministraz  ione  in  relazione   alle   esigenze   di
          organizzazione del servizio.
              6.  Le  infermita'  insorte  durante  la  fruizione del
          congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi  di
          ricovero   ospedaliero   o   di   malattie   ed  infortuni,
          adeguatamente   e    debitamente    documentati    e    che
          l'amministrazione   sia   stata   posta  in  condizione  di
          accertare.
              7.  Al  dipendente  in  congedo ordinario richiamato in
          servizio, per eccezionali e motivate  esigenze,  competono,
          previa  esibizione  di  idonea  documentazione, il rimborso
          delle spese personali di viaggio sostenute  e  l'indennita'
          di missione per la durata del viaggio.
              8.  La  ricorrenza  del  Santo Patrono, se ricadente in
          giornata lavorativa, e' considerata come congedo  ordinario
          oltre il limite di cui al comma 1".
             (e)  Il testo dell'art. 15, secondo e terzo comma, della
          legge n.  477/1973 (Delega al Governo per  l'emanazione  di
          norme   sullo  stato  giuridico  del  personale  direttivo,
          ispettivo, docente e  non  docente  della  scuola  meterna,
          elementare,  secondaria  e  artistica  dello  Stato)  e' il
          seguente:
             "Al   personale  ispettivo,  direttivo,  docente  e  non
          docente in servizio al 1› ottobre 1974 che, per effetto del
          disposto  del  comma  precedente,  debba essere collocato a
          riposo per raggiunti limiti di eta' e non  abbia  raggiunto
          il  numero di anni di servizio attualmente richiesto per il
          massimo della pensione e' consentito rimanere  in  servizio
          su  richiesta  fino  al raggiungimento del limite massimo e
          comunque non oltre il 70› anno di eta'.
             La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica
          fino  al  conseguimento  dell'anzianita'  minima   per   la
          quiescenza  anche  al  personale  che,  in  servizio  al 1›
          ottobre 1974, al compimento del 65› anno di eta' non  abbia
          raggiunto  il  numero  di  anni  richiesto  per ottenere il
          minimo  della  pensione.  (La  Corte  costituzionale,   con
          sentenza  9  luglio 1986, n. 207 ( Gazzetta Ufficiale n. 38
          del  1›  agosto  1986),  ha   dichiarato   l'illegittimita'
          costituzionale   del  presente  comma,  limitatamente  alle
          parole 'fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la
          quiescenza', ( n.d.r. )".
             (f)  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  10 del D.L. n.
          357/1989 (Norme in materia di  reclutamento  del  personale
          della  scuola)  e'  il  seguente:  "6. Il servizio utile da
          prendere  in  considerazione,  insieme  con   il   servizio
          effettivo, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai  fini  della
          permanenza  in  servizio  prevista  dall'art. 15, secondo e
          terzo comma, della legge  30  luglio  1973,  n.  477,  deve
          intendersi   comprensivo  di  tutti  i  servizi  e  periodi
          riscattati, computati e ricongiunti per il  trattamento  di
          quiescenza con provvedimento formale".