IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreti ministeriali 25 marzo e 1 aprile 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 26 marzo 1988 e 9,15% emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1986, n. 79 del 5 aprile 1986, n. 75 del 30 marzo 1988 e n. 73 del 28 marzo 1987); Visto il proprio decreto 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 marzo 1994; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 aprile 1992, nonche' di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 aprile 1992 per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 98,55% da destinare a sottoscrizioni in contanti. E' disposta altresi' l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 marzo 1994, per un importo di L. 2.500 miliardi nominali, alle stesse condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 1990. L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo globale in emissione e' incrementabile fino a L. 87.653.900.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% e 9,15% di scadenza 1 aprile 1990, nominativi. L'importo di lire 2.500 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 aprile 1992, e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; restano ferme, per quanto concerne la seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1994, le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 febbraio 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno per i B.T.P. 1 marzo 1994 e al 1 ottobre e al 1 aprile per i B.T.P. 1 aprile 1992. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di scadenza 1 aprile 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 marzo 1990 per i B.T.P. 1 marzo 1994 e dal 1 aprile 1990 per i B.T.P. 1 aprile 1992.