IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, in data 8 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione di prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'ospedale di Aosta e' autorizzato alle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.