AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ..... )) Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 ai dirigenti civili (( e militari )) dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (a). (( 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad )) (( eccezione del personale di magistratura, le misure degli )) (( stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore )) (( della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono )) (( incrementate del 15 per cento con decorrenza 1 marzo 1989. Il )) (( predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori )) (( universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal )) (( 1 gennaio 1990. )) 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78 (b), sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento". (( 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, al personale di magistratura, )) (( ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi )) (( equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di )) (( missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. )) (( 88 (c) . )) (( 4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio )) (( del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto )) (( del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su )) (( proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla )) (( data di pubblicazione della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) (( )) 4-ter. (( Con le medesime procedure e con cadenza biennale a )) (( partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui )) (( al comma 4- bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio )) (( degli stati di previsione delle singole amministrazioni )) (( relativi al trattamento di missione non possono essere )) (( aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso )) (( d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e )) (( programmatica. )) (( )) 4-quater. (( Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi )) (( da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto )) (( 1988, n. 395 (d), in materia di congedo ordinario, si )) (( applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai )) (( dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato )) (( ed equiparato. )) 4-quinquies. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (e), e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 )) (f) , sono estese ai dirigenti civili dello Stato. ---------- (a) L'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987 (Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola) ha inserito l'art. 54 al D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il personale dipendente dai Ministeri) il cui testo e' il seguente: "Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe". (b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 9/1986 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento". (c) Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio". (d) Il testo dell'art. 4 (congedo ordinario), commi da 1 a 8, del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990) e' il seguente: "1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario e' stabilito per ciascuno anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno. 2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo. 4. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3. 5. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministraz ione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 6. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare. 7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio. 8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1". (e) Il testo dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola meterna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e' il seguente: "Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70 anno di eta'. La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65 anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione. (La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986, n. 207 ( Gazzetta Ufficiale n. 38 del 1 agosto 1986), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole 'fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza', ( n.d.r. )". (f) Il testo del comma 6 dell'art. 10 del D.L. n. 357/1989 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) e' il seguente: "6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale".