IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A., e in particolare l'art. 1 e  l'art.  3,  primo  comma,
lettera b);
  Vista  la  deliberazione  in  data  2  febbraio  1990  del Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  con  la
quale  e'  stato  approvato  il  programma degli interventi nazionali
dell'A.I.M.A. per l'anno 1990;
  Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di acquisto
e  delle  caratteristiche  qualitative  dell'alcole  ottenuto   dalla
distillazione   della   frutta  e  patate,  nonche'  a  stabilire  le
condizioni e modalita' di acquisto da  parte  dell'A.I.M.A.  di  tale
prodotto;
  Nell'adunanza del 16 maggio 1990;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  I  distillatori,  riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1
marzo  1984,  che  intendano  consegnare  all'A.I.M.A.  il   prodotto
ottenuto,  nel periodo dal 1  novembre 1989 al 31 ottobre 1990, dalla
distillazione della frutta e patate di produzione  nazionale,  devono
presentare  offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni
stabilite dalla presente deliberazione.