IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di  dette  operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi
buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto
servizio,  rendendolo,  nel contempo, economicamente piu' vantaggioso
per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1› aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12% emessi con decreti ministeriali 25 marzo e  1›  aprile
1986,  10,50%  emessi  con decreto ministeriale 26 marzo 1988 e 9,15%
emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (Gazzetta Ufficiale  n.
73  del  28  marzo  1986, n. 79 del 5 aprile 1986, n. 75 del 30 marzo
1988 e n. 73 del 28 marzo 1987);
  Visto  il  proprio  decreto  21  febbraio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale  e'  stata
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 1› marzo 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di
scadenza  1› aprile 1992, nonche' di una seconda tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1› marzo 1994,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli
menzionati buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% nominativi;  dette
emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego
o di investimenti di capitali da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1› aprile  1992  per  un  importo  di  lire  2.500  miliardi
nominali,  al  prezzo  fisso  di  emissione stabilito in L. 98,55% da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
 E' disposta altresi' l'emissione di una seconda tranche di buoni del
Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1› marzo 1994, per  un  importo
di  L.  2.500  miliardi  nominali, alle stesse condizioni e modalita'
previste dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 1990.
  L'assegnazione  dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene
con il  sistema  dell'asta  marginale  riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo   globale  in  emissione  e'  incrementabile  fino  a  L.
87.653.900.000 di B.T.P. 12,50%,  con  le  stesse  due  scadenze,  da
destinare  al  rinnovo  dei  B.T.P. 12% e 9,15% di scadenza 1› aprile
1990, nominativi.
  L'importo  di  lire  2.500 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali
12,50% - 1› aprile 1992, e' incrementabile di  lire  10  miliardi  da
destinare  esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di titoli
nominativi rimborsabili o  di  investimenti  di  capitali  menzionate
nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale
del debito pubblico; restano ferme, per quanto  concerne  la  seconda
tranche  dei  buoni  del Tesoro poliennali 12,50% - 1› marzo 1994, le
disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art.  17  del  predetto
decreto  ministeriale 21 febbraio 1990, riguardante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1› settembre ed  al
1›  marzo  di ogni anno per i B.T.P.  1› marzo 1994 e al 1› ottobre e
al 1› aprile per i B.T.P.  1› aprile 1992.
  I  possessori  di  soli  buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di
scadenza 1› aprile 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso  di  essi,  hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1› marzo 1990 per i B.T.P.  1›  marzo  1994  e  dal  1›
aprile 1990 per i B.T.P. 1› aprile 1992.