IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Vista  l'ordinanza  n.  359/FPC/ZA  del  6 ottobre 1984, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984;
  Visto il decreto del 25 marzo 1986 n. 1/053/13 EMER;
  Vista  l'ordinanza  n.  547/FPC/ZA  del  24 maggio 1985, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1985, con cui  e'  stato
costituito    il    comitato   di   esperti   per   l'individuazione,
l'elaborazione e la regolamentazione delle modalita' d'impiego  delle
unita'   cinofile  di  soccorso  da  utilizzarsi  per  interventi  di
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  984/FPC/ZA  del  18 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1987, con  la  quale  il
capo  ufficio  servizi  tecnici  e  vigilanza  e' stato incaricato di
provvedere  alla  progettazione  e  alla  predisposizione   dell'area
riservata all'espletamento delle prove operative;
  Vista l'ordinanza n. 1357/FPC del 9 febbraio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988, nella quale all'art. 2
veniva disposta, a cura del servizio opere pubbliche di emergenza, la
realizzazione delle opere;
  Vista  l'ordinanza n. 1742/FPC del 16 giugno 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1989,  con  la  quale  veniva
affidata alla Sogencos S.p.a. la realizzazione del campo per le prove
operative delle unita' cinofile in Castelnuovo di Porto;
  Ritenuto  doversi procedere a licitazione privata per l'affidamento
dei sopraindicati lavori in  considerazione  della  insussistenza  di
motivi  di  particolare urgenza tali da giustificare, atteso il lungo
periodo intercorso  dalla  emanazione  delle  ordinanze  sopracitate,
preordinate  alla  realizzazione  dell'opera in argomento, il ricorso
alla trattativa privata;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'ordinanza  n.  1742/FPC  del  16 giugno 1989, con la quale veniva
disposto l'affidamento della realizzazione di un campo per  le  prove
operative delle unita' cinofile in Castelnuovo di Porto alla societa'
Songecos S.p.a. e' revocata.