IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione per le varie tipologie di vino della denominazione di origine di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidita' totale; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico I limiti minimi dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" previsti nella misura di 7 per mille per la tipologia "bianco", 6,5 per mille per i tipi "spumante" e "passito", dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, sono modificati nella misura di 6 per mille per tutte le predette tipologie di vino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1990 Il Ministro: MANNINO