1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1990-91, si comunica che le operazioni esecutive di intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti. Per quanto riguarda le modalita' esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984. In attuazione all'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento. 2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1 luglio 1990 e termina il 30 giugno 1991. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1990 ad aprile 1991. 3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1 agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento: frumento tenero panificabile ECU 161,70/tonn. . . . L. 283.245 frumento tenero, mais ECU 158,44/tonn. . . . . . . . " 277.535 frumento duro ECU 221,80/tonn. . . . . . . . . . . . " 388.520 segale panificabile ECU 158,45/tonn. . . . . . . . . " 277.552 sorgo, segale, orzo ECU 150,52/tonn. . . . . . . . . " 263.661 Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varieta' Cappelli ed assimilati. 4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle A e B calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonche' dalla maggiorazione mensile riportata nella tabella C in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore. 5. Per l'ammissibilita' all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono: essere stati raccolti nella Comunita'; essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali; essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella B. 6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno della presa in carico.