Si  riporta,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20   novembre   1989,   il   programma   di
riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e valutazione
di impatto ambientale, relativo agli  interventi  disciplinati  dalla
legge  30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione
Abruzzo n. 1268 in data 8 marzo 1990.
PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
   STRUTTURE  RICETTIVE  E PER LA REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI
   STRUTTURE TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE  NEI  COMUNI  COSTIERI
   DELLA  REGIONE  ABRUZZO  AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.
   424.
                    INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 1
 1)  Suddivisione  del  litorale  abruzzese  in  zone - Riparto delle
risorse.
   Ai  fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 8,
della legge 30 dicembre 1989,  n.  424,  per  le  iniziative  di  cui
all'art.  1,  comma 1, della legge medesima, il territorio dei comuni
costieri abruzzesi e' suddiviso negli ambiti: costa  teramana,  costa
pescarese  e  costa  teatina, definiti dal piano regionale paesistico
adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 51/65  in  data
29 luglio 1987.
   Tenuto  conto,  per  i suddetti ambiti, del numero dei comuni, del
chilometraggio delle  coste,  della  disponibilita'  dei  posti-letto
nelle  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extralberghiere e delle
presenze turistiche,  il  riparto  della  quota  disponibile  per  le
iniziative ex art. 1, comma 1, della suddetta legge, stabilita per la
regione Abruzzo in L. 27.199.240.000  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 febbraio 1990, e' cosi'
determinato, a titolo indicativo:
    costa teramana 40% corrispondente a  . . . . .  L. 10.879.768.000
    costa pescarese 30% corrispondente a   . . . .  "   8.159.826.000
    costa teatina 30% corrispondente a   . . . . .  "   8.159.826.000
                                                    -----------------
                                       Sommano. . . L. 27.199.420.000
   Detto  riparto  potra'  essere  variato, ai fini della valutazione
integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi
negli  ambiti  come  sopra  individuati,  tra  benefici  richiesti  e
benefici concedibili.
  2) Tipologie di intervento.
   Le  provvidenze  previste  dall'art.  1,  comma  1, della legge n.
424/1989 possono concedersi a  iniziative  localizzate  in  qualsiasi
comune  costiero abruzzese, che vengano completate entro il 30 giugno
1991,  non  contrastanti  con  le  indicazioni  e  prescrizioni   del
sopracitato piano regionale paesistico e della seguente tipologia:
     a)  adeguamento igienico funzionale e riqualificazione edilizia,
senza incrementi volumetrici,  delle  costruzioni  stabili  esistenti
adibite a stabilimenti balneari;
     ripristino di stabilimenti balneari danneggiate dalle
mareggiate;
     ricostruzione   degli   stabilimenti   balneari   obbligati,  su
ordinanza  dell'Autorita'  marittima,  a   variare   ubicazione   e/o
disposizione    planimetrica,   per   necessita'   di   allineamento,
arretramento, salvaguardia di visuali;
     realizzazione  di  allestimenti  minimi, in struttura leggera di
facile  rimozione,  a  servizio  dell'attivita'  balneare  (punti  di
ristoro,   spogliatoi,   servizi   igienici),  per  la  tutela  e  la
valorizzazione di tratti di spiaggia libera; in maniera, comunque, da
garantire  il  libero accesso alla costa e al mare e la gratuita' dei
servizi di base;
      completamento di approdi turistici esistenti e realizzazione di
moli e pontili di limitate  dimensioni,  per  l'attracco  di  piccole
imbarcazioni,  con  sporgenza  complessiva  in  acqua inferiore a 120
metri, e localizzati sul litorale antistante i centri abitati;
     b)  ristrutturazione  edilizia di impianti ricettivi alberghieri
ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge 17 maggio  1983,  n.
217,  di  norma  nei  limiti del volume e della sagoma esistenti e in
rapporto  a  nuove  esigenze  funzionali  corrispondenti  all'aumento
qualitativo  della  domanda  turistica.  Le opere di ristrutturazione
ammissibili sono le seguenti:
     sostituzione   di  elementi  strutturali,  riorganizzazione  dei
collegamenti verticali ed  orizzontali  e  dei  locali  destinati  ad
alloggi   e   a   spazi  di  uso  comune,  eliminazione  di  barriere
architettoniche,  adeguamento  a  norme   antinfortunistiche   e   di
prevenzione  incendi,  realizzazione  di parcheggi esterni e interni,
anche  interrati,  per  adeguamento  agli  standards  minimi  fissati
dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
     realizzazione  e/o  ampliamento  di  locali destinati a centrali
tecnologiche, vani ascensori, cabine elettriche, depuratori;
     c)  riqualificazione  edilizia di impianti ricettivi alberghieri
ed extralberghieri di cui all'art. 6  della  legge  n.  217/1983.  Le
opere di riqualificazione ammissibili sono le seguenti:
     miglioramento  dell'aspetto  esteriore  dell'organismo  edilizio
(aspetto inteso come insieme delle parti  esterne  dell'edificio  che
hanno  relazione  sia  con  l'estetica complessiva definita dalle sue
caratteristiche architettoniche, sia con le esigenze di prospettiva e
di   decoro   ambientale  dello  spazio  in  cui  l'edificio  risulta
inserito);
     coibentazione acustica e termica;
     miglioramento  del comfort abitativo degli alloggi e degli spazi
comuni attraverso il rinnovo  di  infissi,  pavimenti,  rivestimenti,
arredi e attrezzature;
     rinnovo   e/o  integrazione  di  attrezzature  di  cucina  e  di
lavanderia e di altri servizi comuni;
     informatizzazione della gestione;
     realizzazione  di  parcheggi  e/o  garages,  anche interrati, in
misura superiore agli standards minimi di legge;
     inserimento di nuovi impianti tecnologici;
     realizzazione,   o   miglioramento  della  sistemazione  esterna
dell'area  di  pertinenza  con  verde  attrezzato,   spazi   per   la
ristorazione  e il soggiorno all'aperto e per l'animazione ricreativa
e culturale;
     piantumazione  di  essenze  arboree  e  arbustive  delle  specie
indicate dal piano regionale paesistico;
     realizzazione   o   ristrutturazione   di  piscine,  nonche'  di
qualsiasi altro tipo di impianto sportivo-ricreativo;
     d)  realizzazione,  adeguamento  o  ristrutturazione, nelle zone
consentite  dalle  specifiche   indicazioni   del   piano   regionale
paesistico, e con obbligo di verifica della compatibilita' ambientale
nei casi previsti, delle seguenti iniziative:
     orti botanici e parchi;
     impianti sportivo-ricreativi polivalenti di uso pubblico, ovvero
riservati agli ospiti di una o piu' strutture ricettive;
     attrezzature all'aperto per il tempo libero;
     insediamenti     agroturistici     e     maneggi,    localizzati
preferibilmente lungo le aste fluviali o  nelle  zone  collinari  con
vista sul mare;
     recupero  di edifici di valore storico-testimoniale per funzioni
connesse all'attivita' turistico-ricreativa e balneare;
     e)   ammodernamento   e   ristrutturazione   di   aziende  della
ristorazione, ivi compreso il rinnovo di arredi e attrezzature.
                    INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 3
1)  Suddivisione  del  litorale  abruzzese  in  zone  - Riparto delle
risorse.
   Ai  fini  dell'attuazione  del  programma  di cui all'art. 8 della
legge n. 424/1989 per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della
legge  medesima,  il  territorio  dei  comuni  costieri  abruzzesi e'
suddiviso  negli  ambiti:  costa  teramana,  costa  pescarese,  costa
teatina,   definiti  dal  piano  regionale  paesistico  adottato  dal
consiglio regionale con deliberazione n.  51/65  in  data  29  luglio
1987.
   Tenuto  conto  dell'importo  esiguo  della  quota  disponibile per
contributi in conto capitale in  favore  delle  iniziative  suddette,
stabilite  per la regione Abruzzo in L. 4.000.000.000 dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, e
delle  necessita'  specifiche  rilevabili  in  ciascuno  degli ambiti
sopraindicati, il riparto delle risorse tra gli stessi e' determinato
in parti uguali, a titolo indicativo, nel modo che segue:
    costa teramana 33,3% corrispondente a  . . . . . L. 1.333.333.334
    costa pescarese 33,3% corrispondente a   . . . . "  1.333.333.333
    costa teatina 33,3% corrispondente a   . . . . . "  1.333.333.333
                                                      ---------------
                                        Sommano. . . L. 4.000.000.000
   Detto  riparto  potra' essere variato, ai fini della utilizzazione
integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi
negli ambiti come sora individuati, tra benefici richiesti e benefici
concedibili.
2) Tipologie di intervento.
   Sono   ammissibili   alle   provvidenze   di  legge  le  opere  di
ristrutturazione  e  di  completamento,  ivi  comprese   sistemazioni
esterne  e parcheggi, di edifici o spazi all'aperto, con destinazione
attuale per spettacoli teatrali e musicali. Dette provvidenze possono
essere   concesse  anche  a  infrastrutture  di  rilevante  interesse
culturale strettamente connesse all'attivita' turistica che siano  in
corso  di realizzazione in base a progetti approvati per la specifica
destinazione; ovvero destinate a interventi di sistemazione di musei,
pinacoteche e biblioteche esistenti.
Valutazione di impatto ambientale e criteri.
   Il  programma  di riqualificazione e ristrutturazione, nell'ambito
dei volumi edilizi eistenti, degli impianti ricettivi alberghieri  ed
extralberghieri di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983, nei comuni
costieri della regione Abruzzo, e' rivolto a creare le condizioni per
una  maggiore  durata  del  regime  elevato  di  presenze, condizioni
espresse  congiuntamente  dalla  qualita'  delle  strutture  e  dalla
qualita' dell'ambiente.
   Sono  da  considerare  compatibili  con il programma le iniziative
finalizzate al miglioramento di valori funzionali e estetici, per  le
quali le necessita' conseguenti al perdurare nel tempo di un maggiore
carico  insediativo  (approvvigionamento   idrico,   depurazione   di
emissioni  inquinanti)  possano  essere soddisfatte senza pregiudizio
per l'equilibrio ambientale, soprattutto nel caso che gli interventi,
di  norma  di  natura  puntuale, debbano considerarsi, in ordine alla
loro concentrazione sul territorio, a carattere areale.
   Per  le  restanti iniziative che debbano ricomprendersi tra quelle
previste all'art. 1, comma 1, della legge  n.  424/1989  deve  essere
verificata,  preliminarmente  la  loro rispondenza alle indicazioni e
prescrizioni del piano regionale  paesistico,  e  il  rispetto  delle
condizioni minime di compatibilita' delle modificazioni dei luoghi in
rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.
   I   progetti   di  iniziative  da  attuare  in  ambiti  critici  e
particolarmente   vulnerabili   individuati   dal   piano   regionale
paesistico  devono essere corredati di specifico studio degli effetti
legati alla trasformazione, sia urbanistica che edilizia, al fine  di
valutarne,  anche  attraverso  proposte  alternative,  l'idoneita'  e
l'ammissibilita'.
   Infine,  per  le iniziative di ristrutturazione e completamento di
strutture di  rilevante  interesse  culturale  strettamente  connesse
all'attivita' turistica, incentivabili ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge n. 424/1989, da attuare  in  contesti  gia'  urbanizzati,
dovranno  valutarsi gli effetti che possono prodursi sull'ambiente in
relazione allo svolgersi di manifestazioni con la  massima  affluenza
di  pubblico,  e  fornire indicazioni sulle misure cautelative che si
intendono adottare.