IL MINISTRO PER I PROBLEMI
                          DELLE AREE URBANE
  Vista  la  legge  24  marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in
materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree   urbane
maggiormente  popolate,  nonche'  modificazioni  di  alcune norme del
testo unico sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
  Visti  gli  articoli  3  e 4 della legge sopracitata recanti misure
contributive in  favore  dei  comuni  tenuti  alla  realizzazione  di
programmi urbani di parcheggi;
  Visto,  in  particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base
al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua  delega,
il  Ministro  per  i problemi delle aree urbane determina con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere  e
gli  interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi
comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio  1989,  con
il  quale  e'  stato  delegato  al Ministro per i problemi delle aree
urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata  legge  n.  122
del 1989;
  Visto  il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro  14  febbraio  1990,  n.  41,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
marzo 1990, n. 51, recante: "Disposizioni in  ordine  ai  criteri  di
priorita'   tra  gli  interventi  proposti  nella  realizzazione  dei
parcheggi pubblici ai fini della ammissione  ai  contributi  previsti
dalla legge 24 marzo 1989, n. 122";
  Ravvisata  l'esigenza  di  consentire  l'avvio  dei programmi per i
comuni  interessati,  senza  alcun  pregiudizio,  peraltro,   per   i
programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della
richiamata  disposizione   legislativa,   quantificando   a   livello
nazionale  le  quote  ipotizzabili  di  assegnazione  provvisoria dei
contributi, alla cui stregua sara'  piu'  agevole  procedere  ad  una
migliore  e  piu'  motivata  approvazione degli interventi prioritari
secondo le indicazioni della legge e in accordo  con  i  responsabili
regionali e comunali della formulazione dei programmi;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover operare la ripartizione parziale per
regioni dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi
da  destinare  successivamente  in  sede  di  definitivo assestamento
dell'assegnazione delle provvidenze cosi' da definire  un  quadro  di
riferimento  globale  relativamente ai programmi che la legge intende
finanziare;
  Ritenuto   di   dover   determinare   tale  quadro  di  riferimento
utilizzando  i  seguenti  indicatori,  significativi  ai  fini  della
domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative
alle regioni interessate dal presente decreto:
   autovetture  circolanti  e  variazioni  relative  nel  quinquennio
precedente;
   combinazione  della  distribuzione  delle famiglie residenti nella
regione  con  le  variazioni  relative  nel  quinquennio  precedente,
operandone,  quindi,  la media e, successivamente, equilibrandoli nel
rapporto del 60 e 40  per  cento  rispettivamente  per  le  aree  del
centro-nord e del sud;
  Visto  l'art.  4,  comma  4,  della legge n. 122 del 1989, circa il
volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989 e 1990 pari  a
complessive lire 1.500 miliardi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  volume complessivo di mutui di lire 1.500 miliardi per gli anni
1989 e 1990 e' destinato per la quota del 25 per cento, pari  a  lire
trecentosettantacinque miliardi, all'accantonamento per le successive
ripartizioni.
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina
          20  della  presente  Gazzetta  Ufficiale l'avviso in lingua
          tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
          mediante il quale si da' notizia del  Bollettino  ufficiale
          della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la
          pubblicazione  integrale  in   lingua   tedesca   dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Fur  den  obigen  Verwaltungsakt,  welcher  die Autonome
          Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 20 des  vorliegenden
          Gesetzesanzeigers  der  vom  Artikel 5, Absatze 2 und 3 des
          Dekretes des Prasidenten der Republik vom  15.  Juli  1988,
          Nr.   574,   vorgesehene   Hinweis   in  deutscher  Sprache
          veroffentlicht. Daraus kann entnommen  werden,  in  welcher
          Nummer  des  Amtsblattes  der  Region Trentino-Sudtirol der
          gegenstandliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in  deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.