IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  il
quale  al  comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della
protezione civile provveda, con proprie ordinanze,  emanate  d'intesa
con   i   Ministri   dell'ambiente,   della  sanita'  e  del  tesoro,
all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con  la  procedura
di  cui  all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare
la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni  di  crisi
idrica   nelle   regioni   Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia   Giulia,
Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
  Vista  la  deliberazione  in  data 9 ottobre 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29  novembre  1989,  con  la  quale  la
Conferenza  interregionale  permanente per il risanamento e la tutela
del bacino idrografico del  fiume  Po  ha  approvato  i  piani  ed  i
progetti     di     intervento    delle    suddette    regioni    per
l'approvvigionamento  idrico  alternativo,  intesi   a   fronteggiare
l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed
approvati dalle regioni stesse;
  Considerata  la necessita' di prevedere le modalita' per una rapida
definizione  delle  procedure  per  l'acquisizione  di   permessi   o
autorizzazioni  di  tutti  gli enti statali, regionali, provinciali e
comunali interessati all'attuazione delle opere;
  Vista  l'ordinanza  n.  498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,  contenente  la
disciplina  dei  compensi  da  erogare  ai direttori dei lavori, agli
ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con  onere
a carico del Fondo per la protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31  dell'8  febbraio  1988,  contenente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure di approvazione dei progetti per
l'esecuzione di opere il cui onere e'  a  carico  del  Fondo  per  la
protezione civile;
  Ritenuto  opportuno,  ai fini di una corretta azione della pubblica
amministrazione,  rifarsi,  per  l'affidamento   dei   lavori,   alla
disciplina   di  cui  alla  legge  8  agosto  1977,  n.  584,  e,  in
particolare, all'art. 24, lettera a), di detta norma  quale  criterio
che  assicura,  ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonche' alle
disposizioni di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 2  marzo  1989,
n.  65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155;
  Sentita la regione interessata;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente  con telex n.
SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con  il  Ministro  della  sanita'  con
telex  n.  100/22.45/3035  dell'11  maggio  1990, con il Ministro del
tesoro con telex n. 135636 del
2 maggio 1990;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi nella regione Veneto, diretti ad assicurare la
potabilizzazione delle acque ed a superare  le  situazioni  di  crisi
idrica  derivanti  dalla  contaminazione  da  diserbanti, e' disposta
l'attuazione delle opere di cui alla  deliberazione  9  ottobre  1989
indicata nelle premesse.
  I  progetti  delle  opere  devono  essere muniti delle approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi  dello
Stato,  sia  da  parte degli organi regionali, degli enti locali e di
ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.
  Le  opere  di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire
229 miliardi,  sono  dichiarate  di  pubblica  utilita',  urgenti  ed
indifferibili.