1.  In  attuazione  della regolamentazione comunitaria relativa al
mercato dei cereali per la  campagna  1990-91,  si  comunica  che  le
operazioni  esecutive  di  intervento  avverranno  sulla scorta delle
norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione  CEE
i cui contenuti sono di seguito esposti.
   Per  quanto  riguarda  le modalita' esecutive relative ai rapporti
tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di  intervento  si  fa
riferimento  alle  norme  e condizioni generali riportate nel decreto
ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n.  21  della
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984.
   In  attuazione  all'art.  1, ultimo comma, del sopracitato decreto
ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai  conferimenti
di cereali all'intervento.
   2.  La  campagna  di  commercializzazione  cereali ha inizio il 1›
luglio  1990  e  termina  il   30   giugno   1991.   I   conferimenti
all'intervento  possono  essere effettuati nel periodo da agosto 1990
ad aprile 1991.
   3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire
dal 1› agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo
di intervento:
    frumento tenero panificabile ECU 161,70/tonn.    . . . L. 283.245
    frumento tenero, mais ECU 158,44/tonn.   . . . . . . . "  277.535
    frumento duro ECU 221,80/tonn.   . . . . . . . . . . . "  388.520
    segale panificabile ECU 158,45/tonn.   . . . . . . . . "  277.552
    sorgo, segale, orzo ECU 150,52/tonn.   . . . . . . . . "  263.661
   Il  prezzo  di  acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto
della varieta' Cappelli ed assimilati.
   4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni
e detrazioni per effettive caratteristiche riportate  nelle  allegate
tabelle A e B calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo
base di acquisto nonche' dalla maggiorazione mensile riportata  nella
tabella  C in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del
venditore.
   5. Per l'ammissibilita' all'intervento i cereali indicati al punto
3 devono:
    essere stati raccolti nella Comunita';
    essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10
tonnellate per il frumento duro e di  80  tonnellate  per  gli  altri
cereali;
    essere  di  prodotto  sano,  leale  e mercantile secondo le norme
comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati  nella  tabella
B.
   6.   Il  pagamento  dei  cereali  conferiti  all'intervento  viene
effettuato attraverso  l'ente  assuntore  fra  il  trentesimo  ed  il
trentacinquesimo giorno della presa in carico.