IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., e in particolare l'art. 1 e l'art. 3, primo comma, lettera b); Vista la deliberazione in data 2 febbraio 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale e' stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1990; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di acquisto e delle caratteristiche qualitative dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate, nonche' a stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tale prodotto; Nell'adunanza del 16 maggio 1990; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1 marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo dal 1 novembre 1989 al 31 ottobre 1990, dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.