IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984; Visto il decreto del 25 marzo 1986 n. 1/053/13 EMER; Vista l'ordinanza n. 547/FPC/ZA del 24 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1985, con cui e' stato costituito il comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalita' d'impiego delle unita' cinofile di soccorso da utilizzarsi per interventi di protezione civile; Vista l'ordinanza n. 984/FPC/ZA del 18 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1987, con la quale il capo ufficio servizi tecnici e vigilanza e' stato incaricato di provvedere alla progettazione e alla predisposizione dell'area riservata all'espletamento delle prove operative; Vista l'ordinanza n. 1357/FPC del 9 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988, nella quale all'art. 2 veniva disposta, a cura del servizio opere pubbliche di emergenza, la realizzazione delle opere; Vista l'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1989, con la quale veniva affidata alla Sogencos S.p.a. la realizzazione del campo per le prove operative delle unita' cinofile in Castelnuovo di Porto; Ritenuto doversi procedere a licitazione privata per l'affidamento dei sopraindicati lavori in considerazione della insussistenza di motivi di particolare urgenza tali da giustificare, atteso il lungo periodo intercorso dalla emanazione delle ordinanze sopracitate, preordinate alla realizzazione dell'opera in argomento, il ricorso alla trattativa privata; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989, con la quale veniva disposto l'affidamento della realizzazione di un campo per le prove operative delle unita' cinofile in Castelnuovo di Porto alla societa' Songecos S.p.a. e' revocata.