IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; Visti gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni tenuti alla realizzazione di programmi urbani di parcheggi; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale e' stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989; Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: "Disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini della ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122"; Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa, quantificando a livello nazionale le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi, alla cui stregua sara' piu' agevole procedere ad una migliore e piu' motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi; Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze cosi' da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare; Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative alle regioni interessate dal presente decreto: autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente; combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nella regione con le variazioni relative nel quinquennio precedente, operandone, quindi, la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud; Visto l'art. 4, comma 4, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989 e 1990 pari a complessive lire 1.500 miliardi; Decreta: Art. 1. Il volume complessivo di mutui di lire 1.500 miliardi per gli anni 1989 e 1990 e' destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire trecentosettantacinque miliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina 20 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Fur den obigen Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 20 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Artikel 5, Absatze 2 und 3 des Dekretes des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veroffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der gegenstandliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.