IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalita' di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato; Visto l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, che stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria pre-riforma gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali; Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attivita' di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto l'art. 14 del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456 che prevede, tra l'altro, che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza; Visto l'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 che determina, tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonche' il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la propria deliberazione in data 15 marzo 1990 con la quale e' stata accantonata la somma di lire 1.340 miliardi - parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1990 - in attesa di precise proposte da parte del Ministro della sanita'; Ritenuto che sulla somma predetta di lire 1.340 miliardi debba essere accantonata con specifico vincolo di destinazione la somma di lire 625 miliardi per il pagamento degli arretrati relativi al rinnovo delle convenzioni; Viste le proposte del Ministro della sanita' in data 9 aprile 1990, 18 maggio 1990 e 14 giugno 1990; Visto il parere della conferenza Stato-regioni in data 19 giugno 1990; Delibera: A valere sulle quote accantonate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1990 sono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme: 1) L. 168.500.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui: a) L. 148.000.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' di diritto pubblico; b) L. 20.500.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato. Gli importi di cui al punto 1) sono ripartiti secondo le allegate tabelle A e B; 2) L. 100.000.000.000 agli istituti zooprofilattici sperimentali per le spese di funzionamento. L'importo e' ripartito secondo l'allegata tabella C; 3) L. 71.210.443.710 per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri prima della riforma per opere di edilizia sanitaria di cui: a) L. 13.839.036.710 da assegnare direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le quote di debito di spettanza delle regioni; b) L. 57.371.407.000 da assegnare alle regioni e province autonome per mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Gli importi di cui al punto 3) sono ripartiti secondo l'allegata tabella D; 4) L. 48.917.490.000 per il finanziamento dei programmi per il risanamento degli allevamenti e profilassi veterinaria, di cui: a) L. 34.110.719.000 per il programma di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi; b) L. 14.806.771.000 per il programma di risanamento degli allevamenti dalla leucosi enzootica. Gli importi di cui al punto 4) sono ripartiti secondo l'allegata tabella E; 5) L. 155.000.000.000 per il finanziamento del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui: a) L. 80.000.000.000 per l'assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e di specifici laboratori (art. 1, lettera c); b) L. 35.000.000.000 per lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale (art. 1, lettera d); c) L. 20.000.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti (art. 1, lettera e); d) L. 20.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate (art. 1, comma 2). Gli importi di cui al punto 5) sono ripartiti secondo l'allegata tabella F. Le tabelle A, B, C, D, E ed F fanno parte integrante della presente deliberazione. Sulle medesime disponibilita' di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1990 e', specificamente, destinata al finanziamento delle convenzioni, in corso di definizione, la somma complessiva di L. 625.000.000.000. Roma, 28 giugno 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO