IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione prezzi a tutte le opere il cui onere grava sul Fondo
della protezione civile;
 Vista  l'ordinanza  28  gennaio  1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per  gli  interventi  sui
dissesti idrogeologici;
  Vista la nota reg. uff. n. 984/1139 del 30 dicembre 1989 del comune
di Firenze con la  quale  viene  richiesto  un  finanziamento  di  L.
3.909.579.959  per  eliminare  l'incombente  pericolo per la pubblica
incolumita' nelle aree poste tra  S.  Miniato  al  Monte  e  Lungarno
Benvenuto Cellini nel comune di Firenze;
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 dicembre
1989 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la necessita' di consentire un immediato intervento teso
alla realizzazione delle opere piu' urgenti per la  eliminazione  del
pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al   fine   di   consentire   un  immediato  intervento  teso  alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Firenze di cui  in
premessa,   e'   assegnata   al   comune  medesimo  la  somma  di  L.
2.000.000.000.