Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione Abruzzo n. 1268 in data 8 marzo 1990. PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E PER LA REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE NEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 424. INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 1 1) Suddivisione del litorale abruzzese in zone - Riparto delle risorse. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge medesima, il territorio dei comuni costieri abruzzesi e' suddiviso negli ambiti: costa teramana, costa pescarese e costa teatina, definiti dal piano regionale paesistico adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 51/65 in data 29 luglio 1987. Tenuto conto, per i suddetti ambiti, del numero dei comuni, del chilometraggio delle coste, della disponibilita' dei posti-letto nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e delle presenze turistiche, il riparto della quota disponibile per le iniziative ex art. 1, comma 1, della suddetta legge, stabilita per la regione Abruzzo in L. 27.199.240.000 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, e' cosi' determinato, a titolo indicativo: costa teramana 40% corrispondente a . . . . . L. 10.879.768.000 costa pescarese 30% corrispondente a . . . . " 8.159.826.000 costa teatina 30% corrispondente a . . . . . " 8.159.826.000 ----------------- Sommano. . . L. 27.199.420.000 Detto riparto potra' essere variato, ai fini della valutazione integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi negli ambiti come sopra individuati, tra benefici richiesti e benefici concedibili. 2) Tipologie di intervento. Le provvidenze previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 possono concedersi a iniziative localizzate in qualsiasi comune costiero abruzzese, che vengano completate entro il 30 giugno 1991, non contrastanti con le indicazioni e prescrizioni del sopracitato piano regionale paesistico e della seguente tipologia: a) adeguamento igienico funzionale e riqualificazione edilizia, senza incrementi volumetrici, delle costruzioni stabili esistenti adibite a stabilimenti balneari; ripristino di stabilimenti balneari danneggiate dalle mareggiate; ricostruzione degli stabilimenti balneari obbligati, su ordinanza dell'Autorita' marittima, a variare ubicazione e/o disposizione planimetrica, per necessita' di allineamento, arretramento, salvaguardia di visuali; realizzazione di allestimenti minimi, in struttura leggera di facile rimozione, a servizio dell'attivita' balneare (punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici), per la tutela e la valorizzazione di tratti di spiaggia libera; in maniera, comunque, da garantire il libero accesso alla costa e al mare e la gratuita' dei servizi di base; completamento di approdi turistici esistenti e realizzazione di moli e pontili di limitate dimensioni, per l'attracco di piccole imbarcazioni, con sporgenza complessiva in acqua inferiore a 120 metri, e localizzati sul litorale antistante i centri abitati; b) ristrutturazione edilizia di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di norma nei limiti del volume e della sagoma esistenti e in rapporto a nuove esigenze funzionali corrispondenti all'aumento qualitativo della domanda turistica. Le opere di ristrutturazione ammissibili sono le seguenti: sostituzione di elementi strutturali, riorganizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali e dei locali destinati ad alloggi e a spazi di uso comune, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento a norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi, realizzazione di parcheggi esterni e interni, anche interrati, per adeguamento agli standards minimi fissati dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765; realizzazione e/o ampliamento di locali destinati a centrali tecnologiche, vani ascensori, cabine elettriche, depuratori; c) riqualificazione edilizia di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983. Le opere di riqualificazione ammissibili sono le seguenti: miglioramento dell'aspetto esteriore dell'organismo edilizio (aspetto inteso come insieme delle parti esterne dell'edificio che hanno relazione sia con l'estetica complessiva definita dalle sue caratteristiche architettoniche, sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello spazio in cui l'edificio risulta inserito); coibentazione acustica e termica; miglioramento del comfort abitativo degli alloggi e degli spazi comuni attraverso il rinnovo di infissi, pavimenti, rivestimenti, arredi e attrezzature; rinnovo e/o integrazione di attrezzature di cucina e di lavanderia e di altri servizi comuni; informatizzazione della gestione; realizzazione di parcheggi e/o garages, anche interrati, in misura superiore agli standards minimi di legge; inserimento di nuovi impianti tecnologici; realizzazione, o miglioramento della sistemazione esterna dell'area di pertinenza con verde attrezzato, spazi per la ristorazione e il soggiorno all'aperto e per l'animazione ricreativa e culturale; piantumazione di essenze arboree e arbustive delle specie indicate dal piano regionale paesistico; realizzazione o ristrutturazione di piscine, nonche' di qualsiasi altro tipo di impianto sportivo-ricreativo; d) realizzazione, adeguamento o ristrutturazione, nelle zone consentite dalle specifiche indicazioni del piano regionale paesistico, e con obbligo di verifica della compatibilita' ambientale nei casi previsti, delle seguenti iniziative: orti botanici e parchi; impianti sportivo-ricreativi polivalenti di uso pubblico, ovvero riservati agli ospiti di una o piu' strutture ricettive; attrezzature all'aperto per il tempo libero; insediamenti agroturistici e maneggi, localizzati preferibilmente lungo le aste fluviali o nelle zone collinari con vista sul mare; recupero di edifici di valore storico-testimoniale per funzioni connesse all'attivita' turistico-ricreativa e balneare; e) ammodernamento e ristrutturazione di aziende della ristorazione, ivi compreso il rinnovo di arredi e attrezzature. INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 3 1) Suddivisione del litorale abruzzese in zone - Riparto delle risorse. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 8 della legge n. 424/1989 per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge medesima, il territorio dei comuni costieri abruzzesi e' suddiviso negli ambiti: costa teramana, costa pescarese, costa teatina, definiti dal piano regionale paesistico adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 51/65 in data 29 luglio 1987. Tenuto conto dell'importo esiguo della quota disponibile per contributi in conto capitale in favore delle iniziative suddette, stabilite per la regione Abruzzo in L. 4.000.000.000 dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, e delle necessita' specifiche rilevabili in ciascuno degli ambiti sopraindicati, il riparto delle risorse tra gli stessi e' determinato in parti uguali, a titolo indicativo, nel modo che segue: costa teramana 33,3% corrispondente a . . . . . L. 1.333.333.334 costa pescarese 33,3% corrispondente a . . . . " 1.333.333.333 costa teatina 33,3% corrispondente a . . . . . " 1.333.333.333 --------------- Sommano. . . L. 4.000.000.000 Detto riparto potra' essere variato, ai fini della utilizzazione integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi negli ambiti come sora individuati, tra benefici richiesti e benefici concedibili. 2) Tipologie di intervento. Sono ammissibili alle provvidenze di legge le opere di ristrutturazione e di completamento, ivi comprese sistemazioni esterne e parcheggi, di edifici o spazi all'aperto, con destinazione attuale per spettacoli teatrali e musicali. Dette provvidenze possono essere concesse anche a infrastrutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attivita' turistica che siano in corso di realizzazione in base a progetti approvati per la specifica destinazione; ovvero destinate a interventi di sistemazione di musei, pinacoteche e biblioteche esistenti. Valutazione di impatto ambientale e criteri. Il programma di riqualificazione e ristrutturazione, nell'ambito dei volumi edilizi eistenti, degli impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983, nei comuni costieri della regione Abruzzo, e' rivolto a creare le condizioni per una maggiore durata del regime elevato di presenze, condizioni espresse congiuntamente dalla qualita' delle strutture e dalla qualita' dell'ambiente. Sono da considerare compatibili con il programma le iniziative finalizzate al miglioramento di valori funzionali e estetici, per le quali le necessita' conseguenti al perdurare nel tempo di un maggiore carico insediativo (approvvigionamento idrico, depurazione di emissioni inquinanti) possano essere soddisfatte senza pregiudizio per l'equilibrio ambientale, soprattutto nel caso che gli interventi, di norma di natura puntuale, debbano considerarsi, in ordine alla loro concentrazione sul territorio, a carattere areale. Per le restanti iniziative che debbano ricomprendersi tra quelle previste all'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 deve essere verificata, preliminarmente la loro rispondenza alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale paesistico, e il rispetto delle condizioni minime di compatibilita' delle modificazioni dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. I progetti di iniziative da attuare in ambiti critici e particolarmente vulnerabili individuati dal piano regionale paesistico devono essere corredati di specifico studio degli effetti legati alla trasformazione, sia urbanistica che edilizia, al fine di valutarne, anche attraverso proposte alternative, l'idoneita' e l'ammissibilita'. Infine, per le iniziative di ristrutturazione e completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attivita' turistica, incentivabili ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989, da attuare in contesti gia' urbanizzati, dovranno valutarsi gli effetti che possono prodursi sull'ambiente in relazione allo svolgersi di manifestazioni con la massima affluenza di pubblico, e fornire indicazioni sulle misure cautelative che si intendono adottare.