IL MINISTRO PER I PROBLEMI
                          DELLE AREE URBANE
  Vista  la  legge  24  marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in
materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree   urbane
maggiormente  popolate,  nonche'  modificazioni  di  alcune norme del
testo unico sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
  Visti  gli  articoli  6  e 7 della legge sopracitata recanti misure
contributive in favore dei comuni di Roma,  Milano,  Torino,  Genova,
Venezia,  Trieste,  Bologna,  Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria,
Messina, Cagliari, Catania e Palermo per  l'attuazione  di  programmi
urbani di parcheggi;
  Visto,  in  particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base
al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua  delega,
il  Ministro  per  i problemi delle aree urbane determina con proprio
decreto le opere e gli interventi da ammettere ai  contributi  tenuto
conto  dei  programmi  comunali  e  delle  conseguenti  deliberazioni
regionali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio  1989,  con
il  quale  e'  stato  delegato  al Ministro per i problemi delle aree
urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata  legge  n.  122
del 1989;
  Visto  il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro  14  febbraio  1990,  n.  41,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
marzo 1990, n. 51, recante: "Disposizioni in  ordine  ai  criteri  di
priorita'   tra  gli  interventi  proposti  nella  realizzazione  dei
parcheggi pubblici ai fini  dell'ammissione  ai  contributi  previsti
dalla legge 24 marzo 1989, n. 122";
  Ravvisata  l'esigenza  di  consentire  l'avvio  dei programmi per i
comuni  interessati,  senza  alcun  pregiudizio,  peraltro,   per   i
programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della
richiamata   disposizione   legislativa   quantificando   le    quote
ipotizzabili  di  assegnazione  provvisoria dei contributi ai singoli
comuni interessati, alla cui stregua sara' piu' agevole procedere  ad
una migliore e piu' motivata approvazione degli interventi prioritari
secondo le indicazioni della legge e in accordo  con  i  responsabili
regionali e comunali della formulazione dei programmi;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover operare la ripartizione parziale dei
fondi  disponibili  con  contestuale  accantonamento  di   fondi   da
destinare   successivamente   in   sede  di  definitivo  assestamento
dell'assegnazione delle provvidenze cosi' da definire  un  quadro  di
riferimento  globale  relativamente ai programmi che la legge intende
finanziare;
  Ritenuto   di   dover   determinare   tale  quadro  di  riferimento
utilizzando  i  seguenti  indicatori,  significativi  ai  fini  della
domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative
ai comuni interessati dal presente decreto:
   autovetture  circolanti  e  variazioni  relative  nel  quinquennio
precedente;
   combinazione  della  distribuzione  delle  famiglie  residenti nel
comune capoluogo con la variazione della  popolazione  residente  nei
comuni  della  provincia  (mobilita'  e pendolarismo conseguenti alla
migrazione dal comune capoluogo);
   combinazione   delle   autovetture   circolanti  con  la  densita'
territoriale del comune capoluogo (congestione autovetture);
   combinazione  della  distribuzione  delle famiglie residenti nelle
province (espressione potenziale di domanda  di  mobilita'  verso  il
comune  capoluogo)  e la densita' territoriale della popolazione gia'
insediata nel comune (cumulo di mobilita' - congestione), operandone,
quindi,  la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del
60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord  e  del
sud;
  Visto  l'art.  7,  comma  3,  della legge n. 122 del 1989, circa il
volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989, 1990  e  1991
pari a complessive lire 2.000 miliardi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  volume complessivo di mutui di lire 2.000 miliardi per gli anni
1989, 1990 e 1991 e' destinato per la quota del 25 per cento, pari  a
lire   cinquecentomiliardi,   all'accantonamento  per  le  successive
ripartizioni.